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07 08 2007 - Edizione delle 16:00 | |
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Risoluzione n. 208/E del 6 agosto 2007 |
Tassazione integrale per gli incentivi all'esodo |
Non rientrano in alcuno dei casi di imponibilità parziale, normativamente previsti |
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Le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a titolo di incentivo all'esodo volontario sono integralmente assoggettabili a tassazione. Le uniche deroghe ammesse al principio della omnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente sono, infatti, quelle espressamente previste, e il trattamento in questione non rientra in alcuna di queste. E' l'indirizzo, fornito con la risoluzione n. 208/E, dato agli uffici per lo svolgimento delle varie attività, dai controlli alla gestione del contenzioso, in materia.
A supporto di tale posizione, l'Amministrazione riporta due interventi della Cassazione. Con il primo (sentenza n. 16125 del 2004) i giudici, nel disconoscere alle somme in questione i caratteri dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, hanno affermato che l'assoggettamento a Irpef del trattamento è conseguenza della sua natura di incentivo alle dimissioni e, dunque, sostanzialmente reddituale (in funzione del ristoro di un lucro cessante).
Dai principi espressi con la seconda pronuncia (numero n. 974/1997) si evince, invece, il carattere retributivo degli "incentivi all'esodo". Qualità, questa, comune ai trattamenti integrativi erogati dal datore di lavoro, il cui obbligo va considerato come un debito di lavoro "pur se esigibile soltanto dopo la cessazione del rapporto".
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r.fo. | |