Tassazione separata, ma non agevolata, per l'esodo dalle Poste - Risoluzione n. 169/E del 12 luglio 2007.


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Tassazione separata, ma non agevolata, per l'esodo dalle Poste - Risoluzione n. 169/E del 12 luglio 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 12/07/2007
N° doc. 3639
12 07 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 169/E del 12 luglio 2007

Tassazione separata, ma non agevolata, per l'esodo dalle Poste

Non è applicabile il regime transitorio previsto dalla "Visco-Bersani" La procedura è stata avviata oltre il termine fissato dalla disposizione di legge
 
Gli assegni straordinari corrisposti al personale di Poste Italiane Spa come incentivi all'esodo vanno assoggettati a tassazione separata. Non è però possibile fruire del regime agevolato ancora riconosciuto, in via transitoria, per gli accordi antecedenti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del Dl n. 223. La procedura in esame, infatti, risulta intrapresa in tempi successivi.
Questa la conclusione cui giunge la
risoluzione n. 169/E del 12 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate dà risposta al quesito posto dall'Inps in merito al trattamento tributario applicabile agli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati ai lavoratori delle Poste in attuazione di una procedura di esodo.

I tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno preliminarmente puntualizzato che le somme in questione sono da assoggettare al regime di tassazione separata (articolo 19, comma 2, del Tuir) e non a quello di tassazione ordinaria, come invece sostenuto dall'ente istante.
Infatti, il regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane Spa (dettato con il decreto interministeriale n. 178/2005) dispone che sugli assegni straordinari le ritenute vanno effettuate nella misura stabilita dal comma 4-bis dell'articolo 17 (ora 19) del Tuir: per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

Il citato comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir è stato però abrogato dal decreto legge n. 223/2006, facendo salvi, tuttavia, i diritti di coloro che, precedentemente, avevano già contrattato un piano incentivato di esodo: la disciplina "continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto".

Dal momento che Poste Spa ha comunicato di avvalersi della procedura di esodo con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1° gennaio 2007 e che quindi la data di cessazione dei rapporti di lavoro risulta successiva al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del Dl n. 223/2006), perché ai trattamenti in questione potesse essere riconosciuta l'applicazione della tassazione agevolata, è stato necessario verificare se la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro aveva data certa anteriore al 4/7/2006.

L'esame della documentazione fornita ha portato l'Agenzia delle entrate a ritenere che l'atto di riferimento per l'avvio della procedura di esodo sia la lettera del 21 dicembre 2006, in cui la società Poste dichiara di voler ricorrere alle prestazioni straordinarie previste dal Fondo di solidarietà nei confronti di coloro che avrebbero maturato i requisiti pensionistici in un'epoca successiva alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo tale documento di data certa successiva al 4 luglio 2006, agli assegni straordinari erogati al personale di Poste Italiane Spa - soggetti al regime della tassazione separata - non è possibile applicabile il regime transitorio previsto dal decreto legge n. 223/2006.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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