Tasse automobilistiche: agli incroci 'precedenza' alla legge statale.


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Tasse automobilistiche: agli incroci 'precedenza' alla legge statale.
Autore: Massimo Cancedda - aggiornato il 10/01/2008
N° doc. 7157
09 01 2008 - Edizione delle 18:00  
 
Corte costituzionale, sentenza n. 451 del 21 dicembre 2007

Tasse automobilistiche: agli incroci “precedenza” alla legge statale

Confermato il principio in base al quale il tributo non si annovera fra quelli propri delle Regioni
 
La disciplina sostanziale del tributo “tasse automobilistiche” è riservata alla legislazione statale. E’ pertanto costituzionalmente illegittima la legge regionale che pretenda di introdurre in materia una agevolazione tributaria non contemplata dalla norma dello Stato. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 451 del 21 dicembre 2007.

La questione controversa: le posizioni delle parti
Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006, il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, promuoveva, per quanto di interesse in questa sede, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della regione Emilia-Romagna 23/2005, recante “Disposizioni in materia tributaria”, affermando la violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Carta costituzionale, in relazione a quanto stabilito dall’allegato 1, tariffa C, del Dpr 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni.

In particolare, il ricorrente censurava la disposizione della citata legge regionale secondo cui "rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 …gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto".
Al riguardo, il presidente del Consiglio dei ministri premetteva che la tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (in primis, proprio dal menzionato Dpr 39/1959 e successive modificazioni), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, nel senso di cui al vigente articolo 119 della Costituzione. Con la conseguenza che dovrebbe ritenersi a queste ultime preclusa la possibilità di modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale.

Nel caso di specie, precisava la difesa erariale, poiché la disposizione regionale impugnata estendeva a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l’agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le sole autovetture aventi la suddetta destinazione, il legislatore regionale aveva esercitato una potestà normativa che non gli competeva, in violazione degli evocati parametri costituzionali.

Costituitasi in giudizio, la regione Emilia-Romagna chiedeva il rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale, affermandone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Nello specifico, la resistente assumeva in primo luogo che il disposto dell’allegato 1, tariffa C, del Dpr 39/1953, invocato dal ricorrente quale norma interposta, avrebbe dovuto essere inteso, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la riduzione della tassa compete non solo alle “autovetture” adibite a scuola guida (come risulterebbe in base alla lettera di detta disposizione), ma anche a tutti gli autoveicoli aventi la medesima destinazione, pena la violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

In seconda battuta, la Regione sosteneva che rientrasse nei suoi poteri (nei poteri delle Regioni) chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia tributaria, anche attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni dettate dal legislatore statale, intervenendo, attraverso atti legislativi e regolamentari, per sanare situazioni di ingiustizia sostanziale e disparità di trattamento derivanti da una irragionevole applicazione di norme di legge statali.

In sostanza, secondo la difesa della Regione Emilia Romagna, la norma recata dalla propria legge 23/2005, uniformando il trattamento fiscale degli autoveicoli adibiti a scuola guida a quello delle autovetture destinate alla medesima funzione, riconoscendo espressamente una agevolazione tributaria che già necessariamente doveva considerarsi come il portato della lettura ragionevole e costituzionalmente orientata della legge statale (Dpr 39/1953), avrebbe semplicemente colmato un vuoto legislativo, senza operare alcuna modifica della disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale; senza, cioè, eccedere le competenze legislative della Regione in materia di tassa automobilistica regionale.

La pronuncia della Corte costituzionale
I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto fondata la questione sollevata dal ricorrente, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 23/2005 "nella parte in cui stabilisce che rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto".

Al riguardo, la Consulta ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, giurisprudenza secondo la quale il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa e un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto alle stesse il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo.

In particolare, ha spiegato il Giudice delle leggi nella sentenza in esame, "la tassa automobilistica non può definirsi come “tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato “attribuito” alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall’art. 117, quarto comma, Cost.".

Considerazioni
La pronuncia in rassegna conferma il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, a norma del quale, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze nn. 455/2005, 311/2003, 297 e 296 del 2003).

In passato, sulla base di tale principio, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenze nn. 455/2005 e 296/2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze nn. 296, 297 e 311 del 2003).

La sentenza 451/2007, dunque, è intervenuta a ribadire che in materia di tasse automobilistiche non è consentito alla norma regionale estendere una agevolazione non prevista dalla legge statale.
Ciò in quanto la previsione di una agevolazione attiene ad aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Né, ricorda infine la pronuncia in commento, è consentito alla legge regionale eccedere i limiti della propria competenza legislativa, intervenendo, con legge interpretativa o innovativa, su una legge statale, adducendo la violazione, da parte di detta legge statale, di norme costituzionali.

 
Massimo Cancedda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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