È fuori dal bonus aggregazione il plusvalore riferito a un terreno edificabile emerso da un'operazione di conferimento aziendale. È questa la peculiarità che emerge dalla risoluzione n. 388/E del 20 dicembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta all'interpello presentato da una società per dimostrare, come richiesto dalla norma, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alle agevolazioni previste per le aggregazioni aziendali (commi 242 a 249 della Finanziaria 2007).
In particolare:
- la forma giuridica assunta dal soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve essere di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residente nel territorio dello Stato
- l'aggregazione aziendale deve avvenire mediante operazione di fusione, di scissione e di conferimento di azienda ai sensi dell'articolo 176 del Tuir
- l'operazione straordinaria deve essere effettuata negli anni 2007 e 2008
- le imprese partecipanti all'operazione devono essere operative da almeno due anni, devono essere tra loro "indipendenti" (non devono cioè appartenere allo stesso gruppo societario né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto) e devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento delle agevolazioni in questione.
Sulla base dei dati e degli elementi dichiarati, i tecnici dell'Amministrazione hanno ritenuto tutti sussistenti i requisiti necessari; pertanto, la società conferitaria potrà beneficiare del bonus aggregazione, secondo il quale "si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario (...) a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro".
Ai fini dell'agevolazione, però, non possono essere riconosciuti i maggiori valori imputabili all'area edificabile facente parte del conferimento. I terreni infatti - come già rilevato nelle circolari 90/2001 e 38/2002 - sono privi del requisito di strumentalità, richiesto dalla norma, rimanendo pertanto esclusi dal beneficio fiscale.
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