Tfr investito in Bot. Tassabili anche gli interessi - Sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007.


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Tfr investito in Bot. Tassabili anche gli interessi - Sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007.
Autore: Mauro Di Biasi - aggiornato il 03/04/2007
N° doc. 3033
03 04 2007 - Edizione delle 13:15  
 
Sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007

Tfr investito in Bot. Tassabili anche gli interessi

Quanto attribuito al dipendente al netto delle sole ritenute fiscali rappresenta un unicum da assoggettare interamente a imposizione
 
Gli interessi maturati sul trattamento di fine rapporto investito in Buoni ordinari del Tesoro sono pienamente tassabili. Questo, in brevissima sintesi, il principio enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007.
I giudici, in ipotesi di interessi maturati sul Tfr investito in Bot, ne hanno statuito l’imponibilità, sulla scorta della considerazione che l’intero ammontare attribuito al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, costituito dalla quota capitale dei titoli e dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali, rappresenta un unicum che deve essere interamente assoggettato a tassazione, ai sensi e per il disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il fatto
A un dirigente del Cnr venivano effettuati, in un’occasione della corresponsione del indennità di fine rapporto, da parte del soggetto pubblico datore di lavoro, ritenute a titolo d’imposta; tali ritenute venivano effettuate anche sugli interessi, maturati nel corso degli anni, di Bot facenti parte della medesima indennità.
Il contribuente, dopo essersi rivolto all’Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell’Irpef oggetto delle ritenute, ne impugnava il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso dell’istante, con una decisione che superava anche il vaglio della Commissione tributaria regionale.

I giudici di merito, nel decidere la controversia sottoposta alla loro attenzione, hanno ritenuto che gli interessi maturati sulle somme investite in titoli e costituenti, in tutto o in parte, la liquidazione dell’indennità di anzianità, non potevano essere considerati alla stregua di reddito da lavoro dipendente, non essendo, tali interessi, altro che il risultato e la remunerazione del particolare strumento scelto e adottato dal datore di lavoro per costituire la somma poi attribuita al proprio dipendente al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

Avverso detta decisione, l’Amministrazione ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Tuir, dell’articolo 1 del decreto legge n. 556 del 1986 (convertito in legge n. 759 del 1986), e dell’articolo 2120 del Codice civile.
Più nello specifico, il comma 1, lettera a), dell’articolo 17 del Tuir, statuisce che la tassazione separata si applica, tra l’altro, al trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del Codice civile, e alle indennità equipollenti, comunque denominate; l’articolo 19, primo comma, del medesimo Testo unico si cura, invece, di esplicitare, in maniera tecnica, le modalità di tassazione dell’indennità di fine rapporto, mentre l’articolo 1 del decreto legge n. 556/1976 stabilisce che non si applica l’esenzione dall’imposta prevista dal Dpr n. 601/1973 agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’articolo 31 del medesimo Dpr; la disciplina positiva del trattamento di fine rapporto è contenuta, infine, nell’articolo 2120 del Codice civile del 1942.

L’Amministrazione finanziaria dunque, nel suo ricorso di ultima istanza, ha posto in rilievo l’errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale, accogliendo la tesi del contribuente senza considerare che l’intero ammontare di pertinenza dei dipendenti quale indennità di fine rapporto, costituito dalla quota capitale di titoli e dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali, rappresenta un unicum da assoggettare interamente a tassazione.

La sentenza
La Cassazione, nel risolvere la controversia a favore dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto corretto affermare che la parte di trattamento di fine rapporto costituita da titoli e relativi interessi, e corrisposta al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non si sottrae al regime impositivo dettato, per tutte le componenti dell’indennità di fine rapporto, dai chiamati articoli 17 e 19 del Testo unico delle imposte sui redditi.
La proprietà dei titoli, e delle somme da questi derivanti a titolo di interessi, hanno proseguito i giudici, viene a essere di spettanza del lavoratore dipendente esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto impiegatizio (con l’assegnazione a quest’ultimo dell’indennità spettategli), che costituisce il momento in cui si realizza il presupposto dell’imposizione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 del più volte richiamato Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

 
Mauro Di Biasi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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