Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti


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Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti
Autore: Garante della privacy - aggiornato il 17/11/2011
N° doc. 20939
Garante per la protezione dei dati personali
 Comunicato stampa - 17 novembre 2011   
 

Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti
No alla "dichiarazione dei redditi” in farmacia

Non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l’importo del ticket da pagare. Basterà che i medici appongano un codice sulle ricette per l’acquisto dei farmaci e per le altre prestazioni sanitarie. In questi termini il Garante privacy ha dato via libera allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le nuove misure, che avranno valore su tutto il territorio nazionale, traggono origine dalle segnalazioni di pazienti che, per usufruire delle esenzioni sul ticket, erano stati costretti a comunicare il loro livello di reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto. Alcune Regioni, infatti, in seguito alla manovra economica 2011, avevano deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, differenziando invece il ticket richiesto in base alla fascia di reddito familiare. Le modalità adottate, però, non garantivano un’adeguata protezione dei dati personali dei pazienti.

Lo schema di linee di indirizzo, che tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute, prevede che, a tutela della privacy, sia il medico stesso ad apporre sulla ricetta un codice teso a identificare, non in chiaro, la fascia di reddito di appartenenza dell’assistito, e quindi a definire l’entità del contributo da pagare. All’atto della prescrizione, il medico dovrà verificare il codice da inserire per ogni persona collegandosi al Sistema tessera sanitaria oppure utilizzando l’apposita documentazione cartacea o digitale predisposta dalla azienda sanitaria locale.

Roma, 17 novembre 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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