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Torna al 41 il bonus ristrutturazioni.
Autore: Manuela Norcia - aggiornato il 30/12/2005
N° doc. 1109
 
30 12 2005 - Edizione delle 14:45  
 
Legge finanziaria 2006, comma 121

Torna al 41% il bonus ristrutturazioni

L'agevolazione, prorogata di un anno, perde però l'Iva ridotta per i lavori di manutenzione
 
La legge finanziaria, al comma 121 dell'unico articolo che la compone, ha prorogato a tutto il 2006 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è, peraltro, previsto l'innalzamento dal 36 al 41 per cento della percentuale delle spese sostenute ammessa in detrazione dall'Irpef.

Non è stata, invece, prorogata la possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10 per cento sui lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 380/2001, che tornano, pertanto, a essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Va però ricordato che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento, essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-duodecies e 127-quaterdecies. Si tratta, in particolare:
  • dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica
  • dei lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto
  • degli interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr n. 380/2001.

La proroga disposta dalla Finanziaria fornisce lo spunto per riepilogare brevemente le agevolazioni in materia di recupero del patrimonio edilizio fruibili anche per il 2006.

Ristrutturazione e manutenzione di immobili
Il beneficio in parola consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef un importo pari al 41 per cento della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2006 per la ristrutturazione e manutenzione di immobili. Il limite massimo di spesa su cui applicare detta percentuale non può superare l'importo di 48mila euro; la detrazione spettante va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

I contribuenti ammessi a fruire dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato) l'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori.
La ripartizione della detrazione spettante in un numero di rate pari a 10 subisce una deroga nel caso di contribuenti di età pari o superiore a 75 anni, per i quali, con decorrenza 2003, è prevista la possibilità di ripartire il beneficio in un numero di rate pari a 5 (3 rate nel caso di cittadini di età pari o superiore a 80 anni); deve, però, trattarsi di titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (la possibile ripartizione della detrazione in 5 o 3 anni non è, pertanto, prevista per gli inquilini o comodatari di immobili).

Le principali categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione sono le seguenti:

  • manutenzione ordinaria, soltanto laddove eseguita su parti comuni di edifici residenziali, intendendo per manutenzione ordinaria i lavori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr n. 380/2001), ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  • manutenzione straordinaria realizzata su immobili di qualsiasi categoria, anche rurale, intendendo per manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380/2001)
  • restauro e risanamento conservativo, categoria che comprende gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (articolo 3, comma 1, lettera c), del Dpr n. 380/2001)
  • ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001)
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici
  • opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico
  • opere finalizzate al risparmio energetico
  • opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica
  • interventi di messa a norma degli edifici
  • opere interne
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi
  • opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali
  • interventi di bonifica dall'amianto.

Possono, inoltre, fruire della detrazione d'imposta gli acquirenti di box o posti auto di pertinenza dell'abitazione già realizzati; il beneficio, in tal caso, viene riconosciuto limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, risultanti da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione, le principali sono quelle relative alla progettazione dei lavori, all'acquisto dei materiali, all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, a perizie e sopralluoghi, agli oneri di urbanizzazione.
Deve, in ogni caso, trattarsi di spese effettuate mediante bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il numero di codice fiscale o partita Iva del soggetto in favore del quale vengono effettuati i pagamenti; si sottraggono a tale obbligo le spese relative agli oneri di urbanizzazione, le ritenute d'acconto operate sui compensi, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Ulteriore condizione richiesta ai fini del beneficio fiscale è l'invio al Centro operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, da presentare prima o contestualmente (come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2005) all'inizio dei lavori.
Unitamente a tale comunicazione, occorre inviare alla Asl territorialmente competente - nelle ipotesi in cui i decreti legislativi relativi alla sicurezza dei cantieri lo prevedono - una comunicazione (mediante raccomandata) contenete indicazioni circa le generalità del committente dei lavori e l'ubicazione degli stessi, la natura dell'intervento da realizzare, i dati relativi all'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte di quest'ultima circa il rispetto delle norme esistenti in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione, la data di inizio dei lavori.

Inoltre, qualora la spesa relativa agli interventi di ristrutturazione superi l'importo di 51.645,69 euro, il contribuente dovrà trasmettere al Centro operativo di Pescara una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti o geometri, oppure da un altro tecnico abilitato alla loro esecuzione.

I contribuenti sono, infine, tenuti a conservare e esibire - dietro richiesta - agli uffici le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, nonché le ricevute dei bonifici postali o bancari con cui sono stati effettuati i pagamenti.

Acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati
Tale agevolazione consente all'acquirente o assegnatario di un immobile facente parte di un edificio interamente sottoposto a lavori di restauro o risanamento conservativo, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, di fruire di una detrazione dall'Irpef, pari al 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario del 25% del prezzo di vendita o assegnazione risultante dall'atto. L'importo su cui calcolare la detrazione spettante non può in ogni caso superare i 48mila euro.
Inoltre, condizione essenziale per fruire dell'agevolazione è che il rogito mediante il quale avviene la cessione o assegnazione venga stipulato entro il 30 giugno 2007.
Il decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, ha stabilito che per fruire dell'agevolazione non occorre far fronte a tutti gli adempimenti burocratici richiesti nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia; non è, pertanto, previsto, tra l'altro, l'invio della comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, al centro operativo di Pescara, né l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario.

 
Manuela Norcia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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