Tosap per il passo carrabile. In ogni caso - Sentenza n. 4293 del 26 febbraio 2007.


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Tosap per il passo carrabile. In ogni caso - Sentenza n. 4293 del 26 febbraio 2007.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 09/05/2007
N° doc. 3295
09 05 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Sentenza n. 4293 del 26 febbraio 2007

Tosap per il passo carrabile. In ogni caso

La tassa è dovuta anche quando non sia stato modificato il piano stradale con interventi visibili
 
Con la sentenza n. 4293 del 26/2/2007, la Cassazione ha affermato che l’area destinata a “passo carrabile” è soggetta alla Tosap anche quando, per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata, non sia stato modificato il piano stradale con interventi visibili.

La vicenda processuale trae origine dalla notifica di una cartella esattoriale con cui il Comune chiedeva il pagamento della Tosap per l’occupazione di un’area pubblica destinata a passo carrabile, che costituiva l’ingresso all’abitazione del contribuente. Questi presentava ricorso eccependo che l’occupazione era stata autorizzata dal Comune già prima che la strada diventasse pubblica e che nel frattempo nessuna modifica era stata apportata; pertanto, chiedeva di essere esentato dal tributo, visto che solo i passi carrai costruiti dopo la costituzione dell’uso pubblico rientrano nel presupposto impositivo.

La Ctp accolse il ricorso, mentre la Ctr respinse l’appello proposto dalla società di gestione dei servizi pubblici, ritenendo che:
  • la Tosap è dovuta per l’occupazione di uno spazio o di un’area pubblica qualunque sia la causa e la natura che comporti un “uso particolare del suolo pubblico”
  • l’articolo 44 del Dlgs 507/93 sembra volere sottoporre a tassazione solo le occupazioni frutto di un “intervento visibile” sulla sede stradale e tale da agevolare l’accesso alla proprietà privata
  • nel caso specifico, l’occupazione non andava tassata in quanto “non era stato modificato il piano stradale”, ma si configurava un semplice accesso.

La società presenta ricorso in Cassazione, eccependo che era stata erroneamente esclusa l’esistenza del presupposto impositivo, malgrado le foto prodotte mostrassero un apposito intervallo nel marciapiede, a cui corrispondeva un’occupazione dell’area pubblica.

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la Tosap va pagata non solo se l’occupazione è frutto di un intervento visibile che modifica il piano stradale, ma anche quando sono presenti "appositi intervalli lasciati nei marciapiedi … intesi a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata" (cfr articolo 44, Dlgs 507/93). L’applicazione della tassa è giustificata dal fatto che "il dislivello, o comunque l’interruzione del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile, identifica, in modo visibile e permanente, la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale". Pertanto, poiché il marciapiede è definito dal Codice della strada "parte della strada rialzata - esterna alla carreggiata, o altrimenti delimitata o protetta, destinata ai pedoni", quando un’area pubblica è sottratta alla disponibilità della collettività per essere destinata "…alla esclusiva viabilità veicolare dei proprietari dell’immobile, a cui è consentito di accedervi attraverso il passo posto a livello della strada", si configura necessariamente l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

In conclusione, anche l’interruzione del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile, configurando un’“occupazione di spazi ed aree pubbliche”, costituisce presupposto impositivo, ex articolo 38, comma 1, Dlgs 507/93, secondo cui sono soggette alla Tosap "le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province".

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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