Trasferimenti titoli Pac: le conseguenze dell''impertinenza' - Risoluzione n. 179/E del 24 luglio 2007.


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Trasferimenti titoli Pac: le conseguenze dell''impertinenza' - Risoluzione n. 179/E del 24 luglio 2007.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 24/07/2007
N° doc. 3730
24 07 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 179/E del 24 luglio 2007

Trasferimenti titoli Pac: le conseguenze dell'"impertinenza"

Il Registro è dovuto, separatamente, per l'affitto del fondo e per la cessione temporanea degli aiuti
 
I diritti all'aiuto previsti dalla disciplina comunitaria a favore dell'agricoltura non costituiscono pertinenza del terreno. Di conseguenza, in caso di affitto dei titoli, l'imposta di registro sarà dovuta, separatamente, per l'affitto del fondo rustico e per la cessione temporanea dei titoli.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate in merito al regime tributario degli aiuti introdotti dalla riforma della Politica agricola comune (Pac), in seguito all'istanza di interpello presentata da un Centro autorizzato di assistenza agricoltura (Caa). Pur ritenendo inammissibile la domanda, perché formalizzata dalla Srl e non "da un contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione fiscale di una particolare fattispecie concreta" (come è necessario affinché il parere produca gli effetti tipici dell'interpello), i tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno comunque ritenuto opportuno, con la
risoluzione n. 179/E del 24 luglio, esaminare nel merito la questione prospettata.

In particolare, si chiedeva se, in caso di trasferimento transitorio, il diritto all'aiuto potesse assumere natura di bene pertinenziale rispetto al terreno dato in affitto e se, quindi, il relativo trasferimento potesse essere sottoposto, ai fini dell'imposta di registro, alla stessa disciplina fiscale prevista per il bene principale.

L'Agenzia ha chiarito che l'affitto del titolo non può essere considerato pertinenziale perché mancano i due elementi necessari per l'esistenza del vincolo:
  1. la manifestazione di volontà, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sui due beni, di voler destinare il bene accessorio a pertinenza
  2. l'obiettivo vincolo della cosa accessoria a un rapporto funzionale con quella principale.

Nella fattispecie, infatti (primo elemento) il concedente è obbligato, per legge, a trasferire, insieme all'aiuto, anche i terreni, affittando il numero equivalente di ettari ammissibili (regolamento Ce n. 1782/2003). Inoltre (secondo elemento), si può parlare di rapporto funzionale della cosa accessoria (i diritti all'aiuto) con quella principale (i terreni) nel caso in cui "l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa", come invece accade nel caso in esame. Deve dunque escludersi , sottolinea la risoluzione, "la configurazione di un vincolo pertinenziale tra il diritto all'aiuto e il terreno dato in affitto, per carenza sia del requisito soggettivo che oggettivo".

Quanto alla qualificazione giuridica del trasferimento, prosegue l'Agenzia, esso "è assimilabile al trasferimento di diritti di credito", atteso che "l'ammissione al beneficio non attribuisce all'agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro". Trattandosi, inoltre, di cessione di denaro, l'operazione è scusa dal campo di applicazione dell'Iva.

La conseguenza di tutto quanto esposto è che le cessioni dei titoli Pac sono soggette all'imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50 per cento, da applicare alla base imponibile costituita non dal prezzo pattuito fra venditore e acquirente, bensì dall'importo dei diritti all'aiuto oggetto della cessione (ammontare annuale per il numero delle annualità cedute), attualizzato, applicando il tasso di interesse legale del 2,5 per cento.

Nel caso di affitto dei titoli, potendo procedere allo stesso solo contestualmente all'affitto dei terreni di pari superficie ammissibile, il contratto dovrà contenere due disposizioni: l'affitto del fondo rustico, con Registro dovuto nella misura dello 0,50 per cento sull'ammontare annuo del canone per la durata del contratto, e la cessione temporanea dei titoli, che sconta l'imposta pari allo 0,50 per cento del valore delle annualità, attualizzate, trasferite all'affittuario.

L'istanza di interpello era finalizzata anche a ottenere chiarimenti in merito all'imposta di bollo applicabile all'operazione. L'agenzia delle Entrate ha precisato che, a tal proposito, che agli atti di trasferimento transitorio di diritto all'aiuto è applicabile il tributo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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