Trasferimento di immobili e cartolarizzazione: agevolazioni per molti ma non per tutti


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Trasferimento di immobili e cartolarizzazione: agevolazioni per molti ma non per tutti
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 21/04/2006
N° doc. 1453
21 04 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 53/E del 13 aprile 2006

Trasferimento di immobili e cartolarizzazione
Agevolazioni per molti ma non per tutti

L'elenco dei soggetti che possono fruire dell'esenzione dai tributi indiretti è tassativo
 
Con la risoluzione n. 53/E del 13 aprile 2006, l'Agenzia delle entrate chiarisce la portata dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo, in relazione alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico da parte dei Comuni.
L'interpello, da cui è scaturito il documento di prassi, è stato presentato da un Comune che ha deliberato il conferimento di beni immobili di sua proprietà a una società cui è demandata sia la gestione che la manutenzione degli stessi, nell'ottica di ottimizzare l'efficacia dell'azione amministrativa e, in particolare, di valorizzare il patrimonio immobiliare.
La normativa di riferimento per tale tipo di operazione è il decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001), attraverso il quale sono state fissate le modalità per la cessione di immobili demaniali o di proprietà di enti locali, attraverso una procedura denominata di "cartolarizzazione".

Con la cartolarizzazione, sono costituite apposite società a responsabilità limitata, finalizzate solo alla vendita degli immobili pubblici, che emettono titoli immediatamente cedibili sul mercato, assicurando un duplice vantaggio: all'ente pubblico proprietario dell'immobile è riconosciuto un importo pari almeno all'80 per cento dello stesso, mentre le società di cartolarizzazione hanno tutto il tempo necessario a porre in essere la vendita alle migliori condizioni di mercato. Naturalmente, è previsto un diritto di prelazione del conduttore dell'immobile, se locato, purché in regola con il pagamento del canone; tale diritto è trasmissibile anche ai familiari conviventi eredi del conduttore, nel caso di suo decesso, che dimostrino di essere possessori dell'immobile anche attraverso l'intestazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas o acqua.

Il comma 275 dell'unico articolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha disposto che "ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".
Sulla base di questa norma, il Comune interpellante chiedeva all'Agenzia delle entrate se, all'operazione di conferimento di immobili che aveva deliberato, fosse applicabile il regime di esenzione disposto dalla Finanziaria 2005.

L'Agenzia ha ricordato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha modificato il citato comma 275, ponendo un limite riferito alla tipologia di ente destinatario del conferimento: deve trattarsi necessariamente di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute affinché ci si possa avvalere dell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e altri tributi indiretti o diritti.

Nella risoluzione in esame viene puntualizzato che l'elenco dei soggetti destinatari dell'agevolazione è tassativo, per cui un eventuale trasferimento a enti diversi sarà assoggettato all'ordinaria tassazione prevista dalla normativa vigente per gli atti traslativi di diritti reali su beni immobili.
Nel caso specifico, oggetto dell'interpello, il trasferimento dei beni da parte del Comune sarà esente da tutte le imposte indirette, esclusa l'Iva, soltanto se la società, cui sono stati conferiti gli immobili, ha i requisiti per rientrare nella categoria delle società di cartolarizzazione, incluso quello della valorizzazione del patrimonio dell'ente.
 
Annamaria Crisconio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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