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21 06 2007 - Edizione delle 17:00 | |
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Risoluzione n. 142/E del 21 giugno 2007 |
Trasparenza immune allo scambio di persona |
L'errore materiale nell'indicazione del nominativo di un socio partecipante non invalida l'opzione |
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Resta valida l'opzione per la trasparenza nel caso in cui la partecipata abbia erroneamente indicato, nella prescritta comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, il nominativo del socio uscente al posto di quello effettivo. Questo, a condizione che, alla data della predetta comunicazione, gli iscritti nel libro dei soci abbiano già formalizzato la loro opzione per l'accesso al regime mediante apposita raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla partecipata. E' il chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 142/E del 21 giugno.
Con lo stesso documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha provveduto anche a illustrare le modalità da adottare per "dare informazione" dell'errore. Dal momento che le attuali procedure telematiche non consentono l'invio di una nuova opzione correttiva, la società è chiamata a segnalare la circostanza:
- all'ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale
- all'ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del socio "sbagliato"
- all'ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del socio nei confronti del quale l'opzione è effettivamente esercitata.
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r.fo. | |