Trattamento ordinario per un usucapione speciale - Risoluzione n. 201/E del 2 agosto 2007.


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Trattamento ordinario per un usucapione speciale - Risoluzione n. 201/E del 2 agosto 2007.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 03/08/2007
N° doc. 3791
03 08 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 201/E del 2 agosto 2007

Trattamento ordinario per un usucapione speciale

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime da applicare ai provvedimenti giudiziali di trasferimento di fondi rustici con annessi fabbricati situati in aree montane
 
Niente regime fiscale di favore per le sentenze di trasferimento di immobili situati in comuni montani, a seguito di declaratoria di usucapione, quando la proprietà dei fondi rustici si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da quella catastale, sono previste solo quando l’usucapione sia compiuto, col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione di un titolo che sia astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, da chi, in buona fede, abbia acquistato dal non proprietario. E’ quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 201/E del 2 agosto.

L’articolo 1159-bis del codice civile disciplina le due ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. La prima, secondo cui la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. In base alla seconda, invece, colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

Il rinvio al trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 9, comma 2, del Dpr n. 601 del 1973, è contenuto nell’articolo 4 della legge n. 346 del 1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), che testualmente prevede: Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
Tale ultima norma, invece, prevede che nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti da quelle catastali.
In tale quadro normativo si innesta l’articolo 8 della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro, che alla nota II-bis prevede che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, o di diritti reali di godimento sui beni medesimi, sono soggette all'imposta di registro secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa.

La risoluzione individua il perimetro applicativo del regime di cui al combinato disposto degli articoli 4, legge n. 346 del 1976, e 9, Dpr n. 601 del 1973, che prevede l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l’esenzione dall’imposta catastale, per i trasferimenti immobiliari che abbiano realizzato arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, regolarizzati con la particolare procedura prevista, per l'usucapione speciale, dalla legge n. 346 del 1976.
Procede infatti all’interpretazione del citato articolo 4, che nel citare testualmente i trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma… induce a ritenere che l’agevolazione fiscale si riferisca esclusivamente ai trasferimenti individuati dal secondo comma dell’articolo 1159-bis, e non anche agli acquisti a titolo originario di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, secondo cui la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Pertanto, in tale ipotesi si applica la regola generale di cui alla citata nota II bis della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro, secondo la quale ai provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi beni, si applica l’imposta di registro secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 della Tariffa e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
 
Marcello Maiorino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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