Trust non commerciale opaco? Paghi le tasse - Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008.


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Trust non commerciale opaco? Paghi le tasse - Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008.
Autore: Laura Mingioni - aggiornato il 04/01/2008
N° doc. 7119
04 01 2008 - Edizione delle 18:00  
 
Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008

Trust non commerciale opaco? Paghi le tasse

La vendita di immobili produce redditi a esso imputabili e non alla massa dei beneficiari
 
I redditi prodotti dalle attività di un trust opaco non commerciale sono attribuiti direttamente al trust e non ai suoi beneficiari. È quanto stabilito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008, che specifica quale sia il trattamento tributario corretto da applicare ai redditi prodotti dai trust privi di beneficiari individuati. Un chiarimento che fa rientrare nella definizione di trust opaco anche quelli istituiti per la vendita di immobili il cui ricavato verrà destinato ai creditori in una procedura di concordato preventivo.

Perché il beneficiario di reddito sia individuato, infatti, è necessario non solo che il soggetto sia puntualmente individuato, ma che abbia anche il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione della parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Se invece i beneficiari indicati nell'atto istitutivo del trust sono soggetti non individuati, come la massa dei creditori di un concordato, il trust sarà considerato opaco ai fini della tassazione del reddito.

In particolare, il reddito del trust, quando è un soggetto Ires che non svolge principalmente attività commerciale, viene calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 143 del Tuir, ossia come reddito complessivo, e non d'impresa, prodotto dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato. Nella stessa categoria di reddito rientra la vendita del patrimonio immobiliare da parte di un trust non commerciale.

Nel caso specifico, l'eventuale realizzazione di plusvalenze non produce reddito imponibile in quanto i beni sono posseduti da oltre cinque anni. Infatti, per determinare le plusvalenze bisogna tenere conto dei valori fiscalmente riconosciuti al disponente, pur restando fermo il fatto che il trasferimento dei beni da questo al trustee non interrompe il decorso del quinquennio previsto dall'articolo 67 del Tuir. Di conseguenza, se gli immobili appartengono al disponente da più di cinque anni, le eventuali plusvalenze generate non concorrono alla formazione del reddito imponibile del trust.

A sollecitare l'intervento dell'agenzia delle Entrate è stata la presentazione di un'istanza di interpello sulle modalità di tassazione del reddito prodotto da un trust creato in una procedura di concordato preventivo. Un'operazione giustificata dall'opportunità di blindare il patrimonio immobiliare personale dei componenti del Consiglio di amministrazione e del coniuge del liquidatore della società in modo tale che il ricavato della sua vendita fosse destinato esclusivamente alla soddisfazione degli interessi dei creditori.
 
Laura Mingioni
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