UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Provvedimento del 29 maggio 2006
DIFFERIMENTO TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO 24 FEBBRAIO 2006 PER GLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER FINALITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO SUL PIANO FINANZIARIO. (G.U. n. 136 del 1-6-2006)
Visto il proprio Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 con il quale sono state adottate istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario;
Tenuto conto dell'esigenza manifestata nelle istanze presentate da alcune Associazioni di categoria degli intermediari di poter disporre di maggior tempo per consentire l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per la raccolta, la registrazione e la conservazione delle informazioni;
Sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Adotta la seguente disposizione:
1. La disposizione di cui al punto 2 del Titolo VII del Provvedimento 24 febbraio 2006 è sostituita come segue: "2. Le presenti Istruzioni si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di gennaio 2007."
2. Rimane fermo per le banche il termine del 1° giugno 2006 riferito alla trasmissione dei dati aggregati esclusivamente via RNI di cui al paragrafo 3, punto 1, lettera a) della Parte II del Titolo VI del Provvedimento 24 febbraio 2006.
3. Il presente Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 maggio 2006 |