Un aiuto per chi tiene il 'volume' basso.


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Un aiuto per chi tiene il 'volume' basso.
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 25/05/2006
N° doc. 1543
25 05 2006 - Edizione delle 14:50  
 
Risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006

Un aiuto per chi tiene il "volume" basso

Deducibile ai fini Irpef il contributo integrativo minimo versato da ragionieri e periti commerciali
 
Con la risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006, l'Agenzia delle entrate ha precisato che è possibile dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, il contributo integrativo minimo versato dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali.

La disciplina previdenziale degli iscritti agli albi dei ragionieri e dei periti commerciali è contenuta nella legge 30 dicembre 1991, n. 414, che prevede sia un contributo soggettivo obbligatorio sia un contributo integrativo.
Ciascun iscritto, a norma dell'articolo 11 della citata legge, è tenuto a versare annualmente un contributo soggettivo obbligatorio, calcolato applicando una percentuale, fissata dalla medesima legge, al reddito netto professionale relativo all'anno precedente.
La nozione di reddito netto professionale, in realtà, si riconduce al reddito di lavoro autonomo, come determinato in ossequio agli attuali articoli 53 e 54 del Tuir (articolo 14 legge 30/12/1991, n. 414).
Tale contributo soggettivo è deducibile ai fini Irpef, in quanto rientra tra i contributi versati per obbligo di legge alle casse previdenziali di appartenenza; appartiene, dunque, agli oneri da dichiarare nel quadro RP del modello Unico.

Anche quanti siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico della Cassa nazionale devono continuare a versare i contributi se proseguono l'attività professionale. E' prevista, invece, una riduzione del cinquanta per cento per coloro che s'iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto trenta anni di età, per i primi tre anni di iscrizione.

Oltre a questo contributo, è previsto, ai sensi dell'articolo 12 della già richiamata legge n. 414/1991, l'obbligo per tutti gli iscritti di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva, pari al 4 per cento.
Il contributo integrativo presenta una disciplina peculiare, in quanto deve essere addebitato ai clienti secondo il meccanismo della rivalsa, ma deve essere versato alla Cassa anche se non è stato effettivamente percepito.
Le associazioni e le società di professionisti devono, ugualmente, applicare la maggiorazione percentuale per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali. In tal caso, l'ammontare totale annuo dovuto da ciascun professionista sarà calcolato in base al volume d'affari dell'associazione o società di professionisti e in proporzione alla percentuale di utili spettanti al medesimo socio o associato.

L'istanza, da cui è scaturita la risoluzione n. 69/E, è stata presentata dall'Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali per conoscere l'esatto trattamento fiscale da applicare al contributo integrativo minimo.
Il quesito era motivato dalla circostanza che, anche in mancanza di un volume d'affari, il contributo integrativo deve essere versato alla Cassa, in una misura minima pari al 4 per cento di un volume d'affari teorico, a sua volta determinato con riferimento al contributo minimo soggettivo.
Nell'istanza si poneva l'accento sulla circostanza che chi non raggiunge il volume d'affari minimo teorico si trova a versare un importo sicuramente superiore a quello che può addebitare al committente esercitando la rivalsa, con la conseguenza che l'onere contributivo resterebbe a suo carico.
L'Agenzia delle entrate, accogliendo tali motivazioni, evidenziando la natura previdenziale del contributo integrativo minimo, nonché la sua obbligatorietà, ha affermato che, quando l'onere contributivo è rimasto a carico dell'iscritto, egli può dedurlo dal suo reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir.

 
Annamaria Crisconio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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