Un codice per tutte le stagioni - Risoluzione n. 72/E del 29 febbraio 2008.


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Un codice per tutte le stagioni - Risoluzione n. 72/E del 29 febbraio 2008.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 29/02/2008
N° doc. 8020
29 02 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 72/E del 29 febbraio 2008

Un codice per tutte le stagioni

Stesso numero ma nuova denominazione per la compensazione, con modello F24, dei versamenti a titolo di Cssn sui premi assicurativi per la responsabilità civile dei mezzi adibiti al trasporto merci
 
Il codice 6793, che consente l'utilizzo in compensazione, tramite F24, delle somme versate come Contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli destinati al trasporto merci, ha una nuova denominazione:"credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992".

L'intervento dell'Agenzia sulla denominazione trova ragione nella storia del codice tributo, istituito per la prima volta con
risoluzione n. 8/E del 2006 per l'applicazione della previsione contenuta nella legge finanziaria 2006. Tale disposizione consentiva di utilizzare in compensazione dei versamenti 2006, con un limite di 300 euro per ciascun veicolo, le somme pagate nell'anno precedente a titolo di Cssn sulle assicurazioni relative alla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di una determinata massa a pieno carico.

In seguito alla proroga dell'agevolazione, contenuta nella Finanziaria 2007, è stato istituito un nuovo codice tributo con
risoluzione n. 3/E del 2007. Ma la storia non finisce qui: l'ultima Manovra (articolo 1, comma 169, legge 244/2007) ha ulteriormente prorogato il beneficio. Quindi, perché stabilire un altro codice numerico per la stessa compensazione? Con la risoluzione 72/E del 29 febbraio, l'Agenzia ha deciso, questa volta, di intervenire semplicemente sulla denominazione, eliminando la specifica alla normativa di riferimento che limitava di fatto l'utilizzo a un determinato periodo d'imposta . In questo modo, l'ultimo codice istituito, il 6793, può rimanere valido per più stagioni, almeno fino a che esisterà l'agevolazione.

 
Paola Pullella Lucano
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