Un filo di Arianna nel labirinto dell'Iva - Risoluzione n. 200/E del 2 agosto 2007.


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Un filo di Arianna nel labirinto dell'Iva - Risoluzione n. 200/E del 2 agosto 2007.
Autore: Manuela Norcia - aggiornato il 03/08/2007
N° doc. 3792
03 08 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 200/E del 2 agosto 2007

Un filo di Arianna nel labirinto dell'Iva

La disciplina applicabile ai servizi di lavorazione da eseguire in Italia su beni di proprietà di un soggetto residente nel Regno Unito
 
La disciplina Iva applicabile nell'ipotesi in cui una società italiana esegua servizi di lavorazione su beni di proprietà di un soggetto residente in altro Stato Ue. E' questo il contenuto della risoluzione n. 200/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha messo ordine fra tutta una serie di casi possibili riscontrabili nel concreto: da quello in cui i "prodotti" sono destinati a clienti italiani, fino ad arrivare all'ipotesi in cui destinatario finale cambia, rispetto a quello originariamente previsto.

L'istanza dalla quale è scaturito il documento di prassi è stata proposta da una società esercente l'attività di produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche, che ha chiesto di conoscere il corretto trattamento Iva da applicare al confezionamento, effettuato in Italia, di prodotti farmaceutici di proprietà di un soggetto residente nel Regno Unito, con rappresentante fiscale in Italia e clientela costituita da soggetti passivi localizzati sia in Italia, che in altri Stati europei ed extraeuropei; il tutto nelle diverse ipotesi in cui la merce, inviata per la lavorazione e destinata ad essere prodotto finito da commercializzare in Italia, si riveli eccedente e venga, pertanto, dirottata verso il mercato europeo o extraeuropeo, ovvero la stessa merce, pervenuta per la lavorazione e destinata a clienti europei o extraeuropei venga, invece, destinata al mercato domestico.

Chiamata a pronunciarsi sul tema, l'Agenzia delle entrate ha fornito specifiche indicazioni circa la disciplina ai fini Iva relativa alle diverse ipotesi configurabili, da riassumersi nelle seguenti:
  1. La materia prima proveniente dal Regno Unito per la lavorazione viene destinata all'ottenimento di prodotti farmaceutici da cedere a clienti italiani

    Nell'ipotesi in cui la merce, precedentemente introdotta in Italia ai soli fini di lavorazione, permanga sul territorio nazionale in quanto destinata a confluire in prodotti finiti da cedere a clienti italiani, il rappresentante fiscale della società estera è tenuto a regolarizzare l'acquisto intracomunitario delle materie prime transitate sul territorio nazionale, con assolvimento della relativa imposta. Lo stesso rappresentante è, inoltre, obbligato alla compilazione del modello Intrastat, nelle parti sia statistica che fiscale, e all'annotazione della merce stessa nel registro dei "beni propri presso terzi in conto lavorazione".
    Quanto alla società destinataria della merce in quanto incaricata di curarne il confezionamento, qualora avesse compilato il modello Intrastat (per soli fini statistici) a seguito dell'introduzione delle merci nel territorio dello Stato per la lavorazione, dovrà provvedere alla rettifica dello stesso; sarà, inoltre, tenuta ad annotare le merci nell'apposito registro dei "beni di terzi in conto lavorazione". La prestazione eseguita, infine, dovrà essere regolarmente assoggettata a Iva, mediante emissione di una fattura intestata al rappresentante fiscale della società estera.
    Resta inteso che il prodotto finito destinato al mercato domestico verrà ceduto in favore di clienti italiani da parte del rappresentante fiscale.

  2. La materia prima proveniente dal Regno Unito per la lavorazione viene destinata all'ottenimento di prodotti farmaceutici da cedere a clienti del committente, localizzati in Stati europei o extraeuropei

    In tal caso, la società istante, incaricata della lavorazione, dovrà provvedere all'annotazione della merce ricevuta nell'apposito registro dei "beni di terzi in conto lavorazione" e - laddove tenuta alla compilazione dei modelli Intrastat con cadenza mensile - alla presentazione del modello Intrastat compilato nella sola parte statistica, relativamente alle merci destinate al mercato comunitario.
    Quanto alla fatturazione della prestazione eseguita, la stessa dovrà avvenire intestando il documento al committente estero, indicando che trattasi di operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 40, comma 4-bis, del Dl n. 331/1993, se la merce confluisce in prodotti destinati a terzi comunitari, ovvero di operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 9), del Dpr n. 633/1972, se relativa a beni destinati al mercato extraeuropeo.

  3. La materia prima proveniente dal Regno Unito per la lavorazione e destinata all'ottenimento di prodotti farmaceutici da cedere a clienti italiani viene successivamente ceduta a clienti europei ed extraeuropei del soggetto non residente

    Nella particolare ipotesi in cui una parte delle merci destinate, dopo la lavorazione, al mercato italiano venga, invece venduta a clienti localizzati in Stati europei o extraeuropei, il rappresentante fiscale della società estera potrà rettificare l'operazione di acquisto intracomunitario già avvenuta, apportando le conseguenti variazione agli elenchi Intrastat mediante la compilazione del modello Intra-2ter
    Parimenti soggetta a rettifica, infine, dovrà essere l'annotazione sul libro dei "beni propri in lavorazione presso terzi".
    Quanto alla società incaricata della lavorazione, nel documento di prassi l'Agenzia precisa come essa dovrà modificare l'annotazione sul libro dei "beni di terzi in conto lavorazione", intestando al committente estero i beni non destinati al mercato nazionale.

  4. La materia prima proveniente dal Regno Unito per la lavorazione e destinata all'ottenimento di prodotti farmaceutici da cedere a clienti del committente localizzati in Stati europei o extraeuropei viene successivamente ceduta a clienti nazionali

    Il rappresentante fiscale dovrà rettificare in aumento l'acquisto intracomunitario iniziale, seguendo a tal fine le regole contenute nell'articolo 46, ultimo comma, del Dl n. 331/1993; dovrà, inoltre, procedere alla compilazione del modello Intra-2ter per correggere le indicazioni contenute nel precedente modello relativo all'iniziale acquisto intracomunitario.
    Relativamente alla società incaricata della lavorazione, quest'ultima, laddove abbia presentato (in quanto obbligata alla compilazione degli elenchi Intrastat con cadenza mensile) il modello Intrastat statistico, dovrà procedere alla sua rettifica; sarà, inoltre, tenuta ad apportare le opportune variazioni alle annotazioni eseguite sul registro del "beni di terzi in conto lavorazione".

 
Manuela Norcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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