Un mix di contributi e finanziamento agevolato nella nuova legge 488-industria.


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Un mix di contributi e finanziamento agevolato nella nuova legge 488-industria.
Autore: Loredana Rendiniello - aggiornato il 27/01/2006
N° doc. 1191
27 01 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Il tasso è dello 0,50% annuo

Un mix di contributi e finanziamento agevolato
nella nuova legge 488-industria

Ammessi i programmi con spese non superiori a 50 milioni di euro
 
Il decreto 4 ottobre 2005 del ministero delle Attività produttive ha apportato modifiche importanti alla legge 488 per il settore industria e, in particolare, alla tipologia di contributo concedibile, alle modalità di accesso al finanziamento pubblico e all'entità del contributo in conto capitale, lasciando immutati i soggetti beneficiari, la tipologia di programmi, le spese ammissibili e le aree del Paese dove è possibile richiedere il contributo.
Gli incentivi, oggi, consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale e di un finanziamento agevolato per favorire investimenti produttivi nelle aree depresse del territorio nazionale da parte di imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia, delle costruzioni, e dei servizi. Le domande sono disciplinate da specifici bandi emanati dal Map.
Saranno ammessi solo i programmi di investimento con spese non inferiori e superiori ai limiti seguenti:
  • per le attività del settore industria, limite inferiore 500mila euro e limite superiore 50 milioni di euro
  • per le attività del settore costruzioni e servizi, limite inferiore 150mila euro e limite superiore 50 milioni di euro.

Soggetti beneficiari
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico, il decreto del 4 ottobre 2005 non ha apportato alcuna modifica e, pertanto, essi restano sempre le imprese appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia, delle costruzioni, e dei servizi.
Le imprese esercenti servizi devono essere necessariamente società regolari e in nessun modo sono ammesse imprese di servizi aventi forma giuridica di ditta individuale.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le società devono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese, ed essere nel pieno e libero esercizio dei loro diritti. Le imprese individuali possono presentare la domanda anche in assenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, purché le stesse siano titolari di partita Iva e, comunque, detta iscrizione deve avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.
Tutti i soggetti devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.
Entro il termine di presentazione della domanda, l'impresa richiedente dovrà avere:

  • la piena disponibilità derivante da un titolo debitamente registrato del suolo e/o degli immobili interessato/i dal programma di spesa
  • la destinazione d'uso del suolo e/o degli immobili conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel comune.

La registrazione può intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tal caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono comunque essere comprovate dall'impresa entro e non oltre i 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione.

Spese ammissibili
In dettaglio, le spese agevolabili sono le seguenti:

  1. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento
  2. suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti
  3. opere murarie e assimilate
  4. infrastrutture specifiche aziendali
  5. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, esclusi i mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti
  6. programmi informatici
  7. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese nel limite del 25 per cento dell'investimento complessivo).

In pratica, le spese ammissibili sono rimaste uguali; è solo stato eliminato il limite massimo del 5 per cento per spese indicate al punto a. e del 10 per cento per quelle indicate al punto b.

Agevolazioni ottenibili
Gli incentivi ottenibili con la legge 488-industria non prevedono più soltanto la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto, ma anche un finanziamento agevolato.
Gli incentivi in conto capitale a fondo perduto sono concessi entro i limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione dell'impresa e alle aree di intervento e sono espressi direttamente nella misura di percentuale degli investimenti ammissibili.
Pertanto, il vecchio sistema di unità di misura "Equivalente Sovvenzione Lordo" (Esl) ed "Equivalente Sovvenzione Netto" (Esn) è stato abbandonato per uno più snello e di facile comprensione. Infatti, il vecchio sistema teneva conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'Esn, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in Esl o in Esn esprimevano, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e indipendentemente dalle imposte.
Il finanziamento agevolato, invece, ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni, commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari a allo 0,50 per cento annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari a alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

Condizioni di accesso
Per ottenere i predetti incentivi, l'impresa deve rispettare le seguenti nuove condizioni:

  1. richiedere un finanziamento agevolato nella misura minima del 15 per cento degli investimenti ammissibili
  2. richiedere un finanziamento ordinario pari a quello agevolato
  3. il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario deve essere pari a 1
  4. i mezzi propri dell'impresa esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico compreso il finanziamento bancario ordinario non deve essere inferiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili.

La prima e la seconda condizione fanno sì che le imprese che intendono ricorrere a un capitale di terzi minimo possono richiedere una percentuale di contributo in conto capitale sempre pari al 30 per cento degli investimenti ammissibili per rispettare la terza condizione.
Un esempio aiuta a capire meglio:
una piccola impresa ubicata nella regione Puglia decide di realizzare un nuovo impianto produttivo di 1 milione di euro e di ricorrere a un finanziamento bancario ordinario minimo in quanto già in possesso del capitale finanziario necessario. La legge le impone, comunque, un finanziamento agevolato almeno di 150mila euro e, conseguentemente, un finanziamento ordinario di altrettanti 150mila euro. Il contributo a fondo perduto massimo previsto per la regione è del 41,06 per cento degli investimenti ammissibili, ma l'impresa non potrà che richiedere la percentuale del 30 per cento in quanto deve rispettare la terza condizione e, quindi, deve necessariamente risultare il seguente rapporto:
300.000 / (150.000 + 150.000) = 1

Se l'impresa decidesse di chiedere una percentuale di contributo minore per garantirsi un indicatore più forte, per esempio pari al 20 per cento degli investimenti ammissibili, quindi 200mila euro, non rispetterebbe la terza condizione. Infatti si avrebbe:
200.000 / (150.000 + 150.000) < 1

oppure, se volesse richiedere la percentuale di contributo massima, ossia 410.600 euro, comunque non rispetterebbe la terza condizione. Infatti si avrebbe:
410.600 / (150.000 + 150.000) > 1

Indicatori
Ai fini della formazione della graduatoria, per ciascun programma di investimenti, si calcolano i valori normalizzati dei seguenti tre indicatori:

  1. rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al decreto 4/10/2005 e la misura richiesta
  2. rapporto tra le spese ammissibili relative a investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili
  3. punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche priorità regionali, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al comma 7, lettera a).

Inoltre, il decreto ha previsto delle premialità, ossia il valore di ciascun indicatore è incrementato delle seguenti misure percentuali al verificarsi di alcune condizioni:

  1. 2 per cento per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa pari almeno al 3 per cento del fatturato; l'incremento degli indicatori è dell'1 per cento se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2 per cento del fatturato
  2. 1 per cento per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30 per cento del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazione dirette pari ad almeno il 50 per cento
  3. 1 per cento per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale Iso 14001 o Emas
  4. 1 per cento per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, realizzate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Le predette operazioni di fusione devono riferirsi a piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, operino da almeno tre anni e che presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno il 15 per cento della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre riferirsi a piccole e medie imprese operanti in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle. Ai fini di cui sopra, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dall'operazione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25 per cento del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio precedente la data in cui l'operazione di fusione è ultimata. Alla data di presentazione della domanda, le predette operazioni di fusione devono risultare già perfezionate
  5. 0,5 per cento per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, siano stati realizzati stage della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati
  6. 0,5 per cento per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unità produttive oggetto del programma, di strutture adibite ad asilo conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12/12/2000
  7. g. 2 per cento per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di un anno.

 
Loredana Rendiniello

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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