Un sostegno per il proprio tetto.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Un sostegno per il proprio tetto.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 20/06/2006
N° doc. 1605
20 06 2006 - Edizione delle 14:45  
 
Detraibile il 19% degli interessi sui mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale

Un sostegno per il proprio tetto

L'importo massimo del beneficio è, fino al limite dell'imposta versata, di 2.582.28 euro
 
Accanto alla possibilità di detrarre gli interessi sui mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (Alfonso Russo in "La principale questione di interesse", in FISCOoggi del 6 giugno 2006), il comma 1 dell'articolo 3, legge n. 449 del 27/12/1997, ha introdotto quella di detrarre, dall'imposta lorda, il 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione sui mutui contratti, sempre garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'abitazione principale (comma 1-ter dell'articolo 15 del Dpr n. 917/86).

Il mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà la proprietà dell'immobile o vi eserciterà un diritto reale (diritto sulla cosa), quali, ad esempio, l'usufrutto o l'uso.
La detrazione ha come importo massimo utilizzabile 2.582,28 euro, fino, ovviamente, al limite (da intendersi come "complessivo", anche in presenza di contitolarità del mutuo o di più contratti) dell'imposta effettivamente versata.
Gli importi degli interessi passivi, i relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, devono essere esposti nel rigo RP10 del modello Unico Persone fisiche 2006.

La detrazione degli interessi relativi al mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale è cumulabile con quella relativa all'acquisto, ma "soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi" (articolo 1, comma 5, decreto ministeriale 311/99).
Peraltro, così come previsto dalla norma introduttiva dell'agevolazione, con lo stesso Dm 311 del 30/7/99 sono state stabilite le condizioni e gli adempimenti attraverso i quali è possibile usufruire della detrazione qui in esame.

E' specificato prima di tutto che per "abitazione principale" deve intendersi quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tale proposito, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 43 del codice civile specifica che "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".
Attraverso la certificazione anagrafica può essere attestata la dimora abituale (abitazione principale), ma è previsto che, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva, se ne possa dichiarare una diversa da quella risultante dalla medesima.

La circolare 95/E del 12/5/2000 ha precisato che la detrazione è fruibile anche per i mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione di un fabbricato rurale, allorché questo sia adibito ad abitazione principale del coltivatore diretto.
La detrazione non è più fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzabile come abitazione principale.
A tal fine, non si tiene conto dei trasferimenti per motivi di lavoro e le istruzioni al modello Unico specificano che la detrazione è, in particolare, riconosciuta al personale delle Forze armate e di polizia od ordinamento militare, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Il comma 3 dell'articolo 1 del citato Dm 311/99 stabilisce, altresì, che il mutuo può anche essere contratto sei mesi prima o dopo l'inizio dei lavori di costruzione.
Decorsi tali termini la detrazione non è più fruibile, come anche nel caso in cui i lavori si protraggano oltre i termini previsti dalla concessione edilizia, salvo che i ritardi siano imputabili all'ente responsabile del rilascio della concessione.

L'abitazione può essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.
La mancata destinazione a tale scopo, entro tale termine, determina la perdita della detrazione (comma 2, articolo 2 , Dm 311/99).
Da tale termine, peraltro, decorre la data della eventuale rettifica dei redditi che può essere effettuata dall'Amministrazione finanziaria.

Ai fini degli adempimenti necessari per usufruire della detrazione, ovvero per evitare il recupero della detrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'articolo 3, Dm 311/99, stabilisce che è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
  • contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che il medesimo è assistito da ipoteca e che è stato stipulato in funzione della costruzione dell'abitazione principale
  • le autorizzazioni amministrative alla costruzione
  • le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo contratto
  • i documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali ) attestanti le spese sostenute. Queste ultime sono quelle che risultano al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (circolare n. 17/E del 3/5/2005).

Relativamente a tale ultima voce, la circolare 17 del 3/5/2005 ha precisato che la detrazione spetta in ragione degli interessi relativi alla quota parte di mutuo "effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo".
Se il mutuo è superiore alle suddette spese, la detrazione non può essere fruita per gli interessi che "si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse".
Nel caso in cui si sia usufruito anche degli interessi relativi alla quota parte di mutuo eccedente le spese sostenute, i suddetti interessi dovranno essere indicati nel quadro RM, relativo ai redditi a tassazione separata (sezione III, rigo RM 8), salvo opzione per la tassazione ordinaria.

 
Alfonso Russo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware