Una sola via per l'interpello 'preventivo', scompare il Comitato antielusione - Circolare n. 40/E del 27 giugno 2007.


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Una sola via per l'interpello 'preventivo', scompare il Comitato antielusione - Circolare n. 40/E del 27 giugno 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 28/06/2007
N° doc. 3577
28 06 2007 - Edizione delle 18:00  
 
Circolare n. 40/E del 27 giugno 2007

Una sola via per l'interpello "preventivo"
Scompare il Comitato antielusione

La soppressione dell'Organo consultivo discende dalle misure del decreto Visco-Bersani introdotte con l'obiettivo di contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
 
Le istanze presentate dai contribuenti per acquisire il preventivo parere dell'amministrazione finanziaria in materia di elusione fiscale saranno trattate sollecitamente dall'Agenzia delle entrate, in attesa che venga attuata l'armonizzazione delle diverse forme di interpello.
Questo, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, derivante dalle disposizioni dettate - dal decreto legge n. 223 del 2006 - con la finalità di conseguire risparmi di spesa per organi collegiali e altri organismi operanti nelle amministrazioni pubbliche.

La soppressione dell'Organo - precisa la
circolare n. 40/E del 27 giugno - comporta l'implicita abrogazione delle disposizioni che disciplinano l'attività dello stesso (articolo 21 della legge n. 413/1991). In particolare, viene meno la formazione del silenzio-assenso che la norma riconosceva esclusivamente a seguito dell'eventuale inerzia del Comitato, quando cioè quest'ultimo non forniva risposta entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente e dopo ulteriori 60 giorni dalla "formale diffida ad adempiere".

Al contrario, non viene meno la possibilità per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria, per acquisirne preventivamente il parere, in merito all'applicazione a casi concreti delle disposizioni antielusive richiamate nel comma 2 del citato articolo 21, che, prima della sua soppressione, rappresentavano oggetto delle attività del Comitato consultivo: ipotesi di interposizione fittizia di persona; atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti; qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda (integralmente deducibili) ovvero tra quelle di rappresentanza (con deducibilità limitata a un terzo del loro ammontare diluibile in cinque esercizi); trattamento fiscale (indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi) delle operazioni "infragruppo" intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Ue.

Per questo motivo, conclude la circolare 40/2007, in attesa della prevista armonizzazione delle diverse forme di interpello, "l'Agenzia delle entrate tratterà, con ogni sollecitudine, le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991".

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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