Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 1


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Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 1
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 22/03/2006
N° doc. 1345
 
 
Adempimenti dichiarativi 2006

Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 1

I quadri RE (redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni) e RG (redditi delle imprese minori)
 
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 63, del provvedimento direttoriale di approvazione del modello Unico 2006 - PF, la stagione dichiarativa entra nella sua fase pienamente operativa.
Su
www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la compilazione della dichiarazione riguardante il periodo d'imposta 2005, da presentare entro luglio a una banca convenzionata o a un ufficio postale ovvero entro ottobre in via telematica.
Diverse sono le novità che emergono dall'esame della modulistica di quest'anno, tra le quali particolare attenzione meritano quelle riguardanti il terzo fascicolo del modello Unico riservato alle persone fisiche. Analizziamo le principali modifiche.

Quadro RE
Rispetto alla versione dello scorso anno, il quadro in cui dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni vede, in particolare, l'eliminazione della sezione riservata ai soggetti che avevano aderito al concordato preventivo (articolo 33 del decreto legge 269/2003). Tale sezione doveva essere compilata dai contribuenti al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per la determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2004. Per quanto riguarda il 2005, la predetta disciplina non è più applicabile; pertanto, dall'attuale modello di dichiarazione è stato eliminato ogni riferimento a essa.

E' stato, inoltre, soppresso il rigo (RE17 del modello Unico Persone fisiche 2005) originariamente destinato ad accogliere l'importo dell'agevolazione prevista dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, riguardante la detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito ("Tremonti-bis"). Tale agevolazione, in virtù di successive disposizioni normative, era stata oggetto di proroga, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Pertanto, detta disposizione non trova più applicazione nel periodo d'imposta oggetto del presente modello di dichiarazione.

Un'ulteriore novità riguarda il trattamento dei redditi prodotti dai ricercatori che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia. L'articolo 3 del decreto legge 269/2003, infatti, al fine di porre rimedio al fenomeno della "fuga dei cervelli", ha disposto che i redditi (di lavoro dipendente o autonomo) dei predetti soggetti, derivanti esclusivamente da rapporti aventi a oggetto attività di ricerca, siano imponibili solo per il 10 per cento. Tale incentivo spetta nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due successivi, semprechè permanga la residenza in Italia. I contribuenti che intendono avvalersi dell'agevolazione in argomento devono indicare nella colonna 1 (di nuova istituzione) del rigo RE19, l'intero ammontare del reddito derivante dalle attività su indicate; il 10 per cento di tale importo va riportato nel rigo RE21, unitamente agli altri eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti dal dichiarante. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono - come precisato nella circolare n. 22/E del 2004 - le disposizioni contenute nell'articolo 2 del Tuir, in base alle quali si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Ciò significa che l'agevolazione di cui sopra non spetta se, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

Un breve cenno merita, infine, l'eliminazione, dalla casella 1 del rigo RE20, del codice relativo all'agevolazione riguardante i datori di lavoro che avevano presentato la dichiarazione di emersione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni. Per tali soggetti, era prevista la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro intrattenuti in violazione delle norme tributarie e contributive, qualora si fossero impegnati a incrementare il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente; il 2004 è stato l'ultimo anno di applicazione dell'agevolazione.

Quadro RG
Tra le novità del quadro RG, destinato ad accogliere il reddito delle imprese minori, alcune hanno già trovato trattazione nel paragrafo precedente, in particolare quelle relative alla soppressione della sezione riservata ai soggetti che avevano aderito all'istituto del concordato preventivo, all'eliminazione del campo (colonna 1 del rigo RG21 del modello Unico Persone fisiche 2005) in cui indicare l'importo del reddito detassato ("Tremonti-bis" e "Tecno-Tremonti"), all'abolizione, nella casella 1 del rigo RG27, del codice riservato ai contribuenti che avevano presentato la dichiarazione di emersione.

Va altresì segnalata la cancellazione, nel rigo RG2, del campo originariamente riservato agli esercenti attività di agriturismo - di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991 - per l'indicazione dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività(1). Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, dovevano successivamente riportare tra i componenti negativi il 75 per cento dei ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti. La modifica si spiega con la scelta di far dichiarare i redditi derivanti dall'attività di agriturismo esclusivamente nel quadro RD, a prescindere, quindi, dalla contemporanea presenza di altre attività produttive di reddito d'impresa. Ovviamente, qualora per questi redditi sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica, dovrà essere compilato il quadro RF o RG, ma non il quadro RD.

Un'ulteriore novità che emerge dall'esame delle istruzioni relative al presente quadro riguarda la possibilità per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi di poter usufruire della deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, del Tuir, per un importo pari a 19,6 euro, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa. Tale importo deve essere riportato nel rigo RG20, colonna 2. L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), si affianca a quella già prevista dal citato comma 5 dell'articolo 66 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa e vale unicamente per il periodo d'imposta 2005.

E' stata aggiunta, infine, a margine del presente quadro, la casella "Liquidazione volontaria", che va barrata per segnalare all'Amministrazione finanziaria che il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non è un normale periodo di svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è stata posta volontariamente in liquidazione, ai sensi dell'articolo 182 del Tuir.

NOTE
1. Per tale motivo è stata eliminata anche la casella "Attività di agriturismo", posta a margine del presente quadro.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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