Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 2


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Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 2
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 24/03/2006
N° doc. 1355
24 03 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Adempimenti dichiarativi 2006

Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 2

Il quadro RF (redditi di imprese in contabilità ordinaria)
 
Quadro RF
Il presente quadro, utilizzato dai contribuenti per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria, ha subito diverse modifiche sulla scia, anche, dei numerosi interventi normativi succedutesi nel 2005.
Come già evidenziato con riferimento al quadro RG, anche nel quadro RF è stata cancellata la sezione riservata ai soggetti che avevano aderito al concordato preventivo, in quanto l'istituto riguardava esclusivamente gli anni 2003 e 2004. E' stata, inoltre, esclusa la possibilità per gli esercenti attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, di utilizzare il quadro in esame al fine di dichiarare il predetto reddito forfetariamente determinato(1). Tali soggetti, infatti, devono necessariamente compilare il quadro RD. A tal proposito, giova ricorda che nel modello dell'anno precedente il reddito derivante dall'attività di agriturismo (pari al 25 per cento dei relativi ricavi), qualora non dichiarato nel quadro RD o RG, doveva essere indicato nel rigo RF9 (attuale rigo RF10), mentre i costi e i ricavi imputati a conto economico dovevano essere neutralizzati, rispettivamente, nei righi RF10 (attuale rigo RF11) e RF37 (attuale rigo RF35), tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

In tema di componenti negativi dedotti extracontabilmente ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir (da evidenziare nel rigo RF4), va evidenziato l'inserimento del nuovo rigo RF5, in cui indicare gli eventuali riassorbimenti dei predetti componenti negativi ("decremento dell'eccedenza pregressa"). Si precisa che costituiscono riassorbimenti dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito dell'esercizio ai sensi del quarto periodo della citata lettera b). Anche il rigo RF5, come il corrispondente rigo RF4, si compone di quattro colonne in cui riportare la parte del decremento dell'eccedenza pregressa riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (colonna 1), agli altri beni (colonna 2) e agli accantonamenti (colonna 3). Nella quarta colonna, va riportata la somma degli importi esposti nelle prime tre colonne.
La modifica si è resa necessaria dal momento che, essendo il 2005 il secondo anno di applicazione della disposizione sopra richiamata, le eventuali eccedenze già indicate nel quadro EC dello scorso anno potrebbero essere, in tutto o in parte, riassorbite nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per tale motivo, costituire materia imponibile. Ad esempio, si ipotizzi un'impresa che nella dichiarazione dell'anno precedente abbia dedotto svalutazioni di crediti commerciali per 50 (pari allo 0,5 per cento dei crediti risultanti in bilancio), senza aver imputato tale onere a conto economico. Se nel 2005 si realizza la perdita collegata alla predetta svalutazione, tale perdita, pur se iscritta a conto economico, non è deducibile fiscalmente in quanto già dedotta nell'esercizio precedente. Pertanto, tale importo deve essere indicato nel rigo RF5, in aumento del reddito imponibile, in quanto costituisce riassorbimento di un componente negativo precedentemente dedotto.

Un'ulteriore novità riguarda le istruzioni al rigo RF10, nel quale devono essere indicati i redditi degli immobili non strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa (beni merce). E' stata recepita, infatti, la modifica relativa all'articolo 90 del Tuir, operata dall'articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005 (la modifica ha riguardato anche il quadro RG, rigo RG9, colonna 4). In particolare, tale norma ha disposto che, qualora i predetti immobili siano concessi in locazione, il reddito è determinato in misura pari al maggiore importo tra il reddito medio ordinario dell'unità immobiliare e il canone di locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria. Di conseguenza, per il calcolo del reddito degli immobili locati da imprese non è più concesso abbattere il canone di locazione di un importo forfetario pari al 15 per cento dello stesso, così come invece accade per le persone fisiche non imprenditori.

Con riferimento al rigo RF14, nel quale indicare gli interessi passivi indeducibili in tutto o in parte, le relative istruzioni sono state riviste al fine di recepire la modifica operata dall'articolo 3, comma 4, del Dlgs 247/2005 ("correttivo Ires") all'articolo 62 del Tuir, in tema di pro rata patrimoniale. Tale modifica consente di colmare una lacuna legislativa relativa al calcolo del pro rata patrimoniale dei soggetti Irpef, adeguando il calcolo a quanto già previsto per i soggetti Ires dal comma 2, lettera b), n. 2), dell'articolo 97. Pertanto, nella colonna 2 del rigo RF14, devono essere indicati anche gli interessi passivi precedentemente dedotti, da riprendere a tassazione qualora le partecipazioni in società trasparenti (di cui all'articolo 116) siano state cedute entro il terzo esercizio successivo all'acquisto.

Nel rigo RF17, titolato "erogazioni liberali", vanno indicate anche le erogazioni liberali di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 100 del Tuir. L'integrazione (la modifica ha riguardato anche il quadro RG, rigo RG20, colonna 2) si è resa necessaria in seguito alla modifica introdotta dall'articolo 14 del decreto legge 35/2005 ("decreto competitività"), che ha ampliato l'ambito dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dalla citata lettera c) e ha eliminato il limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Giova precisare che tale lettera c) è stata successivamente abrogata dal comma 355 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), con decorrenza dal 1° gennaio di quest'anno.

Un'altra novità di rilievo riguarda il recepimento nelle istruzioni della disposizione introdotta dal comma 5-quinquies del decreto legge 203/2005, che ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare superiore a 50mila euro, qualora derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri. Tale obbligo si applica alle minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2004, ossia dal periodo d'imposta in cui si rendono applicabili le disposizioni del Dlgs 344/2003. Qualora la comunicazione non sia effettuata, o sia incompleta o infedele, la minusvalenza relativa non è deducibile e, pertanto, va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF18, insieme alla altre minusvalenze, svalutazioni, sopravvenienze passive e perdite non deducibili in tutto o in parte.

In tema di operazioni in valuta, sono stati inseriti due nuovi righi (RF25 e RF42) al fine di recepire la modifica introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera e), Dlgs 38/2005, la quale ha reso di fatto fiscalmente irrilevanti l'utile o la perdita su cambi non realizzati. Il nuovo comma 3 dell'articolo 110 del Tuir, così come modificato dalla predetta norma, dispone, infatti, che la valutazione dei crediti e dei debiti in valuta secondo il cambio di fine esercizio non ha rilevanza ai fini dell'imponibile. Pertanto, le perdite non realizzate su cambi, qualora imputate a conto economico, vanno riportate tra le variazioni in aumento nel rigo RF25. Analogamente, gli utili su cambi non realizzati vanno indicati tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF42.

Un'ulteriore modifica riguarda la soppressione, nel rigo RF45 titolato "Reddito detassato", della colonna nella quale andava riportato l'importo delle agevolazioni "Tremonti-bis" e "Tecno-Tremonti", che non trovano più applicazione nel periodo d'imposta 2005. Analogamente, non è stato riproposto nella versione attuale il rigo RF55 del precedente modello, riservato ai datori di lavoro che avevano presentato la dichiarazione di emersione. La disposizione riguardava unicamente i periodi d'imposta precedenti al 2005.

Da ultimo, si evidenzia che la sezione "Certificazione tributaria", inserita nel frontespizio del modello relativo allo scorso anno, è stata spostata nel presente quadro.

NOTE
1. Per tale motivo è stata eliminata anche la casella "Attività di agriturismo", posta a margine del presente quadro.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata lunedì 27; la prima è su FISCOoggi di mercoledì 22

 
Gianluca Martani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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