Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 4.


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Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 4.
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 29/03/2006
N° doc. 1371
29 03 2006 - Edizione delle 14:45  
 
Adempimenti dichiarativi 2006

Unico PF: le principali modifiche al terzo fascicolo - 4

I quadri EC (prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi) e RY (imposte sostitutive)
 
Quadro EC
Per quanto attiene il quadro EC, l'unica novità di rilievo è quella riguardante l'attivazione della colonna 3, già presente nel modello dell'anno scorso. A tal proposito, si rammenta che il presente quadro deve essere utilizzato dagli imprenditori in contabilità ordinaria qualora desiderino dedurre extracontabilmente componenti negativi di reddito non imputati a conto economico (articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir). A tal fine, è necessario indicare nella colonna 2, dei rispettivi righi, l'importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti ("eccedenza pregressa") per i quali si vuole usufruire della deduzione in misura superiore rispetto a quella iscritta in bilancio. Qualora i predetti componenti negativi, siano in tutto o in parte riassorbiti, il relativo ammontare deve essere riportato nella colonna 3 del presente quadro, e concorre a formare il reddito dell'esercizio quale variazione in aumento nel quadro RF (rigo RF5). Un'ipotesi di riassorbimento dell'eccedenza pregressa possono essere, ad esempio, gli ammortamenti che continuano a essere imputati a conto economico anche dopo la conclusione dell'ammortamento fiscale. Tale situazione può realizzarsi qualora, in passato, ci si è avvalsi dell'opportunità di effettuare ammortamenti anticipati. In tal caso, pertanto, i predetti ammortamenti iscritti in bilancio, e non più deducibili fiscalmente, devono essere riportati nella colonna 3 del rigo relativo al bene a cui afferiscono, e successivamente esposti nel quadro RF (rigo RF5), quale variazione in aumento del reddito imponibile.

Quadro RY
Il quadro in argomento è stato completamente rivisitato al fine di recepire l'agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi da 469 a 476, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006).
A tal proposito, giova ricordare che il quadro RY dello scorso anno era destinato ad accogliere le disposizioni previste dai commi 473 e 474 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). In particolare, il comma 473 riguardava la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio 2004, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Il comma 474 disponeva, invece, che per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 408/1990, 413/1991 e 342/2000, l'imposta sostitutiva era ridotta al quattro per cento.
Per quanto riguarda il 2005, il comma 469 della legge finanziaria per il 2006 ha previsto la possibilità per le imprese(1) di rivalutare i beni materiali e immateriali (comprese le partecipazioni in società controllate e collegate), ad esclusione dei beni merce, esistenti nel bilancio relativo all'esercizio 2004. La rivalutazione deve essere realizzata nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio seguente (2005), e il maggior valore così attribuito si considera riconosciuto fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo (2008). E' possibile, inoltre, affrancare sin da subito il saldo di rivalutazione derivante dalle predette rivalutazioni, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell'ammontare del saldo stesso.
Il comma 473, ha dettato disposizioni particolari per quanto riguarda le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito di demolizione di edifici preesistenti. Per le predette aree, la rivalutazione è concessa anche se si tratta di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli altri beni, la rivalutazione ha efficacia fiscale immediata; non è possibile, tuttavia, affrancare il relativo saldo di rivalutazione.
Accanto alla rivalutazione vera e propria, è possibile, altresì, avvalersi della facoltà di riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 342/2000 (vd. circolare n. 6/E del 2006).

Per quanto riguarda la struttura del quadro, esso si compone di tre sezioni, di cui la prima suddivisa, a sua volta, in due sottosezioni.
Nella prima sezione, i righi da RY1 a RY3 (sezione I-A) sono destinati ad accogliere, nella colonna 1, l'importo della rivalutazione operata ai sensi del comma 469 con riferimento, rispettivamente, ai beni ammortizzabili, a quelli non ammortizzabili e alle partecipazioni. Nella colonna 2 dei rispettivi righi, deve essere indicata l'imposta sostitutiva in misura pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 6 per cento per gli altri beni. Nei righi da RY4 a RY6 (sezione I-B), in colonna 1 vanno indicati, con riferimento agli stessi beni sopra elencati, i maggiori valori per i quali si chiede il riconoscimento fiscale ai sensi del citato articolo 14 della legge 342/2000. In colonna 2, va riportata l'imposta sostitutiva calcolata con le medesime aliquote previste in caso di rivalutazione. Nel rigo RY7, va indicata la somma delle imposte sostitutive versate con riferimento alle operazioni elencate nella prima sezione.
La sezione 2 è riservata ai soggetti che si sono avvalsi della possibilità di affrancare il saldo di rivalutazione, ai sensi del comma 472 della legge 266/2005. L'ammontare del saldo oggetto di affrancamento e la relativa imposta sostitutiva vanno riportati rispettivamente nelle colonne 1 e 2 del rigo RY8, mentre nel rigo RY9 va indicata la prima rata dell'imposta sostitutiva versata. La rata da versare nel 2006 è pari al 10 per cento dell'imposta sostitutiva calcolata; tuttavia, la citata circolare n. 6 del 2006 ha precisato che è possibile versare anticipatamente l'intero importo dell'imposta sostitutiva anche in un'unica soluzione.
La sezione 3, infine, deve essere utilizzata dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare le aree fabbricabili ai sensi del comma 473, ovvero di riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio relativamente a tali beni. A tal fine, occorre indicare, nella colonna 1 dei righi RY10 e RY11, rispettivamente l'importo della rivalutazione operata e l'ammontare del maggior valore di cui si chiede il riconoscimento, e, in colonna 2, le relative imposte sostitutive in misura pari al 19 per cento degli importi indicati in colonna 1. Le predette imposte vanno versate in tre rate annuali, di cui la prima, pari al 40 per cento dell'intero ammontare, deve essere riportata nel rigo RY12. Anche in tale ipotesi, è possibile versare anticipatamente l'intero importo delle imposte sostitutive in un'unica soluzione, come già evidenziato con riferimento alla sezione 2.

NOTE
1. L'agevolazione in esame è concessa anche agli imprenditori in contabilità semplificata (cfr. articolo 15, legge 342/2000).

4 - continua. La quinta e ultima puntata su FISCOoggi di venerdì 31; le prime tre sono state pubblicate nei giorni 22, 24 e 27 marzo
 
Gianluca Martani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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