Unico SP 2009 tra soppressioni e new entry. Debutta lo sconto Irap


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Unico SP 2009 tra soppressioni e new entry. Debutta lo sconto Irap
Autore: Fisco Oggi - Francesco Conte - aggiornato il 26/02/2009
N° doc. 10633

Unico SP 2009 tra soppressioni e new entry. Debutta lo sconto Irap

Nella dichiarazione delle società di persone spazio anche alle novità riguardanti la gestione delle perdite

Il modello Unico SP 2009 abbandona la dichiarazione Irap come disposto dall'articolo 1, comma 52, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e, quindi, il modello "unificato" riguarda esclusivamente la dichiarazione dei redditi e l'Iva.
Unico SP 2009 deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati al canale telematico sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato. Per l'irregolarità è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Nella sezione "altri dati" è stata inserita una casella da barrare nel caso il soggetto sia un grande contribuente ovvero se l'impresa ha un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 10, del decreto legge 185/2008.

rigo 'altri dati'

Nella sezione "firma della dichiarazione" vi è una novità: la casella "RJ" che indica, qualora barrata, la compilazione del quadro dedicato alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (tonnage tax). Nella struttura del modello Società di persone 2009 è stato aggiunto, infatti, il quadro RJ per espressa modifica apportata all'articolo 56, comma 1, primo periodo, del Tuir ad opera dell'articolo 2, comma 217, della Finanziaria 2008, che estende l'applicazione del regime opzionale di cui agli articoli da 155 a 161 del Tuir alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

rigo 'firma della dichiarazione'

Quadro EC
Il quadro EC perde la colonna "eccedenza di periodo" per effetto della modifica apportata dalla finanziaria 2008 all'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir: a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non sono più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; resta ferma la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale che ha escluso la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Continua il riassorbimento "ad esaurimento" dei disallineamenti operati per l'applicazione del principio del doppio binario" introdotto dalla riforma Ires.

Quadro RF
Tra le novità rilevanti del quadro RF trovano spazio le spese di rappresentanza, di cui all'articolo 108, comma 2, secondo periodo, del Tuir, come modificato dal comma 33, lettera p), dell'articolo 1 della legge 244/2007. Ai fini della loro deducibilità nelle variazioni in aumento nel rigo RF22, colonna 1, va indicato l'intero importo imputato a conto economico delle spese di rappresentanza. Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 108, tali spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che sono stati definiti con il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 19 novembre 2008.

rigo 'rf 22'

Tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF36, colonna 1, vanno indicate, le spese di rappresentanza deducibili ai sensi dell'articolo 108, comma 2, secondo periodo, del Tuir, comprese le quote deducibili nell'esercizio relative ai periodi d'imposta precedenti alle modifiche all'articolo 108, comma 2, del Tuir apportate dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244/2007.

rigo 'rf 36'

Si ricorda che il citato decreto stabilisce anche le modalità di deduzione per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione da indicare nel quadro RS. Per ulteriori indicazioni si rinvia al paragrafo "Quadro RS" di seguito descritto.

Per le società che adottano gli Ias/Ifrs è stato inserito un prospetto "dati di bilancio Ias/Ifrs" che si aggiunge al precedente prospetto "dati di bilancio" i cui valori derivano dal bilancio civilistico. Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico sono strutturati secondo le disposizioni dello Ias 1. In particolare, lo Stato patrimoniale "Attivo" distingue attività correnti e non correnti, mentre il "Passivo" indica patrimonio netto e passività correnti. Il Conto economico continua a essere in forma scalare e classifica le varie voci secondo il criterio "per natura" o "per destinazione". E' importante precisare che la compilazione non vincola l'adozione dei suddetti schemi da parte dei soggetti Ias che sono liberi di adottare il prospetto da loro prescelto.

Deducibilità forfetaria Irap
Per poter accogliere nel modello le novità introdotte dall'articolo 6 del decreto legge 185/2008, che prevede la deducibilità forfetaria dall'Irpef (e dall'Ires) dell'Irap nella misura del 10%, sono stati introdotti, nei quadri RE e RG, i righi RE19, colonna 3, e RG21, colonna 1. In ciascuna delle rispettive colonne va indicata la quota forfetaria deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Per le imprese in contabilità ordinaria l'importo da indicare nel quadro RF è rappresentato dalla quota indeducibile (90%) e va indicato tra le variazioni in aumento nel rigo RF12 "imposte indeducibili" secondo quanto disposto dall'articolo 99 del Tuir.

Quadro RH
Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti che detengono partecipazioni in società di persone ed equiparate. Con la novità introdotta dal comma 29 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008, che ha riformulato l'articolo 8 del Tuir, la seconda sezione del quadro in oggetto ha subito una sostanziale modifica al fine di distinguere, rispettando il dettato della norma, le perdite derivanti dalla partecipazione in società che adottano il regime della contabilità ordinaria, le perdite derivanti dalla partecipazione in società che adottano il regime della contabilità semplificata e le perdite derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. La modifica incide sul trattamento delle perdite dando rilevanza alla loro natura, cioè, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi.
La parte delle perdite che non trova capienza può essere riportata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto ovvero illimitatamente ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del Tuir. Viceversa, le perdite di lavoro autonomo e di imprese in contabilità semplificata possono essere portate in deduzione al reddito complessivo senza possibilità, per la parte non utilizzata, di riporto negli esercizi successivi.
Si precisa che la modalità di trattamento è la stessa che era vigente fino al 31 dicembre 2005.
Infine, qualora la società dichiarante abbia ricevuto redditi di partecipazione da società considerate non operative, non potrà abbattere il "reddito minimo" che gli è stato attribuito con eventuali perdite d'impresa proprie o derivanti dalla partecipazione in altre società.

quadro rh righi da rh 7 a rh 16

Quadro RD
La modifica apportata ai commi da 1088 a 1090 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ad opera del Dl 171/2008 ha rinnovato la sezione IV del quadro RD. In sostanza, per le imprese agricole e agroalimentari e ai consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari è riconosciuto il solo credito d'imposta, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, per investimenti in promozione pubblicitaria nei mercati esteri. Per tale ragione, è stato eliminato il rigo RD13 presente nel modello Unico SP 2008, che accoglieva l'importo dell'"Incentivo fiscale ai sensi dell'art. 1, commi da 1088 a 1092, L. n. 296/2006".

righi da 'rd 11' a 'rd 14'

Di conseguenza, quest'anno, nel quadro RD, potrà essere presente soltanto un reddito e non anche una perdita.

Quadro RS
Per i motivi indicati nella descrizione del quadro RD, nel quadro RS è stata soppressa la sezione "Determinazione del reddito agevolato".

Ai fini della compilazione della sezione riguardante la tassa etica, si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 31, comma 3, del decreto legge 185/2008. In particolare, dal punto di vista soggettivo, la tassa riguarda coloro che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico(1) e di incitamento alla violenza. L'addizionale fissata nella misura del 25% va applicata all'ammontare del reddito complessivo netto corrispondente alla somma dei ricavi o dei compensi derivanti da tali attività deducendo l'ammontare dei componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività. Tale ammontare si ottiene dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi derivanti da tali attività e tutti i ricavi o compensi.

I commi 128 e 129 dell'articolo 1, della legge 244/2007 hanno modificato le percentuali da applicare ai fini della determinazione dei ricavi presunti e di quelli utili per la determinazione del reddito presunto per la verifica dell'operatività e della determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi (articolo 30 del decreto legislativo 724/1994).

righi da 'rs 15 a 'rs 24'

Inoltre, all'interno del quadro RS, è stata introdotta una nuova sezione denominata "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 19/11/2008, articolo 1, comma 3".
La nuova modalità di deduzione dal reddito delle spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008. Tali spese, se sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, vanno indicate nel rigo RS45 e sono indeducibili. Potranno, invece, essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo al conseguimento dei primi ricavi.

rigo 'rs 45'

NOTE:
1) Si intende per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 185/2008, i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni e le Attività culturali.
 
 
Francesco Conte  - pubblicato il 26/02/2009
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