Unico persone fisiche, il terzo fascicolo in anteprima (2).


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Unico persone fisiche, il terzo fascicolo in anteprima (2).
Autore: Debora Ricco - aggiornato il 25/02/2008
N° doc. 7988
25 02 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Dichiarazioni 2008

Unico persone fisiche, il terzo fascicolo in anteprima (2)

Si conclude l'analisi della modulistica riservata ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
 
Compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria, il quadro RF è il punto di partenza della seconda e ultima parte dell'esame delle principali novità che hanno interessato il terzo fascicolo del modello "Unico persone fisiche".

Quadro RF
Nelle istruzioni del quadro RF sono state recepite le disposizioni contenute:
- nel Dl 4 luglio 2006, n. 223
- nella legge 8 febbraio 2007, n. 9
- nella legge finanziaria per il 2007
- nel Dl 2 luglio 2007, n. 81
- nella legge finanziaria per il 2008.

Di seguito, le modifiche più rilevanti

Il rigo RF25, contenente le "Altre variazioni in aumento", è stato scomposto in più colonne, al fine di identificare le componenti di reddito che vi affluiscono tramite l'indicazione degli appositi codici contenuti nelle istruzioni. Ad esempio, i contribuenti che nel periodo d'imposta 2008 intendono avvalersi del regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007) devono indicare, nel rigo RF25 con il codice 9, per la parte eccedente l'ammontare di 5mila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.



Anche il rigo RF40, contente le "Altre variazioni in diminuzione", è stato scomposto in più colonne. In particolare:
  • con il codice 10, i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime dei minimi devono indicare l'ammontare della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir
  • con il codice 99, i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del commercio che effettuano determinati interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, devono indicare la deduzione dal reddito d'impresa spettante, pari al 36% di dette spese (articolo 1, comma 354, Dl 223/2006).



L'articolo 1, comma 401, legge 296/2006, ha sostituito il comma 9 dell'articolo 102 del Tuir, stabilendo che le quote d'ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e delle spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico è pari all'80% (tale limite è elevabile al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo).

L'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007, ha previsto l'esclusione, dalla base imponibile del reddito di impresa, del 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria, realizzati nei mercati esteri nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 e nei due successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti, per le imprese agricole e agroalimentari che svolgono l'attività anche in forma cooperativa. Detto importo, così come calcolato nell'apposita sezione del quadro RS (rigo RS29), deve essere indicato nel rigo RF41, colonna 1.



I righi RF44 (redditi da partecipazione) e RF45 (perdite da partecipazione) sono stati riformulati, per consentire la corretta gestione dei redditi provenienti da partecipazioni in società non operative, alla luce dell'interpretazione contenuta nella circolare dell'agenzia delle Entrate 25/.
In particolare, nella colonna 3 del rigo RF44, deve essere indicato il reddito minimo attribuito dalle società partecipate; le perdite di partecipazione che vanno riportate nel rigo RF45 (colonna 2), non potranno essere utilizzate per abbattere il reddito minimo di cui al rigo RF44, colonna 3.



Le eventuali perdite non compensate, indicate nel rigo RF46, colonna 1, potranno essere utilizzate per abbattere altri redditi d'impresa (quadri RD e RH) e il residuo riportato nell'apposita sezione del quadro RS "Perdite d'impresa non compensate nell'anno".

Infine, nella sezione degli importi ricevuti è stata inserita la colonna 1, nel rigo RF54, per distinguere gli importi ricevuti da società trasparenti e da trust (trasparenti o misti).



Quadro RG
Il quadro RG deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità semplificata.
Le relative istruzioni sono state aggiornate tenendo conto delle disposizioni già esaminate all'interno del quadro RF.

In particolare, si evidenzia che:
- nel rigo RG9 è stata inserita la colonna 3, nel caso in cui l'imprenditore sia beneficiario di un trust (trasparente o misto)(1)



- nel rigo RG21 è stata inserita la colonna 1 per indicare il reddito detassato di cui ai commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007.



Inoltre, anche nel quadro RG sono stati gestiti i redditi provenienti da partecipazioni in società non operative.



Poi è stata aggiornata la sezione degli importi ricevuti nel caso di reddito proveniente dal regime della trasparenza e da trust (trasparente o misto).



Infine, è stata eliminata la sezione riguardante la determinazione forfetaria del reddito di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 662/1996, in quanto abrogato dalla legge finanziaria per il 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Quadro RS
La sezione delle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno" è stata rivista al fine di gestire le perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti.
Si precisa che dette perdite possono esclusivamente riguardare i periodi d'imposta 2006 e 2007, in quanto le perdite di lavoro autonomo sono riportabili, ai sensi dell'articolo 84 del Tuir, soltanto a partire dal periodo d'imposta 2006.



E' stata, inoltre, inserita una nuova sezione per la "Determinazione del reddito agevolato" che deve essere compilata dai soggetti che intendano avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della legge finanziaria per il 2007. Tali norme prevedono che le imprese agricole e agroalimentari, che svolgono l'attività anche in forma cooperativa, escludano dalla base imponibile del reddito di impresa il 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria, realizzati nei mercati esteri nel periodo di imposta 2007 e nei due successivi. L'importo detassato è pari all'eccedenza degli investimenti del periodo rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. La percentuale è elevata al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro, in attuazione degli articoli 11, 12 e 13, del Dlgs 102/2005.
Fruiscono delle menzionate agevolazioni anche le imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007, anche se "in vita" da meno di tre anni. In tal caso, la media da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 2007 o a quello successivo.

In alternativa alla citata esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del Dlgs 228/2001, possono usufruire di un credito di imposta pari a un terzo dei suddetti benefici fiscali.



La sezione riguardante la determinazione dell'acconto deve essere compilata per tener conto delle disposizioni(2) sui limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi di trasporto, nonché sui limiti di deducibilità delle spese per telefonia sia fissa che mobile.



2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21

NOTE:
1) Nel caso in cui il soggetto sia beneficiario di un trust trasparente o misto, il reddito imputato, se non è percepito nell'ambito del regime d'impresa ma nell'ambito personale, deve essere indicato nell'apposita sezione del quadro RL del secondo fascicolo.

2) Articoli 2, comma 72, del Dl 262/2006, e 15-bis, comma 10, del Dl 81/2007; articolo 1, comma 403, della legge 296/2006.

 
Debora Ricco
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