Valido l'induttivo basato su block-notes, schede e agende-calendario - Sentenza n. 3222 del 14 febbraio 2007.


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Valido l'induttivo basato su block-notes, schede e agende-calendario - Sentenza n. 3222 del 14 febbraio 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 06/03/2007
N° doc. 2633
06 03 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Sentenza n. 3222 del 14 febbraio 2007

Valido l’induttivo basato su block-notes, schede e agende-calendario

Ennesima pronuncia che legittima l’accertamento basato sul rinvenimento di una contabilità informale
 
Con sentenza n. 3222 del 14/2/2007 prosegue, da parte della Cassazione, l’opera di puntualizzazione circa l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento di operazioni escluse dalla contabilità “ufficiale”, di ogni forma di documentazione astrattamente idonea a evidenziarne l’esistenza (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 6949 e 19329 del 2006 sull’utilizzabilità dei brogliacci dell’imprenditore).

Nel caso di specie, l’ufficio Iva, a seguito di indagini compiute dalla Guardia di finanza, notificava a una società di lavorazione e commercializzazione di articoli di abbigliamento avvisi di rettifica ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per gli anni 1993 e 1994.
Alla società venivano contestati acquisti senza fattura, omessa fatturazione di cessioni di beni e tardiva emissione di fatture relative a operazioni imponibili. Gli accertamenti si basavano, tra l’altro, sul rinvenimento, presso la sede della società contribuente, di appunti manoscritti, in particolare “block-notes”, “schede”, e “agende-calendario”, comprovanti l’esistenza di rapporti commerciali non contabilizzati.

Avverso tali avvisi la società proponeva opposizione, eccependo che i rilievi dell’ufficio non fossero suffragati da valide presunzioni. La Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso, sostenendo che la rettifica dell’ufficio poggiava non su meri appunti extracontabili privi di consistenza.
La società proponeva, dunque, appello, lamentando la superficialità, l’illegittimità e la carenza di motivazione. E su tale gravame, la Ctr si esprimeva positivamente, annullando i rilevi dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate, ricorrendo per Cassazione, eccepiva violazione e falsa applicazione degli articoli 54 e 55 del Dpr 633/72, in materia di rettifica delle dichiarazioni e accertamenti induttivi.
I giudici di piazza Cavour, giudicando meritevole di accoglimento il gravame proposto dall’Amministrazione, hanno cassato la sentenza di secondo grado.
Aprioristica, ha affermato la Corte, e priva di ogni fondamento logico-giuridico, è l’affermazione sottesa alla motivazione della decisione gravata, secondo la quale la rettifica non può validamente fondarsi su presunzioni. Tale tesi contrasta, infatti, con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale più volte è stato precisato come sia utilizzabile, ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità “ufficiale”, qualsiasi documentazione, purché legittimamente rinvenuta nel corso delle attività di verifica, astrattamente idonea a evidenziarne l’esistenza.

In particolare, precisano i giudici, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e di inadempimenti di obblighi normativamente previsti, non può essere ritenuta dal giudice come probatoriamente irrilevante, integrando invece la stessa un elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento Iva.

Dunque, il rinvenimento di una contabilità “informale”, purché legittimamente acquisita, tenuta su brogliacci, su matrici di assegni, su estratti di conti correnti bancari, e ora anche su block-notes, schede e agende-calendario, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo.

 
Mauro Di Biasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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