Non è possibile ricorrere all'imposta di scopo per l'acquisizione, da parte di un Comune, di un'area destinata a verde. E' quanto ha affermato l'ufficio del Federalismo fiscale del Dpf, con la risoluzione n. 3/Dpf dell'8 ottobre 2007. Il documento è arrivato in risposta a un'istanza di interpello presentata da un Comune che chiedeva lumi circa la possibilità di utilizzare lo strumento per finanziare le spese di acquisizione di un'area destinata prevalentemente a verde, da porre successivamente al servizio della città.
I tecnici del Dipartimento hanno fatto notare come la Finanziaria 2007, istitutiva dell'imposta, elencasse "tassativamente" le opere pubbliche per le quali è possibile ricorrere al tributo, vale a dire:
- opere per il trasporto pubblico urbano
- opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti
- opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
- opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
- opere di realizzazione di parcheggi pubblici
- opere di restauro
- opere di conservazione dei beni artistici e architettonici
- opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche
- opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
L'acquisto di aree destinate a verde, non rientra fra le fattispecie descritte. Né sembra riconducibile alle "opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini", riferite, è stato chiarito, a interventi da realizzare su spazi che appartengono già al Comune.
La risoluzione ha, infine, specificato che l'opera in questione potrebbe trovare tale modalità di finanziamento nel solo caso in cui l'acquisto fosse necessario per la realizzazione di un progetto più ampio, finalizzato, ad esempio, alla costruzione di opere quali quelle di edilizia scolastica, previste dalla lettera i) del comma 149 della Finanziaria 2007. In questa ipotesi il Comune può istituire, con regolamento, l'imposta di scopo.
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