Via libera alla cessione infragruppo dei crediti Ires -Risoluzione n. 355/E del 6 dicembre 2007.


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Via libera alla cessione infragruppo dei crediti Ires -Risoluzione n. 355/E del 6 dicembre 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 07/12/2007
N° doc. 4914
06 12 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 355/E del 6 dicembre 2007

Via libera alla cessione infragruppo dei crediti Ires

Il conferimento d'azienda non determina modifiche sostanziali nell'assetto del gruppo
 
La ratio della norma che subordina la possibilità di cedere eccedenze Ires, dalla società consolidante ad un'altra rientrante nel perimetro di consolidamento, al possesso del requisito del controllo fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti, non viene disattesa in presenza di un conferimento d'azienda in una new-co, sempre che la conferente possegga più del 50% del capitale della conferitaria.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge l'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 355/E del 6 dicembre, in risposta all'interpello formulato da una società che, dopo aver conferito con effetto dal 1° giugno 2006 un ramo d'azienda a un'altra società specificamente costituita, ha optato, assieme alla new-co e a un'altra controllata, per il regime del consolidato nazionale.

L'istante intende sapere se il credito Ires 2006 emergente dalla dichiarazione consolidata e derivante principalmente da acconti da lei versati possa essere attribuito alla new-co, nonostante l'insussistenza del prescritto "controllo di diritto" dall'inizio del periodo d'imposta precedente (1° gennaio 2005). A sostegno di una soluzione in tal senso, la società fa riferimento alla recente risoluzione 132/2007, nella quale l'Agenzia, in riferimento al procedimento di liquidazione dell'Iva di gruppo, ha ribadito che "...il conferimento di un ramo d'azienda in una società appositamente costituita per ricevere tale apporto non interrompe il controllo già esercitato in modo diretto se, per effetto del conferimento, non viene meno il requisito del possesso di una percentuale superiore al 50% del capitale... In particolare, con riferimento al requisito temporale..., ...è già stato chiarito che il possesso precedente del complesso aziendale da parte della società conferente, che si trasforma da diretto in indiretto con il conferimento ad una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere detto conferimento, non modifica sostanzialmente l'assetto del gruppo nella sua entità ed esclude, quindi, quei caratteri di occasionalità e temporaneità che la disposizione in commento vuole neutralizzare".

La risoluzione 355/2007, in relazione al caso rappresentato, conferma che l'operazione con la quale la società istante ha conferito un ramo d'azienda in una Srl di nuova costituzione, ininterrottamente posseduta al 100% dalla conferente, non modifica l'effettiva entità del gruppo dal momento che il ramo conferito continua ad essere indirettamente posseduto dalla conferente tramite la controllata, costituita proprio per ricevere quell'apporto.
Sarà pertanto possibile concedere alla consolidata i crediti Ires del 2006 mediante compilazione del quadro CK del modello dichiarativo.

 
r.fo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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