Viaggiano sul doppio binario gli acquisti coperti in dollari


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Viaggiano sul doppio binario gli acquisti coperti in dollari
Autore: Fisco Oggi - Alfonso Lucarelli - aggiornato il 30/03/2009
N° doc. 10812

Viaggiano sul doppio binario gli acquisti "coperti" in dollari

Sulla valutazione delle operazioni in valuta estera le regole contabili non coincidono con quelle del Tuir
A meno che non si opti per la tenuta di una contabilità plurimonetaria, le operazioni in valuta estera debbono essere misurate al cambio del giorno in cui l'operazione si considera effettuata.
La regola è al centro dell'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 30 marzo, documento con il quale l'Amministrazione non ha attribuito rilevanza fiscale alla contabilizzazione di un acquisto di materie prime regolata in dollari e della relativa copertura del rischio di oscillazioni del cambio, seppur conforme, a parere dell'istante, al principio Oic 26.
Del resto, nemmeno era in discussione la correttezza "civilistica" del comportamento del contribuente, dal momento che, come evidenziato - per l'ennesima volta - nel documento, reddito contabile e reddito fiscale camminano talvolta su un "doppio binario".
L'operazione
Il contribuente, una società operante nel settore siderurgico, acquistando le proprie materie prime sul mercato internazionale, con regolamento in dollari, a copertura dei rischi derivanti dall'oscillazione del cambio, procede ad acquisti a termine della valuta statunitense. La sottoscrizione dei vari contratti di acquisto (di materie prime e di dollari) conduce a una contabilizzazione che può essere così esemplificata:
operazioni (al 20/3, con cambio 0,65)
  1. acquisto materie prime per 10.000 dollari con consegna il 20/6
  2. acquisto di 10.000 dollari al 20/6 a un cambio di 0,70
  3. al 20/6, il cambio è pari a 0,68.

La società rileva al 20/3 la differenza fra il cambio spot (0,65) e il cambio a termine (0,7) pari a 500:
Oneri finanziari
a Ratei passivi 500.
Al 20/6, il costo di acquisto della merce e il debito v/fornitori saranno dapprima contabilizzati al cambio di quel giorno e, contemporaneamente, rettificati per tener conto del differenziale fra il cambio al 20/3 e il cambio al 20/6 [(0,65-0,68) x 10.000]:
Merci c/acquisti a Debiti v/fornitori 6.800
Debiti v/fornitori a Merci c/acquisti 300.
Il rateo viene stornato a debiti v/fornitori:
Ratei passivi a debiti v/fornitori 500.
Alla fine di tutto, il costo d'acquisto delle materie prime è iscritto per un controvalore determinato al cambio spot (nell'esempio, al cambio del 20/3), mentre i debiti v/fornitori sono determinati sulla base del cambio a termine previsto dal contratto di copertura (0,70).
La norma fiscale
La contabilizzazione, come sopra descritta, non è in linea con il Tuir.
Dall'esame degli articoli 110 e 9 emerge che, relativamente alle cessioni di beni in questione, a meno che non si opti per la tenuta della contabilità plurimonetaria (e a meno che i relativi corrispettivi, proventi, spese e oneri, non siano percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente), i componenti di reddito vanno assunti "alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale" (articolo 109, comma 2).
Ciò vuol dire che, a prescindere dal valore di contabilizzazione, le materie prime assumeranno, anche con riferimento alla determinazione delle rimanenze, rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o spedizione delle stesse (nell'esempio, al cambio del 20/6, perciò 6.800).
Alla stessa data di consegna o spedizione (acquisendo i caratteri di certezza e di obiettiva determinabilità previsti dall'articolo 109, comma 1, del Tuir) avrà rilevanza anche l'onere finanziario; onere che sarà pari, inoltre, non alla differenza fra cambio spot e cambio a termine contrattato (nell'esempio, 500), ma fra cambio alla data di consegna e quello a termine contrattato (quindi, 200).
Nel caso, poi, l'operazione avesse corso a cavallo di due esercizi, avranno valenza fiscale le differenze di cambio registrate a fine anno. Si ricorda, al riguardo, che l'unica eccezione al principio di irrilevanza delle differenze di cambio è proprio legata alla presenza di un contratto di copertura, anch'esso valutato al cambio di fine esercizio.
La risoluzione ha affrontato, infine, la questione dal punto di vista Irap. La "derivazione piena", introdotta dalla Finanziaria 2008, trova applicazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". Solo per i periodi precedenti, perciò, la società sarà chiamata ad effettuare, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le stesse variazioni prima illustrate a proposito dell'Ires.
Per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2007, quindi, Irap "come da bilancio". Chiaramente, a condizione che i corretti principi contabili siano effettivamente rispettati.
Alfonso Lucarelli - pubblicato il 30/03/2009
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