Vincoli di destinazione e negozi fiduciari - Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Vincoli di destinazione e negozi fiduciari - Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008.
Autore: Patrizia De Juliis e Gianluca Di Muro - aggiornato il 28/03/2008
N° doc. 8725
27 03 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008

Vincoli di destinazione e negozi fiduciari

I chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale applicabile alle due fattispecie giuridiche
 
L'agenzia delle Entrate, in aggiunta a quanto indicato con la circolare n. 3 del 2008, con cui ha fornito un "coordinamento interpretativo" tra vecchie e nuove norme in materia di successioni e donazioni, è intervenuta con la circolare n. 28/E del 27 marzo 2008 fornendo, sulla stessa materia, chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai vincoli di destinazione e ai negozi fiduciari.

I vincoli di destinazione
Nella prima categoria rientrano, in base a quanto contenuto nelle disposizioni di natura civilistica, tutti i negozi giuridici con cui "determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi". Secondo quanto indicato dalla circolare se agli effetti segregativi, si aggiungono anche quelli traslativi (trasferimento di beni a un soggetto diverso dal disponente), la costituzione di un vincolo di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.

I negozi fiduciari
Nella seconda categoria figurano i negozi con cui un soggetto (fiduciario) viene investito da un altro (fiduciante) di una posizione reale, efficace cioè erga omnes, ma limitata nei rapporti interni dall'assunzione di una obbligazione del primo verso quest'ultimo (pactum fiduciae). La fiducia si distingue in germanistica e romanistica. La prima trova applicazione ai casi di intestazione fiduciaria di azioni e quote di partecipazione societaria mentre la seconda riguarda i negozi fiduciari riguardanti beni immobili e si caratterizza, a differenza della prima, proprio per la mancanza di scissione tra proprietà formale e sostanziale. Infatti nel caso di negozi fiduciari che abbiano ad oggetto beni immobili, vige l'obbligo di trascrizione del contratto che gli conferisce l'effetto reale valevole nei riguardi dei terzi. Ne consegue che, ai fini fiscali, il negozio fiduciario rileva sia sotto il profilo della gratuità del trasferimento che, in alternativa, della sua idoneità a costituire un vincolo di destinazione. Al negozio cosi strutturato, precisa il documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, trova applicazione la nuova imposta sulle successioni e donazioni.

Gli atti a titolo gratuito
La normativa relativa all'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2 comma 47 del d.l. n. 262/2006) trova applicazione anche agli atti a titolo gratuito nei quali figurano, come precisato nella circolare, tutti i trasferimenti che non si caratterizzano per la volontà del donante di arricchire il donatario con suo contestuale impoverimento.
 
Patrizia De Juliis e Gianluca Di Muro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware