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Visite guidate senza valore aggiunto. Le prestazioni, rese nell'ambito di una mostra culturale, sono esenti da Iva.
Autore:
- aggiornato il
28/02/2007
N° doc. 2432
28 02 2007 - Edizione delle 15:00
Risoluzione n. 30/E del 28 febbraio 2007
Visite guidate senza valore aggiunto
Le prestazioni, rese nell'ambito di una mostra culturale, sono esenti da Iva
Le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate sono esenti da Iva e, ancorché rese nell'ambito di una mostra culturale, non sono assoggettate né all'obbligo di emissione del titolo di accesso, attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, né all'obbligo di emissione della certificazione fiscale.
Lo ha precisato la
risoluzione n. 30/E
del 28 febbraio, con cui l'Agenzia delle entrate ha ricondotto le anzidette prestazioni fra quelle "
inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili
", esenti dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, primo comma , n. 22), del Dpr n. 633 del 1972.
Per l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato seguito l'indirizzo interpretativo fornito con risoluzione n. 30/E del 1998, con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva precisato, fra l'altro, che l'agevolazione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22) citato, riguarda, oltre alla mera visita, anche prestazioni a essa inerenti, quali la fornitura dell'audioguida e dell'accompagnatore.
In sostanza, è stato chiarito che l'esenzione dall'Iva, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del Dpr n. 633, concerne non solo il corrispettivo versato dal visitatore per assistere a una mostra culturale, ma anche altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quali l'eventuale fornitura di audioguida e di accompagnatore.
Per quanto riguarda il problema della certificazione delle prestazioni esenti dall'Iva, ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 22), occorre far presente, in via generale, che in forza del combinato disposto dell'articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633 del 1972, e dell'articolo 2, comma 1, lettera
n)
, del Dpr n. 696 del 1996, le anzidette prestazioni non sono assoggettate a specifici obblighi di certificazione fiscale.
L'Agenzia delle entrate ha ribadito, tuttavia, per la visita a una mostra culturale, i chiarimenti forniti con risoluzione n. 85/E del 2004. Detta risoluzione, nel ricondurre le mostre culturali nell'ambito delle manifestazioni spettacolistiche, di cui alla tabella C, allegata al Dpr n. 633 del 1972, ha precisato che i corrispettivi pagati per la visita "
devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate
".
In sostanza, la prestazione concernente la visita a una mostra culturale, ancorché esente da Iva ai sensi del richiamato articolo 10, primo comma, n. 22), del Dpr n. 633/1972, e non soggetta a specifici obblighi di certificazione mediante fattura, scontrino o ricevuta fiscale, è soggetta, in quanto qualificabile come prestazione spettacolistica, ai peculiari obblighi di certificazione previsti per il settore mediante i titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, ai sensi degli articoli 74-
quater
, del Dpr n. 633/1972, e 7, comma 1, del Dpr n. 544/1999.
Dalle mostre culturali, la risoluzione n. 30/E distingue le "
ulteriori eventuali prestazioni
", fra le quali quelle riguardanti la fornitura di audioguide e dell'accompagnatore che, pur essendo inerenti alla mostra, in quanto effettuate solo nel contesto di una specifica esposizione artistica, non si identificano con l'attività spettacolistica, né possono ritenersi a essa accessorie agli effetti fiscali.
L'eventuale fornitura di audioguide o di visite guidate rappresenta, infatti, una prestazione ulteriore rispetto a quella propriamente spettacolistica, resa, spesso, da un soggetto diverso dall'organizzatore della mostra, con la funzione di informare il visitatore nell'ambito della visita. La prestazione non può ritenersi una necessaria integrazione dell'attività spettacolistica-mostra culturale.
Il documento di prassi ha precisato, pertanto, che alle prestazioni relative alla fornitura di audioguide e di visite guidate, non riconducibili fra quelle spettacolistiche, deve ritenersi applicabile l'esonero dall'emissione della certificazione fiscale, ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972, e dell'articolo 2, comma 1, lettera
n)
, del Dpr n. 696/1996.
In conclusione, l'indirizzo interpretativo in materia si può così riassumere:
i corrispettivi relativi alla visita a una mostra culturale sono esenti dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e vanno certificati, in quanto prestazioni spettacolistiche, mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, secondo le disposizioni dell'articolo 74-
quater
del Dpr 633/1972, e dell'articolo 7, comma 1, del Dpr 544/1999
le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate, inerenti alla mostra culturale, sono esenti dall'Iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e sono esonerate dall'emissione della certificazione fiscale, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, e dell'articolo 2, comma 1, lettera
n)
, del Dpr 696/1996.
Massimo Calistri
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