Vittime del terrorismo, previdenza agevolata una tantum - Risoluzione n. 39/E dell 8 febbraio 2008.


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Vittime del terrorismo, previdenza agevolata una tantum - Risoluzione n. 39/E dell 8 febbraio 2008.
Autore: Patrizia De Juliis - aggiornato il 08/02/2008
N° doc. 7668
08 02 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 39/E dell'8 febbraio 2008

Vittime del terrorismo, previdenza agevolata una tantum

In caso di più pensioni, benefici applicabili solo a quella che comporta il trattamento più favorevole
 
Coloro che hanno subito un'invalidità permanente causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice usufruiscono dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili a incrementare, per pari durata, l'anzianità pensionistica, la pensione stessa e il trattamento di fine rapporto, e dell'esenzione dall'Irpef sull'intero trattamento pensionistico (legge 206/2004, articolo 3, commi 1 e 2).
Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più pensioni, l'Agenzia, con la
risoluzione n. 39/E dell'8 febbraio, ha chiarito che i benefici fiscali, al pari di quelli previdenziali, possano essere riconosciuti una volta sola, esclusivamente sulla pensione che comporta il trattamento più favorevole sia in relazione all'importo che al regime fiscale.

L'interpello nasce dal fatto che alcuni soggetti, titolari di più trattamenti pensionistici, avevano chiesto all'ente istante di ottenere il beneficio in relazione a tutte le erogazioni percepite. In particolare, un genitore superstite di vittima del tragico evento terroristico di Nassirya aveva chiesto l'applicazione delle agevolazioni su entrambe le pensioni a lui attribuite da enti diversi.

L'istituto, premesso che a suo parere l'aumento figurativo di 10 anni può essere riconosciuto una volta sola (sulla pensione che comporta al beneficiario il trattamento più favorevole), chiedeva se alla pensione esclusa dall'agevolazione previdenziale potesse invece applicarsi il regime fiscale di esenzione Irpef.

L'Agenzia, dopo aver concordato con l'ente in merito al riconoscimento una tantum del beneficio contributivo, ritiene che, per quanto riguarda il profilo fiscale della questione, la soluzione non possa essere diversa. Pertanto, l'esenzione Irpef sarà riconosciuta esclusivamente al trattamento pensionistico per il quale si è beneficiato dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi.

 
Patrizia De Juliis
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