N. 271 del 24 febbraio 2006
• Investigazioni difensive: ripartono i lavori del codice • Al via gli schemi di regolamento per Regioni e province autonome • Altri organismi pubblici in regola con la privacy |
Investigazioni difensive: ripartono i lavori del codice
Entro il 31 marzo osservazioni e suggerimenti
Riprendono i lavori preparatori del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali utilizzati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Entro il 31 marzo i rappresentanti di categoria di avvocati e investigatori privati, i soggetti pubblici e privati che hanno titolo a partecipare ai lavori sono invitati a darne comunicazione al Garante anche al fine di verificare eventuali novità intervenute nelle categorie interessate rilevanti ai fini della rappresentatività. Ed entro l'estate, nei programmi del Garante, dovrebbe ultimarsi la redazione dello schema del codice da sottoporre a consultazione pubblica prima della sua adozione. Ai lavori preparatori, avviati nel 2000 con la pubblicazione della iniziativa in Gazzetta ufficiale e per i quali si è determinata una pausa a seguito dell'avvio del riordino della disciplina sulla protezione dei dati personali culminato con l'adozione del Codice della privacy, hanno partecipato i rappresentanti di numerose associazioni di categoria: Consiglio nazionale forense, Unione camere penali, Organismo unitario avvocatura, associazioni rappresentative di investigatori privati. Da questi incontri sono emersi elementi di riflessione che a parere dell'Autorità, possono rappresentare una utile base per la prosecuzione dei dibattito. Nel codice che disciplinerà la materia delle investigazioni difensive oltre agli istituti e ai principi generali relativi al trattamento dei dati personali, particolare attenzione sarà posta su specifici aspetti dell'attività professionale di avvocati e investigatori quali l'informativa, il trattamento dei dati personali tramite sistemi informatici, la loro conservazione, comunicazione e diffusione, il conferimento di incarichi a consulenti esterni. Il provvedimento che dispone la riapertura dei lavori sul codice deontologico sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale.
Al via gli schemi di regolamento per Regioni e province autonome
Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. L'adozione di propri regolamenti, conformi allo schema tipo approvato e alle indicazioni fornite dal Garante, permetterà alle regioni e alle province autonome di poter trattare lecitamente informazioni delicate come l'etnia, le convinzioni religiose, l'appartenenza politica e sindacale, la salute, la vita sessuale. A questo schema tipo potranno far riferimento le regioni e le province autonome interessate per elaborare il proprio regolamento senza la necessità di ottenere singolarmente un parere dell'Autorità. Parere invece necessario nel caso si apportino modifiche sostanziali o si introducano operazioni non considerate nello schema approvato. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici per poter raccogliere, utilizzare, conservare dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività istituzionali debbano adottare specifici regolamenti con i quali vengono individuati e resi noti ai cittadini i dati che vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti contengono una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti.
Nell'approvare lo schema tipo di regolamento il Garante ha richiesto alcune integrazioni e ha stabilito, tra l'altro, che regioni e province specifichino nel dettaglio normativa e finalità perseguite nelle comunicazioni di dati attinenti al rapporto di lavoro del personale (così come devono individuare i casi di comunicazioni a compagnie assicurative di dati sanitari di consiglieri e assessori regionali). Nello schema vanno inoltre introdotte misure necessarie per verificare la liceità della eventuale diffusione di dati sensibili, come l'adesione ad associazioni religiose, filosofiche, sindacali o politiche dei consiglieri nell'ambito della verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del mandato, ammessa solo se indispensabile. Analoghe cautele vanno osservate per evitare la diffusione di dati sulla salute attraverso la registrazione dei lavori del consiglio e la loro diffusione televisiva o on line.
Altri organismi pubblici in regola con la privacy
Prosegue il processo di adeguamento alle norme sulla privacy da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Garante ha dato il via libera agli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, dall'Avvocatura dello Stato, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, dall'Agenzia spaziale italiana e dall'Istituto nazionale di astrofisica. Con l'adozione di un proprio regolamento, conforme al parere dell'Autorità, questi organismi potranno lecitamente raccogliere, elaborare e utilizzare per le loro finalità istituzionali i dati relativi alla salute, all'etnia, alle opinioni politiche, ai carichi pendenti. I regolamenti, che individuano e rendono noto ai cittadini quali dati vengono usati e per quali fini, contengono l'indice dei trattamenti e una serie di schede articolate nelle quali sono evidenziate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare i dati sensibili e giudiziari, la denominazione del trattamento, la fonte normativa, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.
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