Agenzie di viaggio
1. Introduzione normativa
2. Anagrafica delle ditte
3. Registri art.74-ter
4. Importazione FE, prima nota e corrispettivi telematici
5. Dashboard
5.1 Riepilogo calcolo del margine
5.2 Prospetto A
6. Liquidazione Iva
1. Introduzione normativa
L’art.74-ter, D.P.R. 633/1972, disciplina il particolare regime fiscale applicabile alle agenzie di viaggio e turismo che applicano il particolare metodo detrattivo “base da base”.
Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in possesso della prevista autorizzazione, che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi…
Il particolare regime non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato invece sul sistema detrattivo “imposta da imposta”.
Il regime speciale riguarda il “pacchetto turistico” e quindi, non si applica ai casi in cui l’attività esercitata dall’agenzia si riduce ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni.
In merito all’ambito territoriale, le operazioni sono classificate nel seguente modo:
- Operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario, le quali sono integralmente imponibili ad Iva
- Operazioni a favore del viaggiatore eseguite al di fuori del territorio della comunità europea, non soggette ad Iva
- Prestazioni miste, in cui la tassazione viene limitata solamente ai servizi forniti dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di criteri d’imputazione proporzionale
Il comma 7 dell’art.74-ter considera quale momento impositivo delle operazioni il pagamento integrale del corrispettivo e comunque, se anteriore, la data di inizio del viaggio o del soggiorno.
L’eventuale pagamento di acconti, effettuata dal cliente, così come l’emissione della fattura da parte dell’agenzia non determina il sorgere dell’obbligazione tributaria, la cui nascita rimane subordinata all’integrale pagamento del corrispettivo e dell’inizio del viaggio.
Riguardo le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta, il comma 2 dell’art. 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi (comprensivi della relativa imposta) sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
2. Anagrafica delle ditte
L’impostazione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio parte dall’anagrafica delle ditte, dove, nella sezione dei dati fiscali/contabilità, è necessario indicare il regime 1-Agenzie di viaggio in corrispondenza del campo “Regime speciale Iva”:
3. Registri art.74-ter
Le operazioni rientranti nel regime speciale Iva delle Agenzie di viaggio devono essere tenute distinte dalle operazioni rientranti nel regime Iva ordinario.
Di conseguenza, nelle opzioni di utilizzo, accessibili dalla prima nota in contabilità, è possibile gestire questi nuovi registri:
I registri del regime speciale delle agenzie di viaggio sono:
- Acquisti art.74-ter
- Acquisti DL50/2017 art.74-ter
- Vendite art.74-ter
- Corrispettivi art.74-ter
Come per i registri del regime ordinario Iva, è sufficiente cliccare i pulsanti sottostanti al n.ro registro per abilitarli: il bottone assumerà il colore verde quando è stato creato.
Per inserire la denominazione del registro da riportare nella stampa, accedere a “Denominazione registro/Sede” e completare la descrizione: