Depositi fiscali Iva (art.50-bis, DL 331/93)
1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
1.1 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva di cui all’art. 50-bis, comma 4 lett. c)
1.2 Cessioni di beni custoditi del deposito Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. e)
1.3 Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett.f)
1.4 Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4. Lett. g)
1.5 Prestazioni di servizi su beni custoditi nei depositi Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. h)
1.6 Trasferimento beni in altro deposito di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. i)
2. Acquisti
2.1 Acquisti interni con introduzione dei beni nel deposito Iva di cui all’art. 50-bis
2.2 Acquisti intracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. a)
2.3 Acquisti extracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b)
2.4 Caso particolare dell’estrazione mista
I depositi Iva sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 50-bis DL 331/93 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
A decorrere dal 1° aprile 2017 sono entrate in vigore le novità previste dall’art.4 del DL 193/2016, convertito in legge 225/2016.
Un deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce non destinata alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi, è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA.
Il deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa non si ha nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per “l’utilizzo” dei depositi fiscali Iva sono indicati nell’art. 50-bis, comma 4, lett. c), e), f), g), h) e i).
1.1 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva di cui all’art. 50-bis, comma 4 lett. c)
Le operazioni di cessioni di beni con introduzione in un deposito Iva sono effettuate senza il pagamento dell’Iva.
Tale operazione non concorre alla formazione del plafond e all’acquisizione dello Status di esportatore abituale.
La causale contabile da utilizzare è differente a seconda della tipologia di cessione da effettuare: cessione interna (FV), cessione intra-cee (FV06) o cessione extra-cee (FV04).
Differentemente la causale Iva da riportare è N50C ed è uguale per tutti i casi sopra indicati.
Supponendo di procedere ad una cessione intra-cee la registrazione è la seguente:
1.2 Cessioni di beni custoditi del deposito Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. e)
Le cessioni di beni custoditi all’interno del deposito Iva, senza che siano estratti, sono effettuate senza il pagamento dell’Iva.
Causale contabile: FV
Causale Iva: N50E