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 Contabilità
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7 Prima nota
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11 Bilancio e Gestioni collegate
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 11.4 Indici di coerenza
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
11.3.2 - Verifica operatività

 

 La verifica della operativita’ delle societa’

Premessa
A partire dall'esercizio in corso al 4.7.2006, sono stati ridefiniti i parametri in base ai quali la società è considerata di comodo (… o piu’ comunemente non operativa) e rideterminato l’importo del reddito minimo. Dal 2006, non e’ infatti più consentito, fornire, in sede di accertamento la prova contraria dell’esistenza di oggettive situazioni che non hanno consentito il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi, ma è necessario presentare preventivamente un interpello disapplicativo.

Come verificare il reddito minimo richiesto per essere operativi.
L’applicazione “Verifica della Operativita’ ” e’ un modulo aggiuntivo della contabilita’ ed e’ disponibile:
   - per l’anno 2009: ..occorrera’ percio’ avere abilitato l’anno 2009 nella barra principale per la societa’ interessata
   - per le sole societa’: …dalla anagrafica deve essere abilitata una natura giuridiche che si riferisca ad una societa’ di persone, societa’ di    capitali, ed enti non commerciali
   - la contabilita’ ordinaria: ..il regime scelto per la ditta deve essere 1- contabilita’ ordinaria

Come si utilizza l’applicazione
La form è impostata sullo schema proposto nei modelli Unici 2010, nella sezione
“Verifica dell’operatività e della determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi”.
Tutti i campi di colore celestino, vengono compilati in automatico dalla procedura.
L’utente potra’:
   - controllare il dettaglio degli importi proposti dalla procedura, con semplice doppio click su ogni campo contenente dati, con possibilita’ di visualizzare la singola scheda contabile e passare poi alla prima nota che l’ha generata
   - modificare gli importi proposti, mediante imputazione dell’importo voluto nel campo “forzatura”, che si attiva con doppio clik su ogni campo di colore celestino
   - selezionare, dalla caselle a discesa nei campi di colore verde, la situazione che interessa. La scelta fatta incide sui calcoli e controlli successivi.

N.B.: gli utenti che dispongono della versione “Integrato GB” troveranno attivata la stessa gestione anche sui quadri dei dichiarativi dell’unico o dell’iva.

Note operative
Facendo doppio click nei campi di colore celestino si apre la scheda di dettaglio dei dati.


 

 

 

Nei punti contraddistinti dall’asterisco si dovrà intervenire per modificare il dato proposto nel caso in cui:
• gli immobili o gli altri beni siano stati acquistati/ceduti durante il periodo preso in esame, in questa situazione il valore del bene dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
• gli immobili o gli altri beni siano sottoposti a contratto di locazione finanziaria; in questa situazione il valore del bene sarà pari al costo sostenuto dalla società concedente o in mancanza di documentazione dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto desunti dal contratto.
Queste variazioni sono necessarie in quanto i saldi riportati in automatico sono quelli che risultano dal bilancio al 31/12, senza tener conto di queste variabili.
Per maggiori dettagli consultare la
Circolare n. 5 del 02/02/2007  dell'Agenzia delle Entrate.

Per modificare il dato inserire l’importo desiderato nella scheda di dettaglio nel campo giallo sottostante il Totale.

N.B. All’apertura della form i calcoli vengono effettuati considerando la media del triennio; nel caso in cui si voglia escludere un anno ceccare la colonna corrispondente.

La form sarà visualizzabile anche dai modelli Unici nei quali verranno riportati i dati necessari per la verifica dell’operatività.
Nella parte che segue riportiamo le istruzioni ministeriali del modello Unico 2010 Società di Capitali, che possono essere di aiuto per capire meglio il funzionamento della maschera.

I numeri tra parentesi vicino ai righi servono per capire il raccordo tra il dichiarativo e la maschera, ad esempio il Rigo RF75 corrisponde a (1) nella maschera di verifica.

Prospetto e per la verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi.

Il presente prospetto deve essere compilato per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
 

 

Esclusione/Disapplicazione
La casella Esclusione/Disapplicazione di cui al rigo RF74 colonna 1, va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:
1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono state individuate, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori cause oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella “Esclusione/Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento, uno dei codici di seguito elencati:
20 – ipotesi di cui alla lett. b);
30 – ipotesi di cui alla lett. c);
40 – ipotesi di cui alla lett. d);
50 – ipotesi di cui alla lett. e);
60 – ipotesi di cui alla lett. f);
70 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto assuma l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento. Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “40”, “50” e “60”, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RF75 a RF80, occorre compilare anche la casella “Casi particolari”. Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, i soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 1, commi 111 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dall’art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, relativamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso va barrata la casella “Scioglimento o trasformazione”. Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In caso di accoglimento dell’istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:
– “Imposta sul reddito”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRES;
– “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRAP;
– “IVA”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IVA.
Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato.

La casella “Casi particolari” va compilata:
• nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato;
• nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.

Nel rigo RF75, colonna 1 (1), va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel rigo RF76, colonna 1 (2), va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel rigo RF77, colonna 1 (3), va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel rigo RF78, colonna 1 (4), va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.

Nel rigo RF79, colonna 1 (5), va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel rigo RF80 (6), va indicato il valore delle altre immobilizzazioni (art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 724 del 1994), anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF75 a RF80, vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel rigo RF81, colonna 2 (7), va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RF75 a RF80.

Nel rigo RF81, colonna 3 (11), vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo RF81 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 (19) la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;
– il reddito escluso per effetto dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 5, commi da 1 a 3, del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter);
– l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione);
– dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR.

Nel rigo RF83 (20)  va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l’importo di rigo RF81, colonna 5, e l’importo di rigo RF82. Si procede, quindi, al raffronto tra l’ammontare di cui al rigo RF83 e quello indicato al rigo RN6 del quadro RN.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
Il rigo RN6 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.

 
 
N° doc. 11588 - aggiornato il 18/12/2009 - Autore: GBsoftware S.p.A
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