Novità anno 2022.
Per l'anno di imposta in questione sono state previste due colonne al fine di distinguere
1. I mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/2021 ( col. 1)
2. I mutui ipotecari stipulati dal 1/1/2022 ( col.2 )
La ratio di tale distinzione è dovuta dal calcolo del trattamento integrativo per i redditi compresi tra 15001 e 28000 euro; i contratti di mutuo di col.1 concorrono infatti a determinare la spettanza o meno del trattamento integrativo.
Nella gestione devono essere indicati gli intessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nell’anno d’imposta, da riportare nel rigo RP7 di Redditi PF o nel rigo E7 del Modello 730.
Il calcolo degli interessi detraibili deve essere proporzionato alle spese sostenute per l’acquisto dell’abitazione, non dando quindi per scontato che tutto il mutuo eventualmente contratto sia stato utilizzato interamente per l’acquisto della casa.
Struttura e funzioni della gestione
Gli interessi detraibili sono esclusivamente quelli riferibili al costo di acquisto dell’immobile; nella gestione, quindi, prima di indicare gli interessi versati, devono essere indicati una serie di dati per determinare il costo di acquisto dell’immobile:
· Valore dell’immobile indicato nel rogito (A);
· Totale degli oneri accessori (B);
· Importo del mutuo erogato.
Pertanto, se l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, sarà determinata la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.
Nel caso in cui non si hanno a disposizione i dati relativi al Valore dell’immobile indicato nel rogito (A), Totale degli oneri accessori (B) e Importo del mutuo erogato, questi ultimi possono essere non indicati in quanto non obbligatori nella gestione.