La IV Direttiva nasce dall'esigenza di comparazione dei bilanci delle società di capitali dei vari paesi CEE, ritenuta possibile qualora la redazione degli stessi avvenga attraverso schemi, terminologie e criteri di valutazione omogenei.
La Direttiva si pone l’obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per quanto concerne:
- le informazioni che devono essere contenute nel bilancio annuale e nei documenti e le relazioni che lo accompagnano;
- le modalità di pubblicazione;
- i princìpi contabili da applicare.
Essa stabilisce quindi le disposizioni generali per la redazione e la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Il bilancio in procedura riporta le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico relative all’esercizio in corso e al precedente, evidenziandone le variazioni nella colonna “Diff”.
Il bilancio europeo, nel formato previsto dalla IV direttiva Cee, puo’ essere esposto in due diverse visualizzazioni:
Esteso : così come previsto dagli art. 2423, 2424, 2425, 2427 C.c. che disciplinano rispettivamente la redazione del bilancio e il contenuto e la struttura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.
Abbreviato: come previsto dall’ art. 2435-bis C.c.
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell' art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel Conto Economicodel bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall' art. 2425 C.c. possono essere tra loro raggruppate:
Nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella Nota Integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426, dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis ; le indicazioni richieste dal n. 6 dell' art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
La visualizzazione può essere scelta dalla barra in alto e la procedura ricaricherà il prospetto nel formato selezionato.
All’apertura della form, per default, viene evidenziato il bilancio in forma abbreviata.
Con doppio click sulla descrizione dei singoli raggruppamenti è comunque possibile visualizzare il dettaglio dei conti che sono collegati al riepilogo.
Per avere il Bilancio in forma estesa, mettere il check sull’apposito pulsante e poi cliccare .
La gestione Bilancio CEE è disponibile per le contabilità per le quali sono stati gestiti, nel piano dei conti, gli abbinamenti tra il conto ed i raggruppamenti previsti per il bilancio CEE.
In mancanza dei necessari collegamenti, non è infatti possibile rappresentare correttamente le registrazioni effettuate in contabilità nella struttura prevista nella sezione nona del libro V, Titolo V, capo V, del codice civile.
All’apertura delle form Bilancio, viene visualizzata immediatamente la situazione aggiornata comprendente tutte le registrazioni di prima nota, relative all’anno corrente, fatte fino a quella data.