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  Studi di settore: pronti on line i 206 modelli per i redditi 2008
  N° doc. 11055 - aggiornato il 05/06/2009
 
di  Fisco Oggi - Francesca Nesci - Domenico Pignotti
 

Studi di settore: pronti on line i 206 modelli per i redditi 2008

Debutta il quadro X con i dati necessari per adeguare i risultati alla situazione di crisi economica

Pubblicati sul sito internet dell'agenzia delle Entrate i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2009, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 maggio 2009.
Si tratta dei 137 modelli riguardanti gli studi di settore già in vigore precedentemente al periodo d'imposta 2008 e dei 69 modelli relativi agli studi approvati, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, con i decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2008.
Di seguito, le principali novità contenute nei modelli.
Frontespizio
È stato introdotto, per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2008, nella sezione attinente alla richiesta di informazioni relative alle fattispecie previste dall'articolo 10, commi da 1 a 4, della legge 146/1998, il nuovo codice 5 che consentirà di gestire le situazioni in cui l'attività di impresa o di lavoro autonomo sia cessata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e non sia stata successivamente riavviata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla cessazione. I contribuenti che si trovano in questa situazione non sono assoggettati agli studi di settore, ma devono comunque presentare il modello di dichiarazione relativo agli studi.
Prospetto delle "Imprese multiattività"
A partire dal periodo d'imposta 2008, entra a regime la modalità di utilizzo degli studi di settore per le imprese "multiattività", introdotta a seguito dell'abolizione, per opera del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008, dell'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore. In virtù di tale provvedimento, non sussiste più l'obbligo di compilare il modello relativo all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa e per coloro che svolgono un'attività d'impresa attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui.
Al fine di garantire un passaggio graduale alla nuova disciplina, è stato previsto che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, operasse un regime transitorio. Questo trovava applicazione nei confronti delle imprese che avessero svolto due o più attività, non considerate dal medesimo studio di settore, conseguendo da quelle non prevalenti ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi.
Nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente non possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 10 della legge 146/1998.
L'applicazione della disciplina "a regime", che entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, applica il medesimo principio del regime transitorio, con la sola differenza che la soglia viene fissata al 30 anziché al 20 per cento. Pertanto, al fine di applicare la disciplina in oggetto, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, sono tenuti a compilare l'apposito prospetto "Imprese multiattività", presente nei modelli studi di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Modifiche ai quadri F e G (elementi contabili)
In riferimento ai quadri F e G, destinati all'indicazione dei dati contabili, rispettivamente per imprese e professionisti, vengono confermate le principali novità adottate lo scorso anno, relative:
  • al ragguaglio del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei righi F29 o G14, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni
  • alle informazioni relative ai soci amministratori delle società, che dovranno essere indicate nella sezione riguardante gli "Ulteriori elementi contabili". In particolare, dovranno essere indicati il numero e la percentuale di lavoro prestato per l'attività inerente la qualifica ricoperta, nonché l'ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l'incarico di amministratori. Le informazioni contenute in questa sezione, pur non avendo ancora alcun rilievo ai fini del calcolo del ricavo/compenso da studi di settore, potranno essere utilizzate sia ai fini dell'elaborazione degli studi che saranno sottoposti a evoluzione nei prossimi anni sia per correggere eventuali distorsioni evidenziate in sede di applicazione
  • al quadro G - Elementi contabili, relativo alle attività professionali, dove sono confermate le richieste di ulteriori elementi e dati contabili che hanno contribuito alla determinazione del reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche. In particolare, si tratta degli altri proventi lordi, plusvalenze patrimoniali, minusvalenze patrimoniali, altre componenti negative, ammortamenti (di cui beni strumentali) e del reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche. La richiesta di tali informazioni si pone l'obiettivo di limitare le possibilità da parte dei contribuenti di inviare dati non corretti.

Eliminato, infine, nei righi F30 e G15 il riferimento all'esenzione Iva per i regimi contabili speciali, alla luce dell'introduzione dell'istituto dei contribuenti minimi di cui alla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).
Quadro X (altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
Nel quadro X di tutti i modelli sono richieste ulteriori informazioni necessarie per l'adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica.
L'indicazione delle informazioni richieste nei nuovi righi del quadro X consente l'applicazione dei correttivi, previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi di settore approvata con il decreto ministeriale del 19 maggio 2009.
In particolare, i dati richiesti nel quadro X possono riguardare, ad esempio:
  • l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2007 (necessario per l'applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all'analisi di normalità economica)
  • la fruizione del correttivo che tiene conto dell'incremento del costo del carburante registrato nel 2008 (al fine di consentire l'applicazione del correttivo carburante)
  • la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi e l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 85, comma 1, del Tuir relativi al periodo d'imposta 2005 o 2006 (utili per l'applicazione del correttivo materie prime).

Nuovi codici attività per gli studi UG33U e UG74U
Prevista la compilazione dei modelli relativi agli studi di settore UG33U - Servizi degli istituti di bellezza e UG74U - Studi e laboratori fotografici, anche per i contribuenti che nel periodo d'imposta 2008 hanno esercitato in via prevalente, rispettivamente, le seguenti attività economiche "Servizi di manicure e pedicure - codice attività 96.02.03" e "Attività di fotoreporter - codice attività 74.20.11".
Le due attività, al momento, sono assoggettate alla disciplina dei parametri contabili di cui alla legge 549/1995. Pertanto, la compilazione dei modelli da parte di questi contribuenti avrà esclusivamente la funzione di acquisire le informazioni necessarie alla costruzione dei relativi studi di settore.
Tale modalità, analogamente all'inserimento dei quadri Z - Dati complementari, utilizzati per reperire ulteriori informazioni utili per la revisione di alcuni studi di settore, sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2009, comportando in tal modo notevoli vantaggi, oltre che per l'Agenzia, anche per i contribuenti che non saranno tenuti all'invio separato delle informazioni tramite un apposito questionario.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli
Ufficialmente in campo, grazie al provvedimento del 22 maggio 2009, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli studi di settore.
La trasmissione telematica dovrà avvenire avvalendosi del servizio Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di cui al Dpr 322/1998. Potrà anche essere effettuata tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso Dpr 322/1998.
Francesca Nesci - Domenico Pignotti - pubblicato il 05/06/2009