Pubblicati sul sito internet dell'agenzia delle Entrate i
206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2009, approvati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 maggio 2009.
Si tratta dei 137 modelli riguardanti gli studi di settore già in vigore precedentemente al periodo d'imposta 2008 e dei 69 modelli relativi agli studi approvati, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, con i decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2008.
Di seguito, le principali novità contenute nei modelli.
Frontespizio
È stato introdotto, per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2008, nella sezione attinente alla richiesta di informazioni relative alle fattispecie previste dall'articolo 10, commi da 1 a 4, della legge 146/1998, il nuovo codice 5 che consentirà di gestire le situazioni in cui l'attività di impresa o di lavoro autonomo sia cessata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e non sia stata successivamente riavviata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla cessazione. I contribuenti che si trovano in questa situazione non sono assoggettati agli studi di settore, ma devono comunque presentare il modello di dichiarazione relativo agli studi.
Prospetto delle "Imprese multiattività"
A partire dal periodo d'imposta 2008, entra a regime la modalità di utilizzo degli studi di settore per le imprese "
multiattività", introdotta a seguito dell'abolizione, per opera del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008, dell'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore. In virtù di tale provvedimento, non sussiste più l'obbligo di compilare il modello relativo all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa e per coloro che svolgono un'attività d'impresa attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui.
Al fine di garantire un passaggio graduale alla nuova disciplina, è stato previsto che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, operasse un regime transitorio. Questo trovava applicazione nei confronti delle imprese che avessero svolto due o più attività, non considerate dal medesimo studio di settore, conseguendo da quelle non prevalenti ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi.
Nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente non possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 10 della legge 146/1998.
L'applicazione della disciplina "a regime", che entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, applica il medesimo principio del regime transitorio, con la sola differenza che la soglia viene fissata al 30 anziché al 20 per cento. Pertanto, al fine di applicare la disciplina in oggetto, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, sono tenuti a compilare l'apposito prospetto "
Imprese multiattività", presente nei modelli studi di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Modifiche ai quadri F e G (elementi contabili)
In riferimento ai quadri F e G, destinati all'indicazione dei dati contabili, rispettivamente per imprese e professionisti, vengono confermate le principali novità adottate lo scorso anno, relative:
Nuovi codici attività per gli studi UG33U e UG74U
Prevista la compilazione dei modelli relativi agli studi di settore UG33U - Servizi degli istituti di bellezza e UG74U - Studi e laboratori fotografici, anche per i contribuenti che nel periodo d'imposta 2008 hanno esercitato in via prevalente, rispettivamente, le seguenti attività economiche "
Servizi di manicure e pedicure - codice attività 96.02.03" e "
Attività di fotoreporter - codice attività 74.20.11".
Le due attività, al momento, sono assoggettate alla disciplina dei parametri contabili di cui alla legge 549/1995. Pertanto, la compilazione dei modelli da parte di questi contribuenti avrà esclusivamente la funzione di acquisire le informazioni necessarie alla costruzione dei relativi studi di settore.
Tale modalità, analogamente all'inserimento dei quadri Z - Dati complementari, utilizzati per reperire ulteriori informazioni utili per la revisione di alcuni studi di settore, sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2009, comportando in tal modo notevoli vantaggi, oltre che per l'Agenzia, anche per i contribuenti che non saranno tenuti all'invio separato delle informazioni tramite un apposito questionario.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli
Ufficialmente in campo, grazie al
provvedimento del 22 maggio 2009, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli studi di settore.
La trasmissione telematica dovrà avvenire avvalendosi del servizio Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di cui al Dpr 322/1998. Potrà anche essere effettuata tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-
bis e 3, dello stesso Dpr 322/1998.