Prova INTEGRATO GB
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Articolo 92 - Variazioni delle rimanenze. Torna indietro
N° doc. 13.088
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Articolo 92 - Variazioni delle rimanenze.
 
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Articolo 92 
- Variazioni delle rimanenze.

                    
Testo: In vigore dal 1 gennaio 2004

           Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
 
  1. Le  variazioni  delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1,  lettere  a)  e  b),  rispetto  alle esistenze iniziali, concorrono a
 formare il  reddito  dell'esercizio.  A  tal  fine le rimanenze finali, la cui valutazione non  sia  effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93,
 sono assunte  per  un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in  categorie  omogenee  per  natura e per valore e attribuendo a ciascun
 gruppo un   valore   non   inferiore   a  quello  determinato  a  norma  delle disposizioni che seguono.
   2. Nel  primo  esercizio  in  cui  si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad  ogni  unita'  il  valore  risultante dalla divisione del costo
 complessivo dei  beni  prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
   3. Negli  esercizi  successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio  precedente,  le  maggiori  quantita', valutate a norma
 del comma  2,  costituiscono  voci  distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e'  diminuita,  la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei
 precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.
   4. Per  le  imprese  che  valutano  in  bilancio  le rimanenze finali con il metodo della  media  ponderata  o  del  "primo  entrato,  primo  uscito" o con
 varianti di  quello  di  cui  al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
   5. Se  in  un  esercizio  il  valore  unitario medio dei beni, determinato a norma dei  commi  2,  3  e  4,  e'  superiore  al valore normale medio di essi
 nell'ultimo mese  dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui  al comma 1, e' determinato moltiplicando   l'intera  quantita'  dei  beni,  indipendentemente
 dall'esercizio di  formazione,  per il valore normale. Per le valute estere si assume come  valore  normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
 dell'esercizio. Il  minor  valore  attribuito  alle  rimanenze  in conformita' alle disposizioni  del  presente  comma vale anche per gli esercizi successivi
 sempre che  le  rimanenze  non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
   6. I  prodotti  in  corso  di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine   dell'esercizio   sono  valutati  in  base  alle  spese  sostenute
 nell'esercizio stesso,  salvo  quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
   7. Le   rimanenze   finali  di  un  esercizio  nell'ammontare  indicato  dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
   8. Per  gli  esercenti  attivita'  di  commercio  al  minuto che valutano le rimanenze delle  merci  con  il  metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto
 del valore  cosi'  determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito allegato
 siano illustrati  i  criteri  e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
 
Info: 06 97626328