I vecchi contribuenti Minimi che a partire dal 2012 non rispettano i nuovi requisiti previsti dall’ art. 27 del DL n.98/2011 hanno due alternative:
- Aderire al “Regime EX-Minimi” definito anche “supersemplificato”
- Optare per il regime contabile ordinario
Ai sensi dell’art 27 del DL n. 98/2011, i contribuenti che si avvalgono del regime supersemplificato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
- versamento dell’acconto annuale dell'Iva;
- presentazione della dichiarazione Irap.
Sono invece obbligati a:
- conservare i documenti ricevuti e emessi ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973;
- procedere alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- predisporre la comunicazione annuale dei dati Iva;
- presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
- versare con periodicità annuale l'Iva (entro il 16 marzo di ogni anno);
- versare l'acconto e il saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali;
- assolvere gli adempimenti dei sostituti d'imposta;
- predisporre e inviare lo spesometro;
- compilare il modello per la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sedi in paesi "Black list" .
Inoltre gli ex-minimi sono soggetti agli studi di settore.
Oltre ai vecchi contribuenti minimi, possono accedere al regime contabile supersemplificato anche coloro che iniziano l'attività nel 2012 e possiedono solo i vecchi requisiti dei minimi, ma non sono in regola con le nuove condizioni introdotte dalla manovra estiva del 2011.
Qualora invece si opti per il regime contabile ordinario, tale scelta è vincolante per almeno un triennio ed è comunicata tramite la presentazione della prima dichiarazione annuale.
Il regime degli "Ex-Minimi" nel software GB
In fase di abilitazione dell'applicazione "ContBil" per l’anno 2012, il software storicizza la situazione dell'anno precedente e tramite un messaggio avverte che, qualora la ditta sia stata contribuente minimo per l'anno 2011, ma non può più rimanere nel regime agevolato,è necessario variare il regime contabile all'interno dell' "Anagrafica".
_ Anagrafica ditta : nell’anagrafica del contribuente è necessario indicare il check "Ex-Minimi", visibile solo se sono stati indicati, come regime contabile:
- 2 : Impresa in contabilità semplificata
- 22 : Professionista in contabilità semplificata
- 32 : Agricoltura in contabilità semplificata
_ Liquidazione Iva: per i contribuenti minimi viene impostato in automatico dalla procedura, in Primanota/Opzioni di utilizzo, “Periodicità Iva annuale”.
_ Verifica situazione Minimi – Ex Minimi: all’interno del menù Bilancio/Situazione Minimi è presente la gestione che permette di verificare, durante l'esercizio, i requisiti di permanenza nel regime.
La gestione si divide in due parti:
-Verifica ricavi: riporta l'importo dei ricavi registrati nell'anno in contabilità e verifica se è stato superato il limite di € 30.000 che comporta l'uscita dal regime dall’anno successivo ovvero il limite di € 45.000, che comporta l'uscita dall'anno in corso.
-Verifica beni strumentali: viene riportato l'importo relativo al valore dei beni strumentali acquistati nell'anno in corso e nei due anni precedenti, risultanti dalle registrazioni contabili, e verifica se è stato superato il limite previsto di €.15.000, che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo.
Per maggiori informazioni consultare la guida on-line.
Per quando riguarda il piano dei conti e le causali si sottolinea il fatto che vengono proposti in base al regime contabile indicato in anagrafica; pertanto è discrezione dell’utente utilizzare causali e conti appropriati per il regime semplificato di cui nel presente articolo.