AGGIORNAMENTI DELLE PROCEDURE GB Compensi agli amministratori: deducibilità imposte dirette e Irap
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18/12/2012 Compensi agli amministratori: deducibilità imposte dirette e Irap
 
Compensi agli amministratori: deducibilità imposte dirette e Irap
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L’art. 95, comma 5, DPR 917/86 prevede la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori nell’esercizio in cui sono stati corrisposti.
 
 
    L' articolo 95, comma 5 Dpr 917/86 dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1 del Tuir sono deducibili nell'esercizio di effettivo pagamento e sono pertanto un'eccezione al principio generale di "competenza" applicato per la determinazione del reddito delle attività d'impresa.

    I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati a conto economico.

    La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori secondo il principio di cassa si applica anche per le società di persone, per espresso richiamo indicato nell'art. 56 del Tuir .

    La circolare n. 57 del 2001 dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'applicazione del principio di cassa allargato, ossia la deduzione dei compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo. Questo significa che nell'esercizio 2012 possono essere dedotti i compensi corrisposti agli amministratori entro la data del 12 gennaio 2013.

    Il "principio di cassa allargato" può essere applicato per gli amministratori "non titolari di partita Iva", il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 51 Tuir) mentre non è applicabile ai lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, che svolgono anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria professione, quali commercialisti etc..

    In poche parole

    In caso di disallineamento nel modello Unico – quadro F deve essere fatta una ripresa fiscale in aumento concernente i compensi imputati a conto economico, ma non effettivamente corrisposti entro la data di chiusura/12 gennaio e una ripresa in diminuzione per i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione imputati al conto economico di un esercizio precedente.

    I compensi rilevati in contabilità nell’esercizio 2012 e non corrisposti devono essere imputati al conto 610050 - Compensi amm/ri non pagati: in fase di compilazione del modello Unico tale importo è riportato in automatico dal software nelle variazioni in aumento del quadro F – “Determinazione del reddito d’impresa”.

    I compensi rilevati e corrisposti nell’esercizio di effettiva competenza devono essere registrati utilizzando il conto 61050 - Compensi amm/ri.

    I costi relativi ai compensi agli amministratori non sono deducibili ai fini Irap, ad eccezione di quelli erogati a soggetti i cui ordinamenti professionali comprendono come attività tipica l’amministrazione o la gestione di azienda (C.M. n. 105/E del 12/12/2001).

    Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

    GBsoftware S.p.A.
 
 
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