AGGIORNAMENTI DELLE PROCEDURE GB   Dichiarazione integrativa a favore - Parte II
 Data di rilascio  dell'aggiornamento
 Nome dell'applicazione
Anno di competenza da abilitare nell'applicazione
30/10/2012 Dichiarazione integrativa a favore - Parte II
 
Dichiarazione integrativa a favore - Parte II
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Scaduti i termini di presentazione, per correggere errori ed omissioni, che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque, un maggiore debito o minor credito d’imposta, occorre presentare la dichiarazione integrativa a favore.
 
 

Con la newsletter di oggi si affronta il tema della dichiarazione integrativa a favore.

    La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata, qualora la dichiarazione inviata validamente entro i termini, presenti errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito o, comunque, un minor credito o una maggior debito d’imposta.

    Scaduti i termini di presentazione, infatti, non è più possibile inviare una dichiarazione correttiva, ma è necessario predisporre una dichiarazione integrativa a favore, rettificando e integrando quella originaria e barrando l’apposita casella presente nel Frontespizio.

    Si ricorda che la dichiarazione integrativa a favore può essere inviata solo dopo che la dichiarazione originaria è stata validamente presentata, intendendosi valida anche la dichiarazione tardiva inviata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

    Dichiarazione Integrativa a favore

    E’ ammesso presentare la dichiarazione integrativa a favore nei seguenti casi:

  • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ex art. 2 comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998) qualora si vogliano correggere errori od omissioni, che abbiano determinato nella dichiarazione originaria un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta (l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso);
  • entro il termine stabilito dall’art. 43 DPR n. 600 del 1973, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, qualora si vogliano correggere errori o omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.


    

    Per predisporre la dichiarazione integrativa a favore è necessario modificare la dichiarazione originaria, rettificandola o integrandola.
    Inoltre occorre barrare l’apposita casella presente nei Frontespizi dei dichiarativi.

    

    Esempio:

     Un caso pratico può essere un soggetto che al momento della predisposizione dell’Unico 2012 ha dimenticato di indicare la detrazione del 19% di una spesa medica sostenuta nel corso del 2011. Ciò ha determinato una base imponibile maggiore e quindi il soggetto ha pagato un’imposta Irpef di importo superiore. Per correggere l’errore il soggetto può predisporre, entro il 30 settembre 2013, una dichiarazione integrativa, in sostituzione di quella già validamente presentata, barrando la casella del Frontespizio “Dichiarazione integrativa a favore”, aggiungendo la detrazione e provvedendo al ricalcolo dell’Irpef, che sarà di importo minore rispetto a quanto già pagato. Si determina così un credito d’imposta nei confronti dell’Erario che può essere richiesto a rimborso o eventualmente utilizzato per le successive compensazioni.

    Le istruzioni per l’utilizzo sono presenti nella guida on-line dei frontespizi dei dichiarativi GBsoftware.

    Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

    GBsoftware S.p.A.

 
 
    Precedenti articoli in materia :

    29/10/2012 - Dichiarazione integrativa - Parte I
 
 
 
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