Unico persone fisiche è un modello unificato che permette di presentare insieme la dichiarazione dei redditi e dell’Iva.
Possono compilare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva.
Tuttavia, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva e i contribuenti con conguaglio a debito, possono presentarla separatamente dal modello Unico.
Devono utilizzare il modello Unico Pf:
i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero;
i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite;
i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte;
i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter);
i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà dovuto
i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte;
i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro);
i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.
Tranne che in casi particolari, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione telematica del modello Unico. La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:
-direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
-tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti:
-dal 2 maggio al 2 luglio se la presentazione viene effettuata in forma cartaceaper il tramite di un ufficio postale.
-entro il 1° ottobre 2012, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato.