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  Art. 21 - Determinazione dell imposta per gli altri redditi tassati separatament...
  N° doc. 2378 - aggiornato il 07/09/2010
 
di  GBsoftware S.p.A
 
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 21 - Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente.
( NDR: ex art. 18 . )
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004   
            modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 
 
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 8 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione.

3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 e nei commi 1 e 2 dell'art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

5. Per i redditi indicati alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.