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  Art. 73 - Modalità e termini speciali. (Dpr 633/72)
  N° doc. 2771 - aggiornato il 09/09/2010
 
di  GBsoftware S.p.A
 
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 73 - Modalita' e termini speciali.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 64 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
 
Testo: in vigore dal 01/01/2008 
            modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
 
Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al Titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa'controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno
solare precedente.