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  Le novità del 730/2007 (2).
  N° doc. 3104 - aggiornato il 12/04/2007
 
di  Simone Mirasolo
 
12 04 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Adempimenti dichiarativi

Le novità del 730/2007 (2)

La descrizione del quadro G, introdotto quest'anno per l'esposizione dei crediti d'imposta relativi ai fabbricati, all'incremento dell'occupazione e ai redditi prodotti all'estero
 
Il modello 730/2007 è stato riorganizzato nell'esposizione di alcuni dati. In particolare, nel nuovo quadro G devono essere indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, che nel modello dello scorso anno erano esposti nel quadro B, i crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione e quelli per i redditi prodotti all'estero, che nel modello 730/2006 erano riportati nel quadro F.

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Chi ha ceduto un immobile comprato con le agevolazioni previste per la "prima casa" e ha successivamente acquistato, entro un anno dalla vendita, un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, matura un credito d'imposta che può far valere anche nella propria dichiarazione dei redditi. Per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il nuovo fabbricato rispetti i requisiti di "prima casa". Pertanto, chi intende recuperare lo "sconto" con il modello 730, deve indicare nel rigo G1 il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non sfruttato, perché "non capiente", nella precedente dichiarazione, l'ammontare del credito maturato nel 2006, infine l'importo eventualmente già utilizzato in compensazione, fino alla data di presentazione della dichiarazione, nel modello F24. Non compila l'apposito rigo, invece, chi ha già usufruito del bonus, detraendolo dall'imposta di registro pagata per l'atto di acquisto, o dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce successive alla data di acquisizione del credito.



Il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti
In deroga al principio generale secondo cui i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, l'articolo 26 del Tuir dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito, a decorrere dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In questo caso, indicando nel quadro B, colonna 6, il codice "4", il sostituto d'imposta calcolerà il reddito del fabbricato in base alla rendita catastale.
Nel caso in cui il giudice confermi la morosità anche per i periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti: occorre pertanto "riliquidare" le dichiarazioni e indicare nel rigo G2 il totale delle maggiori imposte pagate per effetto dei canoni non riscossi.

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Spetta a tutti i datori di lavoro, compresi, ad esempio, coloro che hanno assunto un collaboratore domestico, che nel periodo tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato.
Il credito d'imposta è attribuito nella misura ordinaria di 100 euro (elevata a 150 euro, qualora il nuovo dipendente abbia, al momento dell'assunzione, un'età superiore a 45 anni) per ciascun mese e ciascun lavoratore che abbia dato luogo a un incremento della base occupazionale rispetto a quella media, riferita al periodo tra l'1/08/2001 e il 31/07/2002. A tali importi si deve aggiungere, per ogni assunzione effettuata nelle aree svantaggiate, un ulteriore credito d'imposta pari a 300 euro.
Il credito d'imposta, invece, non è riconosciuto in relazione ai lavoratori dipendenti "venuti alla luce" a seguito della dichiarazione di emersione.
L'utilizzo del credito, da indicare nella colonna 2 del rigo G3, è subordinato ad autorizzazione preventiva, concessa a seguito della presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.



Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Quando il reddito prodotto all'estero concorre a formare il reddito complessivo in Italia, al fine di evitare la doppia imposizione, compete il credito per le imposte pagate all'estero, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 165 del Tuir.
Le imposte, da indicare nella sezione III del quadro G, sono quelle divenute "definitive" a partire dal 2006, se non riportate nella dichiarazione precedente, fino al termine di presentazione del modello 730. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte "irripetibili", per le quali non è prevista alcuna possibilità di rimborso totale o parziale. Qualora suscettibili di rimborso, si possono detrarre le imposte, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto e ottenuto prima di fare la dichiarazione e si può considerare certo nel suo ammontare.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata venerdì 13; la prima è su FISCOoggi di mercoledì 11

 
Simone Mirasolo