Chi deve versare il diritto annuale
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese che risultano iscritte o annotate nel Registro imprese al 01/01 di ogni anno, oltre a quelle che vengono iscritte o annotate in corso d’anno.
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
- Società semplici agricole
- Società cooperative
- Consorzi
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE – gruppo europeo d’interesse economico
- Società semplici non agricole
- Società di persone (SNC – SAS)
- Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- Imprese estere con unità locali in Italia
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata unipersonale
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società consortili per azioni
Il diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno; è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Dal 01/01/2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo), come Associazioni, Fondazioni, Enti e simili.
Trasferimento della sede e trasformazione di natura giuridica
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta l’impresa al 01 gennaio; per le imprese costituite dopo il 01/01 il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
Lo stesso principio si applica anche nel caso di trasformazione e cambiamento della natura giuridica nel corso dell’anno; pertanto è dovuto il diritto in base alla natura giuridica in essere al 01/01.
Chi non deve pagare il diritto annuale
Non devono versare il diritto annuale:
- Imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo eventuale esercizio provvisorio dell’attività)
Le imprese soggette ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.
- Imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
- Società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.
- Società cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento nell’anno solare precedente.
Importi dovuti anno 2011
Misure fisse:
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese: misura fissa euro 88,00
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
misura fissa euro 200,00
- Soggetti Iscritti al REA, esonerati dal versamento fino al 2010, in via transitoria:
misura fissa euro 30,00
- Società semplici agricole, in via transitoria:
Misura fissa euro 100,00
- Società semplici non agricole, in via transitoria:
Misura fissa euro 200,00
- Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. 02/02/2001, n. 96), in via transitoria:
Misura fissa euro 200,00
Fatturato Irap:
Per tutte le altre imprese iscritte nel Registro delle Imprese il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
Scaglioni di fatturato
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Aliquote
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Da € 0 a € 100.000
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€ 200,00 (misura fissa)
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oltre € 100.000 e fino a € 250.000
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0,015%
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oltre € 250.000 e fino a € 500.000
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0,013%
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oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000
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0,010%
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oltre € 1.000.000 e fino a € 10.000.000
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0,009%
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oltre € 10.000.000 e fino a € 35.000.000
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0,005%
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oltre € 35.000.000 e fino a € 50.000.000
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0,003%
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oltre € 50.000.000
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0,001%
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