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Diritto annuale Camera di Commercio Torna indietro
N° doc. 19.378
GbSoftware
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Diritto annuale Camera di Commercio
 

 Diritto annuale Camera di Commercio


Il diritto annuale è un tributo che ogni anno devono versare le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93, art. 18). Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia si trova la sede dell’impresa o della società e a quella/e in cui si trovano le eventuali unità locali.

Chi deve versare il diritto annuale
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese che risultano iscritte o annotate nel Registro imprese al 01/01 di ogni anno, oltre a quelle che vengono iscritte o annotate in corso d’anno.
 
-      Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese
-      Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
-      Società semplici agricole
-      Società cooperative
-      Consorzi
-      Enti economici pubblici e privati
-      Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
-      GEIE – gruppo europeo d’interesse economico
-      Società semplici non agricole
-      Società di persone (SNC – SAS)
-      Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
-      Imprese estere con unità locali in Italia
-      Società a responsabilità limitata
-      Società a responsabilità limitata unipersonale
-      Società per azioni
-      Società in accomandita per azioni
-      Società consortili a responsabilità limitata
-      Società consortili per azioni
 
Il diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno; è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
 
Dal 01/01/2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo), come Associazioni, Fondazioni, Enti e simili.

Trasferimento della sede e trasformazione di natura giuridica
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta l’impresa al 01 gennaio; per le imprese costituite dopo il 01/01 il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
 
Lo stesso principio si applica anche nel caso di trasformazione e cambiamento della natura giuridica nel corso dell’anno; pertanto è dovuto il diritto in base alla natura giuridica in essere al 01/01.
 
Chi non deve pagare il diritto annuale
Non devono versare il diritto annuale:

-      Imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo eventuale esercizio provvisorio dell’attività)
Le imprese soggette ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.
 
-      Imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
-      Società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.
-      Società cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento nell’anno solare precedente.

Importi dovuti anno 2011
Misure fisse:
-      Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese: misura fissa euro 88,00
-      Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
misura fissa euro 200,00
-      Soggetti Iscritti al REA, esonerati dal versamento fino al 2010, in via transitoria:
misura fissa euro 30,00
-      Società semplici agricole, in via transitoria:
Misura fissa euro 100,00
-      Società semplici non agricole, in via transitoria:
Misura fissa euro 200,00
-      Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. 02/02/2001, n. 96), in via transitoria:
Misura fissa euro 200,00
 
Fatturato Irap:
Per tutte le altre imprese iscritte nel Registro delle Imprese il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato
Aliquote
Da € 0 a € 100.000
€ 200,00 (misura fissa)
oltre € 100.000 e fino a € 250.000
0,015%
oltre € 250.000 e fino a € 500.000
0,013%
oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000
0,010%
oltre € 1.000.000 e fino a € 10.000.000
0,009%
oltre € 10.000.000 e fino a € 35.000.000
0,005%
oltre € 35.000.000 e fino a € 50.000.000
0,003%
oltre € 50.000.000
0,001%

Importo massimo del versamento € 40.000
 
Importi dovuti per le unità locali e sedi secondarie:
Le imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio territorialmente competente, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede legale, per un importo massimo di euro 200.
 
Le imprese con sede principale all’estero, di cui all’art. 9, comma 2, lettera b), del DPR n. 581/95, devono versare per le unità locali un diritto camerale pari a euro 110 alla camera di commercio nel cui territorio sono ubicate.

Le imprese con sede principale all’estero devono versare per le sedi secondarie un diritto camerale pari a euro 110 alla camera di commercio nel cui territorio sono ubicate.
 
Maggiorazione importi: secondo quanto disposto dall’art. 18, c. 6, L. 580/1993 le Camere di Commercio possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, che non può essere superiore al 20% dell’importo dovuto; in tal caso il diritto annuale da corrispondere deve essere maggiorato dalla percentuale indicata dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Termini di versamento
Il versamento del diritto annuale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette:
-      Imprese individuali e società di persone: entro il 16 giugno di ogni anno;
-      Persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
-      Soggetti che in base a particolari disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con esercizio coincidente con l’anno solare che non coincidente): entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
 
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse.
 
Il diritto annuale alla Camera di Commercio è un tributo ravvedibile.
 
Ai sensi dell’art. 24, c. 35, L. 27 dicembre 1997, n. 449, il mancato o incompleto versamento del diritto annuale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo della firma digitale.

2. Funzionamento procedura - Calcolo diritto annuale in base al fatturato
La gestione “Diritto Camerale” consente alle imprese che devono determinare l’importo dovuto per la sede principale in base al fatturato di calcolare le somme da versare; non vengono quindi gestiti gli invii ad F24 degli importi dovuti dalle imprese che versano il diritto annuale in misura fissa. Tali soggetti devono inserire gli importi direttamente nell’applicazione F24.
 
Imprese che determinano l’importo dovuto per la sede principale in base al fatturato 
La determinazione dell’importo dovuto per il diritto annuale dell’anno, per la sede principale, viene effettuato sulla base del fatturato Irap dell’anno precedente, secondo le aliquote previste per ciascun scaglione indicato nel decreto ministeriale.  
L’importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, arrotondando all’unità di euro.
Nel caso in cui la Camera di Commercio abbia deliberato l’applicazione di una maggiorazione (max. 20% dell’importo dovuto – art. 18, c. 6, L. 580/1993), l’importo del diritto deve essere maggiorato della percentuale indicata.
 
Unità locali: le imprese devono versare per ciascuna unità locale, alla Camera di Commercio in cui ha sede l’unità locale, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di euro 200.

2.1 Determinazione del fatturato

 

Il fatturato da prendere a riferimento per il calcolo del diritto annuale è quello Irap dell’anno precedente; pertanto è necessario indicare il quadro Irap e la sezione che l’impresa è tenuta a compilare:
 
-      Persone fisiche quadro IQ
-      Sezione I – Imprese art. 5 bis d.lgs. n. 446/97: importo indicato al rigo IQ1
-      Sezione II – Imprese art. 5 d.lgs. n. 446/97: somma degli importi indicati ai righi IQ13 e IQ17
-      Sezione III – Imprese in regime forfetario: importo indicato al rigo IQ41
 
-      Società di persone quadro IP
-      Sezione I – Società commerciali art. 5 bis d.lgs. n. 446/97: importo indicato al rigo IP1
-      Sezione II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e 6, comma 9, d.lgs. n. 446/97: somma degli importi indicati ai righi IP13 e IP17
Le società la cui attività consiste nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinano la base imponibile Irap secondo le regole contenute nel comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/97: somma degli importi indicati ai righi IP13, IP17 e IP18
-      Sezione III – Società in regime forfetario: importo indicato al rigo IP17
-      Sezione IV – Società esercenti attività agricola: importo indicato al rigo IP52
 
-      Società di capitali quadro IC
-      Sez. I – Imprese industriali e commerciali: somma degli importi indicati ai righi IC1 e IC5
-      Sez. II – Banche e altri soggetti finanziari: somma degli importi indicati ai righi IC15 e IC18
Le società la cui attività consiste nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinano la base imponibile Irap secondo le regole contenute nel comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/97: somma degli importi indicati ai righi IC1, IC5 e IC15
-      Sez. III – Imprese di assicurazione: somma dei premi e altri proventi tecnici così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del C.c.; precisamente devono far riferimento alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento dell’ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.
-      Sez. V – Società in regime forfetario: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del C.c.
 
CONTRIBUENTI MINIMI: tali soggetti non sono tenuti alla compilazione del modello IRAP. Per il calcolo del fatturato da assumere come base per il calcolo del diritto annuale dovuto devono sommare gli importi relativi ai ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del DPR 917/86.
 
Nel caso in cui la dichiarazione Irap viene predisposta con il programma di Gbsoftware il quadro Irap e la sezione compilata per l’impresa vengono indicate automaticamente dal programma, in funzione del quadro e della sezione abilitata nell’applicazione IRAP.
Altrimenti l’utente deve selezionare manualmente il quadro e la sezione Irap a cui far riferimento per la determinazione del fatturato:
-      scelta del quadro Irap (doppio click per selezionarlo):
 
 
-      scelta della sezione del quadro Irap (doppio click per selezionarla):


 
Se l’utente ha sbagliato a selezionare la “sezione” può modificare la scelta precedentemente fatta cliccando nel pulsante .

Confermando la scelta della “sezione” del quadro Irap vengono resi attivi i campi ad essa relativi. In automatico vengono riportati gli importi per determinare il fatturato Irap su cui calcolare il diritto annuale per la sede principale.

Gli importi indicati in automatico dalla procedura possono essere modificati manualmente dall’utente; nel caso in cui si voglia tornare alla situazione originaria proposta dal programma cliccare il pulsante .

UTENTI CHE HANNO SOLO LA CONTABILITA’: i dati vengono riportati dalle registrazioni effettuate in contabilità nell’anno precedente.
N.B. I campi di colore giallo intenso sono direttamente collegati alla contabilità: facendo doppio click sopra tali campi si visualizza il dettaglio dei conti ad esso abbinati.
I campi di colore giallo chiaro non sono collegati alla contabilità e pertanto devono essere compilati manualmente dall’utente.
 
UTENTI CHE HANNO ABILITATO LA DICHIARAZIONE IRAP relativa al periodo d’imposta precedente: gli importi vengono riportati direttamente dai relativi righi del dichiarativo. Pertanto se nel dichiarativo sono stati “forzati” i dati riportati in automatico dalla contabilità, all’interno della gestione “Diritto camerale” vengono riportati tali dati modificati dall’utente.

2.2 Diritto annuale - Sede principale e unità locali in Provincia


Il fatturato calcolato nella form “determinazione del fatturato” viene riportato nella form “Diritto annuale – Sede e unità locali in provincia”.
L’utente deve selezionare la provincia in cui è ubicata la sede principale e in automatico il programma indica l’eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio competente per territorio. Inoltre deve indicare il numero delle eventuali unità locali presenti nella stessa provincia della sede principale.






 

In questa sezione vengo calcolati gli importi dovuti in caso di possesso di unità locali in provincie diverse da quella in cui è ubicata la sede principale.

L’utente deve indicare la provincia/e (in automatico viene indicata la percentuale dell’eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio selezionata) e il numero di unità locali presenti in ognuna di esse:



Per eliminare una riga, in caso di errato inserimento, cliccare il tasto .


2.4 Invio importi dovuti alla procedura F24


Per inviare i dati alla procedura F24 cliccare nel pulsante .

 
Cliccando il pulsante “Seleziona la data di versamento” si apre una maschera per definire la scadenza degli importi da versare, che è diversa a seconda che si tratti di:
-      imprese soggette ai parametri
-      imprese soggette agli studi di settore
-      persone giuridiche con esercizio non coincidente con l’anno solare o che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

 
Nel caso in cui vengono compilati il modello Unico e gli studi di settore con il programma di Gbsoftware tali informazioni vengono riportate in automatico dalla procedura, altrimenti la scelta deve essere effettuata manualmente dall’utente.
N.B. La terza opzione “persone giuridiche con esercizio non coincidente con l’anno solare o che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio” deve essere sempre indicata dall’utente.
A seconda dell’opzione indicata il programma propone le date di scadenza del versamento: l’utente deve scegliere se la scadenza è quella ordinaria del versamento del 1’ acconto delle imposte sui redditi o il 30’ giorno successivo ad essa (con maggiorazione dello 0,4%), selezionandola dall’apposito pulsante.
Nel caso di “persone giuridiche con esercizio non coincidente con l’anno solare o che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio” la data di scadenza del versamento deve essere indicata manualmente dall’utente. Se optano per il versamento del tributo entro il 30’ giorno successivo alla data di scadenza, con applicazione dello spostamento dello 0,4%, devono ceccare “Versa con spostamento”.
Dopo aver scelto il termine di versamento, viene visualizzato il riepilogo dei versamenti da effettuare per il diritto annuale.



Cliccare nel pulsante “Invia a F24” per inviare i debiti all’applicazione F24 per poter effettuare i versamenti. Cliccare il pulsate “Vai ad F24” per aprire l’applicazione da cui preparare i modelli per il versamento del diritto annuale.

 

Si rinvia alla guida dell’applicazione F24 per quanto riguarda la gestione della produzione dei modelli e tutto quello che riguarda i pagamenti dei modelli F24.

 

Quando nell’applicazione F24 il modello risulta pagato, nel riepilogo del diritto annuale viene riportata la data di effettivo versamento.



Se erroneamente sono stati inviati i dati all’F24 e gli importi non risultano essere versati, ossia non è stata indicata la data di versamento nell’applicazione F24, è possibile annullare l’invio cliccando il pulsante .

Il programma apre un messaggio di conferma dell’operazione da effettuare:


 cliccare “Si” per proseguire con l’eliminazione.

Per stampare il prospetto del Diritto Camerale cliccare il pulsante .
Info: 06 97626328