Regime Iva per Cassa art.32-bis
1 – Riferimento Normativo
2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa
3 - Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate
1 – Riferimento Normativo
L’art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.
La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.
Schema di sintesi

Soggetti interessati
Cedente o prestatore sono coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, con la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Il regime può essere adottato se:
- nell’anno solare precedente il volume d’affari non abbia superato 2 milioni di €
- in caso di inizio attività si prevede di non superare tale limite.
Esigibilità dell’IVA
L’iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Il suddetto limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso del termine annuale.
In pratica, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato, l’IVA a debito diventa esigibile mentre l’IVA a credito può essere detratta.
Cessionari o committenti
I cessionari e committenti sono:
- Soggetti Iva: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- Non titolare di partita Iva: La possibilità di applicare l’IVA differita è esclusa:
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- se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all’estero);
- nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).
Esclusioni dal diritto alla detrazione
- Acquisti di beni o servizi soggetti all’Iva con il metodo dell’inversione contabile;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Importazioni di beni;
- Estrazioni di beni da depositi IVA;
Soggetti esclusi
Non possono aderire al regime IVA per Cassa i soggetti con REGIMI SPECIALI:
- Regime del margine dei beni usati;
- Regime delle agenzie di viaggio e turismo;
- Regime monofase;
- Regime speciale dell’agricoltura, attività connesse e Agriturismo;
Inoltre sono escluse da regime di cassa le operazioni:
- nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge;
- a esigibilità differita di cui all’art. 6, c.5, 2° p. D.P.R. 633/72 (forniture Enti Pubblici)
2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa
Il nuovo “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012” nel software si abilita dall’anagrafica delle ditte:

Successivamente, l’utente dovrà imputare il valore del Volume d’affari al 31/12/dell’anno precedente dalla maschera di contabilità Iva raggiungibile da:
- contabilità
- prima nota
- contabilità Iva.

Inserendo l’importo se è inferiore alla soglia dei 2 milioni di €, l’utente potrà usufruire del regime iva per cassa dalla prima nuova registrazione.
Altrimenti, se l’importo supera la soglia, il software comunica all’utente che è impossibile aderire a tale regime.

Una volta confermato il regime non si potrà più deselezionare l’opzione se sono state effettuate delle registrazioni di fatture con Iva per Cassa.

Per uscirne sarà necessario eliminare tutte le registrazioni presenti.
3 - Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

Sono presenti quattro tipologie di ricerche per ogni sezione:
- Iva differita con versamento dovuto (=>12 mesi): permette il caricamento delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è scaduto, cioè è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma ancora non sono state né pagate né riscosse. Per queste operazioni, l’utente, in questo caso deve far divenire l’Iva esigibile nel mese successivo alla scadenza dell’anno.
- Iva differita con versamento in scadenza (=11 mesi): permette la visualizzazione delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è prossimo alla scadenza, ovvero il versamento deve essere eseguito il mese successivo;
- Iva differita non ancora esigibile (<11mesi): permette il caricamento delle registrazioni con Iva differita con normale regolarità di scadenza. E’ utile all’utente per compiere un controllo delle operazioni che al momento non sono state ancora né riscosse e né pagate;
- Iva differita divenuta esigibile nell’anno: permette la visualizzazione di tutte le Annotazioni Iva relative alle fatture che nel corso dell’anno hanno avuto la loro esigibilità/detraibilità dell’Iva, ovvero che sono state riscosse o pagate nell’anno in corso oppure è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
