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7.2.4. Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012 Torna indietro
N° doc. 24.856
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 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
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 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
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 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.2.4. Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012
 

Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012

 

1 – Riferimento Normativo

2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa

3 – Come si creano le fatture con Iva per Cassa

4 – Come si registrano le fatture con Iva per cassa

5 – Come si liquida l’iva che diviene esigibile/detraibile

5.1 – Tramite riscossione/pagamento della fattura

5.1.1 – Casi particolari di inserimento, modifica e cancellazione

5.2 - Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato

6 – L’iva per cassa in liquidazione

7 – La stampa dei registri Iva

8 – Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

9 – Uscita dal regime Iva per Cassa

 

1 – Riferimento Normativo

 

L’art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.

 

Schema di sintesi

 

 

 

Soggetti interessati

Cedente o prestatore sono coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, con la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Il regime può essere adottato se:

  • nell’anno solare precedente il volume d’affari non abbia superato 2 milioni di €
  • in caso di inizio attività si prevede di non superare tale limite.

Esigibilità dell’IVA

L’iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Il suddetto limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso del termine annuale.

In pratica, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato, l’IVA a debito diventa esigibile mentre l’IVA a credito può essere detratta.

 

Cessionari o committenti

I cessionari e committenti sono:

  • Soggetti Iva: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • Non titolare di partita Iva: La possibilità di applicare l’IVA differita è esclusa:
            • se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all’estero);
            • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).

Esclusioni dal diritto alla detrazione

  • Acquisti di beni o servizi soggetti all’Iva con il metodo dell’inversione contabile;
  • Acquisti intracomunitari di beni;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazioni di beni da depositi IVA;

 

Soggetti esclusi

Non possono aderire al regime IVA per Cassa i soggetti con REGIMI SPECIALI:

  • Regime del margine dei beni usati;
  • Regime delle agenzie di viaggio e turismo;
  • Regime monofase;
  • Regime speciale dell’agricoltura, attività connesse e Agriturismo;

Inoltre sono escluse da regime di cassa le operazioni:

  • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge;
  • a esigibilità differita di cui all’art. 6, c.5, 2° p. D.P.R. 633/72 (forniture Enti Pubblici)

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2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa

Il nuovo “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012” nel software si abilita da:

  • Applicazione Contabilità 2013 (in poi)
     
  • Prima Nota
  • Pulsante funzioni e gestioni  “CONTABILITA IVA

 

 

 

Per aderire a tale regime, l’utente dovrà imputare il valore del Volume d’affari al 31/12/dell’anno precedente e selezionare la relativa dicitura.

 

 

Se l’importo inserito è inferiore alla soglia dei 2 milioni di €, l’utente potrà selezionare il check e il nuovo regime avrà inizio con la prima registrazione.

Altrimenti, se l’importo supera la soglia, il software comunica all’utente che è impossibile aderire a tale regime.

 

NB: L’indicazione del volume d’affari non è obbligatoria. Si tenga comunque conto che tale valore costituisce requisito discriminante per l’adozione del regime.

Una volta confermata l’adesione a tale regime non si potrà più deselezionare l’opzione se sono state effettuate delle registrazioni di fatture con Iva per Cassa.

Per togliere il regime se selezionato per errore, sarà necessario eliminare tutte le registrazioni presenti. Altrimenti l’uscita dal regime può avvenire solo nei seguenti casi:

  • Trascorsi i tre anni di vincolo all’applicazione dell’Iva per Cassa;
  • Superamento in corso d’anno della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari;

 

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3 – Come si creano le fatture con Iva per Cassa

Per effettuare fatture in Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L.83/2012, come previsto dal decreto, dalla gestione “Fatturazione”, pulsante “Configurazione” > ”Fatturazione/DDT”, selezionare l’opzione “Includi la descrizione prevista dalla legge ai fini dell’imposta”.

Tale funzionalità permette l’inserimento in fattura, utilizzando le aliquote con proprietà “Iva per Cassa”, della dicitura prevista per legge “Operazione con Iva per Cassa, ai sensi dell’art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n.83 conv. L. 7.08.2012, n.134”.

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4 – Come si registrano le fatture con Iva per cassa

Aderito al regime l’utente non dovrà far altro che registrare le fatture soggette all’Iva per cassa con le stesse regole di prima nota di quelle ordinarie.

Nella fase di registrazione è stato inserito il campo data operazione , nel quale l’utente inserirà il valore se la data non coincide con quella di emissione. Il campo permette di controllare l’avvenuta esigibilità dell’iva della fattura nel caso in cui decorso un anno non sia sta riscossa/pagata.

Un'altra caratteristica principale della registrazione delle fatture con Iva per Cassa, è l’utilizzo di Causali Iva con proprietà nel Piano dei Conti\Causali Iva – “Iva per Cassa”.

 

 

L’abbinamento delle causali al regime è stato eseguito da GBsoftware. Se l’utente verifica che qualche causale non sia stata raccordata correttamente lo dovrà comunicare tramite richiesta di assistenza specificandone la motivazione.

Questa proprietà permette di catalogare le operazioni con Iva ad esigibilità differita da non confluire in liquidazione nel mese di emissione, ma nel mese effettivo di riscossione/pagamento parziale o totale.

NB: nella registrazione della fattura è possibile utilizzare sia le aliquote iva ordinarie che quelle con proprietà “Iva per cassa”. Queste hanno esigibilità in momenti diversi, la prima contestuale alla registrazione e la seconda nel mese del pagamento/riscossione della fattura.

Nella registrazione della fattura acquisto/vendita, da prima nota standard o da gestione “Fatturazione”, si dovrà procedere da input a inserire:

  • data di registrazione, causale contabile, numero e data documento;
  • Selezione del fornitore/cliente: per i soggetti non titolari di partita iva, si ricorda che tale regime non può essere adottato, quindi, anche se nella prima nota si utilizza una causale con proprietà “Iva per Cassa”, l’iva diventa esigibile nel mese di registrazione;
  • Totale registrazione: l’importo totale della fattura;

  • Data operazione: compilare tale campo se la data di consegna della merce è diversa da quella del documento di emissione, altrimenti proseguire con Invio/Tab che in automatico verrà riportata la data del documento;
  • Registro Iva: se è presente solo un registro iva per Acquisti/Vendite il campo non è mai editabile, ma viene proposto in automatico dalla procedura; se ci sono più “Sezionali” per registri Iva Acquisti e Vendite, in fase di registrazione il focus viene posizionato anche su questo campo per effettuare la scelta del registro;
  • Protocollo Iva: è il numero progressivo con il quali il documento viene indicato sul registro Iva. Dopo avere inserito il codice cliente/fornitore il protocollo Iva viene inserito automaticamente successivo all’ultimo progressivo registrato o non proposto in base all’opzioni di scelta su “Opzioni di Utilizzo”;
  • Causale Iva – “Reg”: inserire la causale iva specifica per la fattura. Se la proprietà,  “Iva per Cassa” è selezionata, in automatico, il nuovo campo “Reg.”  verrà compilato con la sigla “C- Cassa”. Questa proprietà permette di liquidare l’iva al momento del pagamento/riscossione, infatti l’importo dell’iva non confluisce nel conto 45041/2 - IVA acquisti/vendite ma nei nuovi conti introdotti nel 2013 per tale normativa 450433/4 - Iva acquisti/vendite Art.32-Bis D.L. n.83/2012.

Questi sono dei conti di transito in cui l’iva viene inserita al momento della registrazione della fattura e successivamente stornata in fase di annotazione, contestualmente alla registrazione del pagamento/riscossione, ai conti esigibili 45041/2 - IVA acquisti/vendite;

  • Imponibile Iva: viene proposto automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare il nuovo imponibile;
  • Imposta: viene proposto automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare il nuovo imponibile;

  • Conto: è la contropartita di costo/ricavo in cui confluire l’imponibile da registrare nel bilancio dell’anagrafica selezionata;
  • Imponibile: viene riportato automaticamente. E’ possibile modificarlo digitando l’importo desiderato.

Ultimata la compilazione della registrazione, l’utente può procedere al salvataggio.

 

5 – Come si liquida l’iva che diviene esigibile/detraibile

5.1 – Tramite riscossione/pagamento della fattura

5.2 - Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato (disponibile nei prossimi aggiornamenti)

 

L’iva delle fatture registrate con Iva per Cassa diviene esigibile/detraibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione.

 

Quindi si possono verificare due modalità per far divenire l’iva esigibile/detraibile:

- Tramite riscossione/pagamento della fattura anche se parziale;

- Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato;

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5.1 - Tramite riscossione/pagamento della fattura

Effettuando la registrazione della riscossione/pagamento di una fattura con Iva per cassa (pulsante Paga/Riscuoti all’interno dell’Elenco Prima Nota oppure dalla prima nota registrata pulsante “Pagamento/Riscossione), in fase di salvataggio, anche se il corrispettivo è stato percepito/pagato in parte, viene creata ai fini iva (per le sole aliquote iva per cassa) la relativa annotazione nel registro “Annotazioni Iva Vendite/Acquisti per Cassa” proporzionalmente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Per ogni singola/o riscossione/pagamento effettuata/o in merito ad una fattura, la procedura crea in automatico la relativa annotazione per far divenire l’iva esigibile/detraibile.

L’annotazione creata viene compilata automaticamente dalla procedura e non può essere modificata. Essa riporta:

  • Data registrazione: la data in cui è stato eseguito il pagamento;
  • Causale Contabile: è diversa in base all’operazione:
    • Annotazione Iva vendite: FV74 - Iva per cassa esigibile fattura emessa;
    • Nota accredito Annotazione Iva vendite: FV75 - Nota accred.Iva per cassa esig.ft.vend.;
    • Annotazione Iva acquisti: FA74 - Iva per cassa detraibile fattura acquisto;
    • Nota accredito Annotazione Iva acquisti: FA75 – Nota accred.Iva per cassa detr.ft.acq.;
  • Numero, data documento e cod.cli/forn: riporta gli stessi della fattura di provenienza;
  • Totale registrazione: importo a zero;

  • Data operazione: riporta la data inserita nella fattura;
  • Registro Iva: è diverso in base all’operazione:
    • Registro I - Annotazione Iva vendite per cassa;
    • Registro S - Annotazione Iva acquisti per cassa;

Il numero del registro iva dell’annotazione segue il sezionale utilizzato nella registrazione della fattura, quindi se è stata registrata nel registro iva n.3 anche l’annotazione sarà effettuata nel registro iva n. 3.

  • Protocollo Iva: il protocollo non viene indicato automaticamente per non vincolare l’utente alla registrazione degli incassi/pagamenti in ordine di data per quel registro iva. Per procedere con il riordino è necessario accedere alla gestione “Protocolli” all’interno della Prima nota, selezionare il registro con la progressività errata e cliccare nel pulsante “Riordina Protocolli”. Salvare le modifiche.

NB: La presenza di protocollazione non regolare non permette il salvataggio della liquidazione Iva né la stampa dei registri Iva.

  • Causale Iva – “Reg”: vengono riportate solo le causali iva presenti nella fattura con proprietà Iva per Cassa; per le restanti, l’annotazione non viene effettuata in quanto la loro esigibilità avviene nel momento della registrazione originaria.

Per far si che l’iva per cassa diventi esigibile/detraibile il software riporta:

1° Riga: L’aliquota\campo “Reg” E – Iva esigibile/detraibile dell’anno con l’imponibile positivo

             

2° Riga: L’aliquota\campo “Reg” C – Iva esigibile/detraibile dell’anno corrente con  l’imponibile negativo

Oppure

 

L’aliquota\campo “Reg” P – Iva esigibile/detraibile dell’anno precedente con l’imponibile negativo

 

NB: l’inserimento del valore C o P viene effettuato in base a dei controlli tra la data dell’operazione e la data della riscossione/pagamento. Se data operazione risulta essere minore all’anno, in automatico, verrà inserita la seconda opzione, altrimenti se appartiene allo stesso sarà indicata la prima.

 

  • Imponibile: viene ripartito in base proporzionale tra la somma riscossa e il corrispettivo complessivo dell’operazione;

 

  • Imposta: viene ripartita in base proporzionale tra la somma riscossa e il corrispettivo complessivo dell’operazione;

L’imposta in contabilità viene riportata in conti specifici che sono :

 

    • per la 1° Riga: 45041/2 - IVA acquisti/vendite
    • per la 2° Riga: 450433/4 - Iva acquisti/vendite Art.32-Bis D.L. n.83/2012.

 

  • % di Incidenza: indica il rapporto di incidenza della quota riscossa/pagata sul totale della fattura; calcolata la percentuale (importo riscosso-pagato / totale fattura * 100), verranno calcolati in automatico l’imponibile e l’imposta (Imponibile totale per l’aliquota * %incidenza / 100 - Imposta totale per l’aliquota * %incidenza / 100).

 

 

In presenza di questi dati la registrazione è completa e viene salvata automaticamente dalla procedura.

 

 

Esempio di riscossione parziale

 

Fattura n.1 del 15/01/2013 per un totale di € 1.540,35 riscossa per € 680,00. L’annotazione iva creata sarà riproporzionata al totale delle fattura.

 

 

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5.1.1 – Casi particolari di inserimento, modifica e cancellazione

 

Nell’andamento produttivo di un’azienda si possono verificare dei processi che comportano inserimenti, modifiche o cancellazioni di operazioni da registrare o già presenti.

 

Con il nuovo Regime Iva per cassa, anche le registrazioni NON IVA di riscossione/pagamento che generano Annotazioni Iva, seguono i controlli vigenti per le prime note iva.

Questo significa che l’utente non potrà effettuare un operazione del genere se per il periodo inserito è stata salvata la liquidazione iva o stampati i vari registri.

 

  1. Inserimento di riscossioni/pagamenti che generano annotazioni iva nei periodi iva o nei registri salvati/stampati in definitiva

 

Per le registrazioni di riscossioni/pagamenti sono previsti dei controlli che non ne permettono l’inserimento se è stata eseguito il salvataggio della liquidazione iva o stampati i vari registri. Il controllo viene eseguito in fase di salvataggio della prima nota. Se la data di registrazione risulta essere compresa in un periodo salvato/stampato in definitiva, l’utente viene avvisato tramite il seguente messaggio:

 

 

Se è necessario registrare tale operazione occorrerà cliccare “OK” al messaggio ed annullare per il periodo di riferimento il salvataggio della liquidazione e la stampa dei registri.

 

  1. Modifica di una riscossione/pagamento con relativa annotazione iva collegata

 

Le modifica di una registrazione di riscossione/pagamento con relativa annotazione iva collegata può avvenire in diverse casistiche:

 

    • Nella fase di controllo della situazione provvisoria di gestione
    • Nella fase definitiva di gestione

 

Nel primo caso l’utente non trova nessun problema a modificare tale registrazione: dovrà riaprirla, variarla e salvarla. In automatico poi, la relativa annotazione collegata verrà sovrascritta e aggiornata.

 

 

Al salvataggio in automatico l’annotazione iva verrà aggiornata e sovrascritta.

 

 

Nel secondo caso, invece, la prima nota risulta bloccata e non è possibile modificarla in quanto sono state eseguite stampe o salvataggi di liquidazioni iva o registri in definitiva.

Tale situazione è ricordata tramite messaggio in rosso nella form.

 

 

 

Per poter effettuare tali variazioni è necessario procedere con l’annullamento delle stampe/salvataggi di liquidazioni/registri in definitiva per il periodo di riferimento.

 

  1. Cancellazione di una riscossione/pagamento con relativa annotazione iva collegata

 

Le cancellazione di una registrazione di riscossione/pagamento con relativa annotazione iva collegata può avvenire in diverse casistiche:

 

    • Nella fase di controllo della situazione provvisoria di gestione
    • Nella fase definitiva di gestione

 

Nel primo caso l’utente non trova nessun problema a cancellare tale registrazione: dovrà riaprirla e cliccare su “Elimina”. Cancellando la riscossione/pagamento, in automatico viene eliminata anche la relativa annotazione collegata.

 

 

Nel secondo caso invece la prima nota risulta bloccata, quindi non è possibile cancellarla in quanto sono state eseguite stampe o salvataggi di liquidazioni iva o registri in definitiva. Tale situazione è ricordata tramite messaggio in rosso nella form.

 

 

Per poter effettuare tali cancellazioni è necessario procedere con l’annullamento delle stampe/salvataggi di liquidazioni/registri in definitiva per il periodo di riferimento.

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5.2- Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato

 

L’imposta per l’Erario diviene esigibile/detraibile all’atto della riscossione/pagamento del corrispettivo. Se questo non avviene, comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali, l’iva diviene esigibile/detraibile.

 

Tale adempimento al momento non è gestito in automatico dalla procedura. Verrà rilasciato nei prossimi aggiornamenti del Regime Iva per Cassa.

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6 – L’iva per cassa in liquidazione

 

Con il regime dell’Iva per cassa art.32-bis D.L. 83/2012, la liquidazione Iva viene composta, oltre che dai dettagli già previsti per il regime ordinario (Iva acquisti - Iva vendite – Annotazioni), da:

  • DETTAGLIO ACQUISTI IVA PER CASSA
  • DETTAGLIO VENDITE IVA PER CASSA
  • DETTAGLIO ANNOTAZIONI IVA ACQUISTI PER CASSA
  • DETTAGLIO ANNOTAZIONI IVA VENDITE PER CASSA

 

Nei primi due dettagli vengono riportate tutte le registrazioni effettuate delle fatture emesse e ricevute soggette al regime con l’iva in sospensione d’imposta, quindi non esigibili/detraibili.

 

 

 

Negli ultimi due, invece, vengono inserite tutte le annotazioni derivanti da riscossioni/pagamenti con il rigo dell’iva divenuta esigibile/detraibile e con quello in rettifica dell’iva sospesa con segno negativo.

 

 

 

Nel prospetto di riepilogo dell’iva del periodo sono presenti le seguenti diciture nelle quali confluisce la somma dell’iva per cassa a debito/credito divenuta esigibile:

 

  • Iva a debito annotazioni Iva per cassa
  • Iva detraibile annotazioni Iva per cassa

 

 

Una volta ultimate le registrazioni per il periodo, l’utente può procedere al salvataggio della liquidazione per far confluire il debito nell’F24 oppure il credito nel periodo successivo.

 

Per poter procedere al salvataggio è necessario che le prime note appartenenti al periodo abbiano una protocollazione iva corretta, altrimenti al click su “Salva”, il software avverte l’utente, tramite messaggio, che essendo presente una progressività iva dei protocolli non regolare, il salvataggio della liquidazione non può essere eseguito.

 

 

Al click su “Ok” del messaggio, in automatico si accede alla gestione dei “Protocolli” nel registro iva errato.

L’utente non dovrà far altro che cliccare nel pulsante “Riordina Protocolli” e salvare le modifiche apportate.

 

 

Successivamente, se presente un altro registro iva con protocollazione errata, viene subito ricaricato, permettendo cosi anche il riordino di esso.

 

Con la progressività iva corretta l’utente potrà procedere al salvataggio.

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7 – La stampa dei registri Iva

Nei registri iva per il regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012 le novità introdotte sono :

 

  • Il riporto della dicitura Art.32-bis D.L. 83/2012 a fianco dell’aliquota iva con proprietà “Iva per Cassa”;

 

  • la stampa di controllo o definitiva del Registro I - Annotazione Iva vendite per cassa;

 

  • la stampa di controllo o definitiva del Registro S - Annotazione Iva acquisti per cassa;

 

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8 – Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

Il regime Iva per Cassa di cui al D.L. 83/2012 prevede il differimento del termine di pagamento dell’Iva sulle fatture attive e passive per l’aderente, senza aver ripercussioni sul cliente, che con la disciplina di cui al previgente Regime Iva per cassa disposta dall’art.7, D.L. 185/2008, poteva invece detrarre l’Iva solo nel momento in cui a sua volta pagava la fattura del fornitore rientrante nel regime peculiare.

L’Iva diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione/pagamento del corrispettivo.

L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che nei confronti del cliente non sia stata avviata nel frattempo una procedura concorsuale: a tali fini è però necessario che il provvedimento di apertura della procedura sia avvenuto entro il termine annuale dell’effettuazione dell’operazione. In caso di successiva revoca della procedura concorsuale, l’Iva diverrà pertanto esigibile immediatamente, se è già passato un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

Nel software, per visualizzare le operazioni in Regime Iva di Cassa accedere a:

 

“Contabilità”

Prima Nota

Contabilità Iva

Sezione “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012”

Pulsante “Riepilogo Operazioni

 

 

Nel caso in cui la ditta selezionata abbia delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è scaduto, all’apertura della Prima Nota sarà visualizzato il seguente messaggio:

 

 

Confermandolo, si accede alla maschera “Riepilogo delle Operazioni”.

 

Tale maschera è suddivisa in due sezioni: “Clienti” e “Fornitori”.

All’interno sono presenti dei filtri di ricerca per visualizzare le registrazioni che hanno l’esigibilità differita dell’Iva.

 

Vediamo in dettaglio cosa è possibile eseguire all’interno del riepilogo…

 

FILTRI DI RICERCA:

 

Sono presenti quattro tipologie di ricerche per ogni sezione:

 

  • Iva differita con versamento dovuto (=>12 mesi): permette il caricamento delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è scaduto, cioè è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma ancora non sono state né pagate né riscosse. Per queste operazioni, l’utente, in questo caso deve far divenire l’Iva esigibile nel mese successivo alla scadenza dell’anno.

 

 

  • Iva differita con versamento in scadenza (=11 mesi): permette la visualizzazione delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è prossimo alla scadenza, ovvero il versamento deve essere eseguito il mese successivo;

 

 

  • Iva differita non ancora esigibile (<11mesi): permette il caricamento delle registrazioni con Iva differita con normale regolarità di scadenza. E’ utile all’utente per compiere un controllo delle operazioni che al momento non sono state ancora né riscosse e né pagate;

 

 

  • Iva differita divenuta esigibile nell’anno: permette la visualizzazione di tutte le Annotazioni Iva relative alle fatture che nel corso dell’anno hanno avuto la loro esigibilità/detraibilità dell’Iva, ovvero che sono state riscosse o pagate nell’anno in corso oppure è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 

 

In automatico, all’apertura della maschera, in presenza di registrazioni con versamento Iva scaduto viene selezionato il primo filtro per i Clienti, altrimenti quello dei Fornitori.

 

 

Vediamo in dettaglio i DATI che sono riportati all’interno della gestione …

 

  • Nella prima riga:
  • Id prima nota: numero d’identificazione della prima nota riportata;
  • Codice Cliente/Fornitore: stringa alfanumerica attribuita al soggetto in fase di creazione;
  • Descrizione Cliente/Fornitore: è riportata la denominazione del soggetto;
  • Id P.Nota Ann.Iva: numero d’identificazione dell’annotazione Iva collegata alla fattura;
  • Clausola di esclusione: indicare se il cessionario o committente è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Questo è abilitato solamente nella sezione “Clienti” e permetterà di non versare l’iva poiché è correttamente sospesa.

 

 

  • Nella seconda riga:

 

    • Data registrazione: data di annotazione del documento ai fini contabili;
    • “CO”: causale contabile con cui si esegue la registrazione;
    • Numero Documento: numero progressivo, unico assegnato in fase di fatturazione;
    • Data Documento: data di emissione del documento;
    • Totale registrazione: importo complessivo della fattura;
    • Data operazione: se non coincide con quella di emissione, è la data di consegna/spedizione dei beni o prestazione di servizi;
    • Caus.Iva: aliquota Iva a cui è assoggettata la fattura;
    • Reg: indica il numero del registro Iva in cui è salvata la registrazione;
    • Imponibile: importo fatturato al netto dell’Iva;
    • Imposta: Iva calcolata in base all’aliquota sull’imponibile;
    • Totale Riscosso/Pagato: indica l’importo parziale/totale riscosso/pagato della fattura.

 

 

All’interno della maschera, la ricerca dei dati avviene tramite la barra gialla posta in alto negli spazi in corrispondenza della colonna corretta.

 

Con doppio click nel rigo è possibile ricaricare la registrazione di prima nota.

 

COME FAR DIVENIRE L’IVA ESIGIBILE/DETRAIBILE

 

La selezione dei primi due filtri permette di far divenire l’Iva esigibile all’Erario, ma solo nel primo caso è obbligatorio eseguire le registrazioni essendo scaduto il termine di versamento dell’Iva.

 

Per far questo l’utente dovrà:

 

  • Selezionare la registrazione;

 

 

  • cliccare nel pulsante ;

 

  • Inserire la data se quella proposta non è corretta e confermare il messaggio.

 

 

In automatico, in Prima Nota, si esegue la registrazione dell’Annotazione Iva che fa divenire esigibile/detraibile l’Iva differita delle fatture in Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012.

I dati riportati nell’annotazione si riferiscono alla fattura collegata: l’imponibile è dato come differenza tra il totale fattura e ciò che in precedenza è stato già riscosso/pagato.

 

 

NB: tramite il check “Seleziona Tutto ”, è possibile selezionare l’elenco delle fatture presenti nella maschera in base al filtro prescelto (tranne quelle soggette a procedure concorsuali) ed eseguire contemporaneamente in automatico tutte le registrazioni dell’Annotazioni Iva.

 

Per eliminare la prima nota creata è necessario accedere alla registrazione e cliccare nel pulsante “Elimina” posto in fondo alla maschera.

 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

 

Le fatture di vendita possono essere selezionate tutte ad eccezione di quelle soggette a procedure concorsuali, in quanto si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.

In caso di revoca della procedura concorsuale, l’Iva diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a  meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso infatti rimane fermo il termine annuale).

 

Nella maschera di Riepilogo delle Operazioni con Iva per Cassa, nel caso in cui per alcune fatture di vendita sia prevista la “Clausola di Esclusione”, è necessario impostare nella riga in corrispondenza della fattura, tramite combo, la tipologia di procedura concorsuale a cui il cedente o prestatore è stato assoggettato.

 

 

Se la descrizione specifica non è prevista tra quelle riportate, inserire la dicitura generica “Procedura Concorsuale”.

Inserendo tale proprietà, in automatico, il check per eseguire la registrazione che rende l’Iva esigibile sarà nascosto.

 

 

L’iva non potrà divenire esigibile finché non sarà indicata la dicitura “Revoca Procedura” o sarà tolta la clausola.

 

 

In tal caso, selezionare la registrazione ed eseguire l’annotazione Iva.

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9 – Uscita dal regime Iva per Cassa

Il sistema dell’Iva per cassa è opzionale, ma una volta espressa la scelta, il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a due milioni di euro) non ha alternativa: è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate e non può scegliere se assoggettare ad esigibilità immediata o differita ciascun’operazione.

 

NB: l’opzione, inoltre, vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per Cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari che comportano la cessazione del regime.

 

In Contabilità GB, nella maschera Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L.83/2012, le possibilità di uscita sono state elencante nella form in basso.

 

 

Negli anni successivi all’introduzione del nuovo Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L.83/2012, nel caso in cui all’utente sia concesso (perché superato il triennio) o dovuto (perché superata la soglia dei 2 milioni di € del volume d’affari) uscire dal regime deve:

 

    • Togliere il check “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L.83/2012”;

 

Deselezionando l’opzione, il software dà il seguente messaggio:

 

 

NB: è importante ricordare che, in caso di uscita dal regime, è necessario variare la data di uscita riportata e far confluire l’Iva di tutte le registrazioni non riscosse e non pagate nella liquidazione riguardante l’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa!

 

Per far questo occorre:

 

    1. Accedere alla maschera:

 

  • Contabilità Iva;
  • Regime “Iva per Cassa” art. 32-bis D.L. 83/2012;
  • Riepilogo Operazioni ;

 

  1. Cliccare nel filtro “Iva differita non ancora esigibile (<11 mesi)”;

 

  1. Selezionare tutte le registrazioni tramite la funzione ;
  2. Cliccare su  per produrre le annotazioni Iva;

 

 

NB: inoltre, se presenti, eseguire anche le annotazioni Iva delle Prime Note con scadenza = 11 mesi o =>12 mesi (primo e secondo filtro).

 
 Documenti correlati
16/11/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 - Art.32-Bis
16/11/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185
Info: 06 97626328